Con ricorso Sa.Pa., premesso di essere stato dipendente del Azienda Ospedaliera "Ru." dal 1996 fino al 16/10/04, data del trasferimento presso l'Asl di Napoli (omissis) con la qualifica di dirigente medico in Neurologia, esponeva che il trasferimento suddetto era stato causato da sistematiche e durature vessazioni subite ad opera del Primario del reparto ove aveva prestato servizio, che tali vessazioni, integranti una fattispecie di mobbing, avevano comportato sia un danno non patrimoniale attinente alla sfera biologica, morale, esistenziale della persona e un danno alla professionalità sia un danno patrimoniale a titolo di retribuzione delle ore di aggiornamento professionale e di indennità festiva per gli accessi mensili soprannumerari, nonché di indennità di mensa.
 
"E' ben vero che del mobbing risponde comunque contrattualmente il datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per violazione del dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro, in quanto quel che rileva è che il datore di lavoro sapesse o potesse sapere quanto accadeva (Cass. Lav. 4774/06; Cass. lav. 6326/05) ma è altrettanto vero che tale responsabilità non elide quella dell'autore materiale del fatto, ma si aggiunge alla stessa, atteso che l'autore materiale, in base ai principi generali risponde comunque extracontrattualmente ex art. 2043 c.c. del danno ingiusto cagionato con dolo o colpa."
 
"Fatte dette premesse in generale, osserva il Giudice come la domanda avanzata da parte istante sia fondata, avendo il Sa. provato, all'esito dell'istruttoria e sulla scorta della copiosa documentazione prodotta, di essere stato oggetto di mobbing ad opera del Primario del reparto di Neurologia, Dr. Mi.Fe."
 
"In ragione di quanto sopra ed in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato che il Sa. è stato vittima di azioni di mobbing da parte del Primario del reparto di neurologia dell'A.O. G.Ru. Sempre in accoglimento della domanda lo stesso deve essere condannato a risarcire i danni subiti dal ricorrente, avendo violato l'art. 2043 c.c.

Di tali danni deve essere chiamato a rispondere in solido l'Azienda ospedaliere per violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c.

In proposito basta osservare che il datore di lavoro non ha provato di aver assolto al rigoroso onere probatorio previsto dalla norma per escludere la responsabilità ex art. 2087 c.c. e cioè di aver adottato tutte le misure che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dell'istante, mancanza che da sola impone di considerare il datore di lavoro responsabile dell'attività di mobbing posta dal Dirigente Fe.

Anzi, dall'istruttoria emerge addirittura che in qualche modo l'A.O., nella persona del Direttore generale, abbia partecipato o quantomeno volontariamente non impedito alcune delle attività mobbizzanti poste in essere dal Fe."

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro - dr.ssa Anna Carla Catalano, ha pronunciato all'udienza del 19/10/09 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.5638/05 del ruolo generale affari contenziosi

Tra

Sa.Pa. elett. domiciliato in Benevento presso lo studio degli Avv.ti Fe.Di. e St.An. che lo difendono e rappresentano, giusta mandato a margine del ricorso

Ricorrente

E

Azienda Ospedaliera "Ru." in persona del Direttore p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Vi.Io. e elett.te domiciliata in Benevento presso l'ufficio dell'Avv. V.Ma. nella sede dell'azienda medesima, giusta procura in atti

Resistente

Nonché

Fe.Mi., rappresentato e difeso dall'Avv. Lu.Pe. ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in Benevento


Fatto

Con ricorso depositato in data 14/11/05 Sa.Pa., premesso di essere stato dipendente del Azienda Ospedaliera "Ru." dal 1996 fino al 16/10/04, data del trasferimento presso l'Asl di Napoli (omissis) con la qualifica di dirigente medico in Neurologia, esponeva che il trasferimento suddetto era stato causato da sistematiche e durature vessazioni subite ad opera del Primario del reparto ove aveva prestato servizio, che tali vessazioni, integranti una fattispecie di mobbing, avevano comportato sia un danno non patrimoniale attinente alla sfera biologica, morale, esistenziale della persona e un danno alla professionalità sia un danno patrimoniale a titolo di retribuzione delle ore di aggiornamento professionale e di indennità festiva per gli accessi mensili soprannumerari, nonché di indennità di mensa.
Sulla base di tale esposto, parte ricorrente quantificava i danni subiti rispettivamente in Euro 600.000 e Euro 35.000, chiamando a rispondere di tali danni l'Azienda ospedaliera nonché l'autore materiale dei fatti di mobbing.
Indi, instaurato il contraddittorio, si costituivano tardivamente l'Azienda Ospedaliera "Ru." nonché Fe.Mi., chiedendo il rigetto die ricorso, infondato sia in fatto che in diritto.
Ammessa ed espletata prova per testi, disposto accertamento medico - legale, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in pubblica udienza.
 
