Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 1° ottobre 2021, n. 31
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
• il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
• il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 28 del 30 luglio 2021 e n. 29 del 27 agosto 2021;
• il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122;
• il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127;
• la nota del 30.09.2021, prot. n. 0228855/21, del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
• che con le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 28 del 30 luglio 2021 e n. 29 del 27 agosto 2021 sono state disposte le misure di sicurezza per l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022;
• che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, e il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, hanno previsto l’obbligo di presentare la certificazione verde di cui al decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, in ambito scolastico e formativo;
• che il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al fine di garantire una maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro, ha esteso ulteriormente l’obbligo di presentazione della certificazione verde in ambito lavorativo;
• che con nota del 30 settembre 2021, prot. N. 0228855/21, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige si sono espressi favorevolmente riguardo all’applicazione, negli spazi all’aperto delle scuole di ogni ordine e grado, delle regole generali sulla protezione delle vie respiratorie, nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e delle altre norme di prevenzione del contagio;
• che si ritiene pertanto necessario adeguare le misure vigenti a livello provinciale;
 

ORDINA

che si applichino nel territorio provinciale le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle vigenti non incompatibili:
1) dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui all’articolo 79 dello Statuto di autonomia, nonché al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che abbiano sedi o uffici nel territorio provinciale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021.
Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, ai quali è fortemente raccomandato di sottoporsi regolarmente a test per il rilevamento del virus SARS-CoV- 2;
2) la disposizione di cui al punto 1) si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al punto 1), anche sulla base di contratti esterni;
3) i datori di lavoro del personale di cui al punto 1) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione di tali verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai punti 1) e 2).
Per i lavoratori e le lavoratrici di cui al punto 2) la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1), oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro;
4) il personale di cui al punto 1), nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
5) le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
6) dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021.
Tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, ai quali è fortemente raccomandato di sottoporsi regolarmente a test per il rilevamento del virus SARS-CoV- 2;
7) la disposizione di cui al punto 6) si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo nei luoghi ivi menzionati la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;
8) i datori di lavoro del personale di cui al punto 6) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione di tali verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai punti 6) e 7).
Per i lavoratori e le lavoratrici di cui al punto 7) la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 6), oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro;
9) i lavoratori e le lavoratrici di cui al punto 6) che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultano privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
10) per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al punto 9), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021;
11) fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale che presta servizio nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole dell’infanzia paritarie, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nelle scuole professionali provinciali nonché nelle scuole paritarie e riconosciute, nelle scuole di musica provinciali, nelle scuole serali nonché nelle università e nelle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021;
12) fino al 31 dicembre 2021 chiunque accede alle strutture delle istituzioni di cui al punto 11) della presente ordinanza è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021. Tale obbligo non si applica a bambine e bambini, alunne e alunni nonché a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, professionali provinciali, paritarie e riconosciute;
13) l’obbligo di cui ai punti 11) e 12) non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, ai quali è fortemente raccomandato di sottoporsi regolarmente a test per il rilevamento del virus SARS-CoV-2;
14) le/i dirigenti scolastici e le/i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al punto 11) della presente ordinanza sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 11) e 12). Le verifiche delle certificazioni verdi sono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa statale emergenziale;
15) l’obbligo generalizzato di utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie di cui al punto 2) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 29 del 27 agosto 2021 si riferisce agli spazi al chiuso delle istituzioni ivi richiamate.
Negli spazi all’aperto vanno comunque evitati gli assembramenti e rispettate le regole generali di prevenzione del contagio;
16) lo screening volontario di cui al punto 1) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 30 del 3 settembre 2021, organizzato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, prosegue fino al 31 ottobre 2021.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19