Ministero dell'interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
Ufficio I - Legislazione, atti normativi e affari parlamentari

 

N. 557/LEG/141.537

Roma, 23 settembre 2021


OGGETTO: Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

A …omissis…

 

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 226 del 21 settembre 2021, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, in vigore dal giorno 22 settembre u.s..
Il predetto provvedimento, composto da 11 articoli, reca misure urgenti volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass") e il rafforzamento del sistema di screening.
A riguardo, è dettata una dettagliata disciplina relativa alla summenzionata estensione dell’impiego delle predette certificazioni; inoltre, vengono previste alcune norme “di favore” concernenti la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi agevolati; infine, vengono apportate alcune modifiche relative alla durata delle certificazioni in commento.
Ciò premesso, si rassegnano gli interventi normativi che presentano profili di interesse per questo Dipartimento:
articolo 1, recante misure in materia di “Disposizioni urgenti sull'impiego dì certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”.
La disposizione prevede - attraverso l’introduzione dell’art. 9-quinquies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - che, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), il personale delle Amministrazioni pubbliche (ivi incluso quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in regime di diritto pubblico, che ricomprende ex aliis gli appartenenti alle Forze di polizia) sia obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, il green pass per l’accesso ai luoghi ove svolge l’attività lavorativa sul territorio nazionale.
Tale prescrizione si applica, inoltre, ai soggetti che eseguono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le suddette Amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.
Viceversa, restano esclusi i soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
La verifica circa il rispetto delle predette prescrizioni viene demandata ai datori di lavoro, i quali sono tenuti, entro il 15 ottobre p.v., a definire idonee modalità operative, prevedendo che i controlli siano effettuati anche “a campione” e - ove possibile - prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro¹, nonché ad individuare, formalmente, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
Viene stabilito, inoltre, che i dipendenti pubblici - qualora comunichino di non essere in possesso del green pass o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro - sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 (e, comunque, non oltre il 31 dicembre p.v.), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Quanto ai profili sanzionatori in caso di accesso ai luoghi di lavoro senza il green pass, viene prevista l’applicazione nei confronti dei trasgressori di una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti. Si applica, altresì, una sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 nei confronti del datore di lavoro che ometta la verifica del rispetto degli obblighi in parola ovvero non adotti, entro il 15 ottobre p.v., le previste misure organizzative.
Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e per le iniziative di rispettiva competenza, anche ai fini della proposizione di eventuali interventi emendativi da inserire nel provvedimento di conversione in legge.
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Mannella

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¹ Le verifiche in parola dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dal d.P.C.M. 17 giugno 2021, il quale prevede, in particolare, che il riscontro delle “certificazioni verdi” sia svolto, a cura del personale incaricato, mediante la lettura dell’apposito codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione mobile resa disponibile sul sito istituzionale dedicato alla certificazione verde COVID-19 (https://www.dgc.gov.it/web/app.html).