 
Diritto

Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso sollevata dalla difesa del Fe. per le ragioni esplicitate nell'ordinanza del 23/8/06, che deve intendersi qui integralmente riportata.
Va, poi, ancora affrontata la questione pregiudiziale di rito sollevata sempre dalla difesa del Fe. relativamente alla carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che soltanto il datore di lavoro potrebbe essere convenuto in una causa di mobbing.

Ritiene il Giudice come non possa esservi dubbio, in base alla narrativa del ricorso, che parte ricorrente abbia dedotto una serie di fatti storici illegittimi posti in essere dal Primario del Reparto ove esso prestava servizio, che i fatti sessi integrano l'ipotesi nota in giurisprudenza come mobbing.
Dei danni subiti sono stati chiamati a rispondere, in solido tra loro, non solo il datore di lavoro, responsabile ex art. 2087 c.c. per non aver "adottato le misure che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore" ma anche l'autore materiale dei fatti, responsabile ex art. 2043 c.c. del danno ingiusto cagionato all'istante.

Ciò detto, non può esservi dubbio alcuno, ferma ovviamente restando la necessità di una puntuale e rigorosa prova della ascrivibilità dei fatti a lui addebitati, sulla legittimazione passiva del Fe.
E' ben vero che del mobbing risponde comunque contrattualmente il datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per violazione del dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro, in quanto quel che rileva è che il datore di lavoro sapesse o potesse sapere quanto accadeva (Cass. Lav. 4774/06; Cass. lav. 6326/05) ma è altrettanto vero che tale responsabilità non elide quella dell'autore materiale del fatto, ma si aggiunge alla stessa, atteso che l'autore materiale, in base ai principi generali risponde comunque extracontrattualmente ex art. 2043 c.c. del danno ingiusto cagionato con dolo o colpa.

Venendo al merito della vicenda, va preliminarmente osservato come, pur in assenza di una disciplina specifica a livello di legislazione nazionale, la configurabilità del mobbing è stata sancita dalla Corte Costituzionale, la quale, già con la sentenza 359/03, ha chiarito che detta figura è conosciuta sia in atti interni statali - punto 4.9 D.P.R. 22/5/03, con il quale è stato approvato il piano sanitario nazionale - sia in atti comunitari - la direttiva 78/00.

In adempimento a detta direttiva sono stati approvati il d.lgs 9/7/03 n. 215 e il d.lgs del 9/7/03 n. 216 che, al comma 3 degli art. 2 rispettivi, delineano il profilo del mobbing come è stato elaborato dalla migliore sociologia del lavoro e dalla giurisprudenza, ovviamente riferiti alla tutela della discriminazione per ragione d'età, religione, orientamento sessuale il d.lgs 216 e alla razza e all'origine etnica il d.lgs 215.
Dette norme definiscono come attività di mobbing "le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o ragione etnica ovvero per ragioni di religione, sesso ecc., aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo".

La figura è poi ormai da qualche anno stata pacificamente utilizzata anche dalla Suprema Corte, atteso che dapprima le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il mobbing si riferisce ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie e persecutorie, sistematiche e protratte nel tempo, poste in essere con provvedimenti materiali o provvedimentali da uno o più soggetti, per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro, finalizzate all'emarginazione del dipendente - Cass. Sez. Un. 8438/04 - e in momenti successivi anche le Sezioni semplici hanno confermato la configurabilità della fattispecie - Cass. 4774/06, Cass. Sez. lav. 6326/05 -.

Come già anticipato, del mobbing risponde, in aggiunta all'autore materiale del fatto per responsabilità extracontrattuale, anche contrattualmente il datore di lavoro ex art. 2087 c.c. norma che regola una ipotesi di responsabilità contrattuale del datore di lavoro anche tramite i suoi collaboratori ovvero i suoi dipendenti.

Fatte dette premesse in generale, osserva il Giudice come la domanda avanzata da parte istante sia fondata, avendo il Sa. provato, all'esito dell'istruttoria e sulla scorta della copiosa documentazione prodotta, di essere stato oggetto di mobbing ad opera del Primario del reparto di Neurologia, Dr. Mi.Fe.

