Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali


Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali
LORO EMAIL


OGGETTO: iniziative degli istituti scolastici e del personale docente, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del visus Sars Cov 2, volte a conoscere lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie.

Con nota del 23 settembre u. s. il Garante della protezione dei dati personali, alla luce di numerose notizie di stampa e di specifiche segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute allo stesso in merito ad iniziative assunte da parte del personale scolastico finalizzate a conoscere, anche indirettamente, lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie, ha invitato lo scrivente Ministero, anche attraverso le proprie articolazioni territoriale, a chiarire alle Istituzioni scolastiche il quadro normativo vigente, sensibilizzando il personale scolastico in merito ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati, alle conseguenze sul piano educativo ed alle relative responsabilità.
A tal proposito, si chiede a ciascun Ufficio scolastico regionale di sensibilizzare il personale delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di propria competenza circa la necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative attualmente in vigore in materia. Queste, infatti, non consentono di conoscere lo stato di vaccinazione da Covid 19 degli studenti che, infatti, ai sensi dell’art. 1 del decreto - legge 10 settembre 2021, n. 122 sono esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Inoltre, anche nei confronti di coloro che per accede ai predetti locali sono obbligati all’esibizione della predetta certificazione, le Istituzioni scolastiche non possono trattare informazioni relative allo stato vaccinale, dovendosi limitare all’accertamento del mero possesso del certificato, senza poter conoscere la condizione alla base del rilascio dello stesso (vaccinazione, guarigione, esito negativo del tampone).
Si precisa, inoltre, che anche la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 3 del decreto - legge 6 agosto 2021, n. 111, la quale nell’ambito delle attività scolastiche consente una deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie “per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”, richiede per la propria operatività specifiche misure attuative. In particolare, come evidenziato dalla norma medesima, la richiamata deroga deve essere disciplinata da protocolli e linee guida adottati, ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto - legge 22 aprile 2021, n. 52, con ordinanza del Ministro della salute.
In ogni caso, come sottolineato anche dal Garante, i provvedimenti attuativi della norma dovranno prevedere modalità operative che consentano di contemperare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica con il rispetto della libertà individuale in merito alla vaccinazione e il diritto alla protezione dei dati personali, escludendo, perciò, l’identificabilità degli studenti interessati.
In tale contesto, quindi, è esclusa la legittimità di ogni iniziativa comunque finalizzata all’acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie e ciascun Ufficio scolastico regionale adotterà le opportune iniziative dirette ad evitare l’utilizzo di pratiche non conformi al dettato normativo da parte del predetto personale scolastico, anche al fine di prevenire eventuali effetti discriminatori per coloro che non possono o non intendano sottoporsi alla vaccinazione, con evidenti conseguenze sul piano educativo e sulla vita di relazione.
 

Il CAPO DIPARTIMENTO
Jacopo Greco