Sono risultati provati ripetuti atteggiamenti aggressivi e denigratori verso il Sa. da parte del Fe.: l'imposizione dell'argomento oggetto di aggiornamento professionale e l'assegnazione al solo istante di un tutor, con l'incarico di redigere note di merito, cosa mai verificatasi nei confronti di altri colleghi (testi Ci. e D'A.);

- l'apposizione per iscritto su una cartella clinica di rilievi sull'operato medico del Sa. e la mancata cancellazione degli stessi nonostante la richiesta del ricorrente (nella cartella si legge: x dott. Sa.: spiegare per iscritto l'affermazione del significato anestesia termo - dolorifica compreso il territorio trigiminale omolaterale e x dott. Sa.: manca esame neurologico. Motivare per iscritto).

In ordine a tale episodio la dott. Ci. ha dichiarato: "un giorno, mentre facevo il giro nelle stanze, il Fe. nel leggere una cartella clinica lesse un termine poco usuale utilizzato dal ricorrente nel predisporre la cartella stessa ... vidi che il Fe. annotò qualcosa. ... In altre occasioni il Fe. ha fatto dei rilievi alle cartelle cliniche predisposte da altri colleghi, ma mai in stanze di degenza come è accaduto nell'episodio di cui sopra ... i rilievi sono stati sempre verbali e ciò per quanto mi risulta". Anche la dott.ssa D'A. ha confermato detto episodio precisando di essere a conoscenza di tanto perché la notizia si diffuse in tutto il reparto;

- la contestazione di errori sulla lettura dei tracciati elettrocefalografici.

Nel dicembre 2003 il primario contestava alcuni errori nella lettura di due tracciati all'istante, che provvedeva a rispondere per iscritto (teste Ci.).

Risulta dagli atti ancora che l'istante trasmise alla direzione sanitaria dell'A.O. resistente delle note sull'argomento allegandovi l'interpretazione dei referti effettuata dal dr. Go. chiedendo la nomina di una commissione di esperti per chiarire il contrasto che si era venuto a creare ma la Direzione non prese alcun provvedimento in merito.

- L'esclusione del ricorrente dall'attività di elettrocefalografia, affidata a colleghi con minore anzianità di servizio e non titolati: nel dicembre 2003 veniva affisso in medicheria su ordine del primario una comunicazione di servizio nella quale si affidava l'interpretazione dei tracciati EEG dei pazienti ricoverati nella divisione di neurologia ai dottori Ap. e Cr., dottori "con meno anzianità del Sa. e senza titoli particolari per repertare gli EGG" (teste D'A.).

Risulta, invece, che il Sa. aveva particolari competenze nell'elettrocefalografia clinica ed epilettologia, avendo conseguito un titolo di master a Marsiglia presso il prof. Ga. In particolare il teste Bo., ordinario di neurologia presso l'università Fe. di Napoli, ha confermato dette circostanze, dopo però aver chiarito che la velocità di lettura - 15 min./sec. o 30 mm./sec. - non ha alcuna incidenza sulla possibilità di diagnosi elettroencefalografia e tanto a fronte degli addebiti mossi da parte convenuta in ordine ad una difficoltà del ricorrente di repertare alla velocità di 30 mm./sec.

- aggressioni verbali. La dott. Ci. ha ricordato che nel luglio 2003 il ricorrente, accortosi che nella bozza delle ferie per il mese di agosto non gli erano state attribuiti i giorni così come richiesti, si lamentò con lei della cosa. Il ricorrente riferii poi, in sua presenza, le lamentele al Primario, che si adirò, si alzò ed intimo al Sa. di lasciare la stanza.
Il ricorrente dopo tale episodio fu colto da malore necessitando di cure presso il pronto soccorso (vedi allegato 12 produzione parte istante). Risulta, inoltre, che altre volte il ricorrente fu colto da malore e crisi di tachicardia.

- redazione di scheda di valutazione negativa sull'operato del ricorrente in violazione del principio di informazione adeguata e partecipazione del valutato ai sensi dell'art. 32 4 co. Ccnl dirigenza medico - veterinaria 98/01.
Il 30 aprile 2004 il Primario redigeva scheda di valutazione negativa sull'operato dell'istante senza sottoporla preventivamente alla visione e alla firma dello stesso, che ne veniva a conoscenza alla fine di luglio 2004 allorquando veniva convocato presso il nucleo di valutazione, che poi confermava il giudizio espresso in prima istanza.

Dall'istruttoria svolta sono stati evidenziati anche comportamenti ingiustificatamente vessatori e persecutori da parte del Primario verso il ricorrente :

- la modifica improvvisa e senza preventivo accordo dei turni di servizio del solo ricorrente. L'orario di servizio dei dirigenti medici dell'U.O. di neurologia di norma veniva compilato dalla dott. Ci. su precise indicazioni del Primario. Nel settembre 2003 il primario decise che a far data dall'8/9/03 il turno di servizio sarebbe stato da lui stesso predisposto, provvedendo nell'occasione a cambiare il turno dell'istante (vedi deposizione teste Ci.).

- Negazione di permessi ex lege 104/92. Nel mese di settembre 2003 il Primario negava tre giorni di permesso richiesti dal Sa. con apposito modulo; detti giorni venivano poi di fatto concessi per aver la dott. Ci. apposto un visto sull'istanza (allegato 24 produzione parte istante)

- Assegnazione di giorni arretrati di permesso diversi da quelli richiesti dall'istante per l'aggiornamento professionale (allegati 23/29 produzione parte ricorrente)

- Adibizione del ricorrente all'ambulatorio generale di neurologia, ubicato in un padiglione separato e distante dal reparto di neurologia agli inizi di maggio 2004.
A decorrere dal 9/4/04 il ricorrente fu assegnato in via temporanea all'U.O. di medicina interna; al rientro nel reparto neurologia venne assegnato all'ambulatorio generale ubicato in un padiglione separato e distante dall'U.O. di neurologia (teste D'A. e allegato 65 produzione parte istante). Nella comunicazione relativa alle modalità di svolgimento dell'attività ambulatoriale veniva detto al ricorrente di adattarsi a svolgere l'attività ambulatoriale generale nell'ambulatorio di elettromiografia fino all'acquisizione di nuova apparecchiatura.

Anche la finalità tipica del mobbing di escludere il lavoratore dal contesto lavorativo di riferimento, isolandolo ed emarginandolo con una serie di atti a ciò finalizzati, è stata comprovata dalle risultanze istruttorie.

Significativo è infatti che il Fe. avesse ripetutamente operato per isolare il Sa. dal contatto con i colleghi: la dott. Ci. ha dichiarato che nel novembre 2003 il Fe. le disse di limitare i contatti con il ricorrente a puri contatti di lavoro. Nel marzo 2004 il Fe. sottopose, poi, ai sanitari del reparto la sottoscrizione di una lettera di biasimo nei confronti del Sa. Detta missiva fu firmata da tutti i colleghi del ricorrente ad eccezione della sola dott.sssa D'A. (vedi deposizione testi D'A. e Ci.).

Sulla base delle circostanze fin qui esposte, ritiene lo Scrivente che nel caso di specie il comportamento mobbizzante posto in essere dal Fe. nei confronti del ricorrente possa ritenersi processulmente provato.

Invero, emerge un quadro non solo di aggressività ma anche di particolare denigrazione nei confronti del Sa. e soprattutto un'evidente violenza morale finalizzata ad emarginare il ricorrente dall'ambiente di lavoro, impedendo ai colleghi di rapportarsi con lui e di provocare l'espulsione dal contesto lavorativo costringendolo poi a chiedere il trasferimento presso l'Asl di Napoli, circostanze queste tutte che integrano pienamente la figura del mobbing.

In ragione di quanto sopra ed in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato che il Sa. è stato vittima di azioni di mobbing da parte del Primario del reparto di neurologia dell'A.O. G.Ru. Sempre in accoglimento della domanda lo stesso deve essere condannato a risarcire i danni subiti dal ricorrente, avendo violato l'art. 2043 c.c.

Di tali danni deve essere chiamato a rispondere in solido l'Azienda ospedaliere per violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c.

In proposito basta osservare che il datore di lavoro non ha provato di aver assolto al rigoroso onere probatorio previsto dalla norma per escludere la responsabilità ex art. 2087 c.c. e cioè di aver adottato tutte le misure che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dell'istante, mancanza che da sola impone di considerare il datore di lavoro responsabile dell'attività di mobbing posta dal Dirigente Fe.

Anzi, dall'istruttoria emerge addirittura che in qualche modo l'A.O., nella persona del Direttore generale, abbia partecipato o quantomeno volontariamente non impedito alcune delle attività mobbizzanti poste in essere dal Fe. (risulta dagli atti che in più occasioni il ricorrente abbia informato di alcune vicende la direzione generale, come per esempio nel caso dei rilievi sui tracciati o nel caso di richiesta, rimase inevasa, di sottoposizione a visita medica da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dott. Ad.).

Nessun dubbio vi è. quindi, che il datore di lavoro debba rispondere solidalmente con il Fe.

Per quanto concerne la liquidazione del danno, va evidenziato che parte ricorrente deduce sia un danno non patrimoniale, derivante da lesioni di origine biologiche, morali ed esistenziali, sia un danno patrimoniale derivante dalla retribuzione delle ore di aggiornamento professionale e per l'indennità festiva per gli accessi soprannumerari, indennità di mensa.

Quanto a quest'ultimo tipo di danno, si osserva che tale domanda non può trovare accoglimento perché non suffragata da precisi riscontri probatori e perché dei tutto generica. Parte istante non ha fornito cioè elementi idonei per giungere ad una valutazione di un tale danno.

Con riferimento al danno non patrimoniale, lo Scrivente si riporta alle conclusioni cui è giunto il Ctu con una perizia motivata in modo convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in maniera accurata ed in continua aderenza ai documenti agli atti e allo stato di fatto analizzato.

Ha infatti spiegato il Ctu che il Sa. è affetto da disturbo dell'adattamento con umore depresso e con un netto calo della propria autostima aggravato dal pensiero di non essere riuscito a difendere la propria famiglia dalle vicende lavorative.

L'affettività si dimostra caratterizzata da deflessione del tono dell'umore di moderata entità.

In conclusione può dirsi quindi che il Sa. abbia sofferto di disturbi dell'adattamento causato da stress lavorativo, per il quale ha avuto un danno biologico permanente pari al 15%. Non risulta, invece, un danno biologico temporaneo, concetto subordinato al concetto di inabilità temporanea assoluta o parziale come incapacità totale o parziale del soggetto di attendere alle proprie occupazioni.

Spetta pertanto al ricorrente, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano un risarcimento del danno biologico pari ad Euro 37.513,00.

Nulla deve essere riconosciuto all'istante a titolo di danno morale soggettivo, non essendo stata dedotta l'esistenza di una fattispecie di reato (come insegna la predominante giurisprudenza, il mobbing può essere integrato anche da comportamenti non costituenti reato).

Quanto al danno esistenziale o morale in senso ampio va preliminarmente ricordato che per esso si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddittuale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la quotidianità e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Esso necessita di precise indicazioni e prove (sul punto Cass. sez. Un. 24/3/06 n. 6572) che parte istante ha fornito all'esito dell'istruttoria. E', infatti emerso che le vicissitudini subite sul luogo di lavoro hanno avuto sul ricorrente gravi ripercussioni sulla vita familiare e sociale. La teste Mi.Ba., amica di famiglia, ha infatti raccontato del cambiamento di carattere dell'istante, che non riusciva a trovare una giusta collocazione professionale a Benevento e che ripercuoteva questo disagio anche nella famiglia. Ha ricordato di litigi dell'istante con la moglie, la quale, per un periodo fu costretta ad abitare a casa sua.

Dello stesso tenore sono poi le dichiarazioni rese dal teste Pa.Gi., amico e collega del ricorrente allorquando lo stesso lavorava a Napoli. Si ritiene equo risarcire il predetto danno nella misura del 50% del danno biologico e pertanto a tale titolo spetta al ricorrente l'importo di Euro 18.756,50.

Del tutto generico, e, pertanto, non risarcibile, è poi il riferimento al pregiudizio al curriculum e alla carriera, non facendosi alcuna indicazione sulle concrete aspettative dell'interessato nel futuro svolgimento della vita professionale che sarebbero state frustate dall'inadempimento datoriale, né alla conoscenza della vicenda fuori dall'ambiene di lavoro, né alla perdita di concrete, o quanto meno potenziali, occasioni di lavoro (e tanto anche a fronte del giudizio di valutazione negativo).

Le spese, tenuto conto che la richiesta di risarcimento del danno è stata accordata in misura di gran lunga inferiore a quella richiesta, appare equo compensarle per un terso con la condanna dei resistenti al pagamento della restante parte nella misura liquidata in dispositivo.

A carico dei resistenti vanno poi poste anche le spese di CTU, nonché le spese sostenute dal ricorrente per sottoporsi agli accertamenti integrativi, pari ad Euro 428,01.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Sa.Pa. in data 14/11/05 nei confronti di A.O. G.Ru. e Fe.Mi. così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, previa dichiarazione che il ricorrente è stato vittima di azioni illecite di mobbing ai suoi danni da parte dei resistenti, condanna gli stessi, in solido tra loro, a risarcire al ricorrente la somma di Euro 37.513,00 a titolo di danno biologico nonché la somma di Euro 18.756.50 a titolo di danno esistenziale, oltre interessi legali su detta somma dal maggio 2004 al saldo

2) Compensa per un terzo le spese di lite e condanna i resistenti medesimi al pagamento, in favore del ricorrente, resistente al pagamento delle restanti spese che liquida in Euro 8.550,00 di cui Euro 3.750,00 per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione nonché le spese di CTU e l'importo di Euro 428,01 per spese sostenute dall'istante durante gli accertamenti peritali.

Così deciso in Benevento il 19 ottobre 2009.

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2009.