INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

 

RACCOMANDAZIONE SSC N. 5-2020
Istruzioni operative in tema di durata del periodo di ITA in infortuni da COVID-19.
 

A seguito delle segnalazioni pervenute a questa struttura in ordine alla definizione della durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) da infortunio COVID-19, si forniscono le seguenti istruzioni operative.
Il periodo di ITA va regolarizzato nel momento in cui i dati clinici e strumentali e/o laboratoristici consentono la conferma diagnostica di infezione da COVID-19.
Per quanto attiene alla conferma diagnostica di cui alla circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, stante la segnalata incostanza nella effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per “conferma diagnostica”, ai fini medico-legali indennitari, anche la ricorrenza di un quadro clinico e strumentale suggestivi di COVID-19, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Potrà confortare la diagnosi medico-legale il risultato del test sierologico, qualora disponibile.
La positività virologica del tampone potrà essere desunta anche soltanto dalla annotazione specifica riportata nella documentazione sanitaria disponibile.
Il periodo di ITA partirà dal momento in cui è attestato l’inizio dell’astensione lavorativa, anche quando quest’ultima sia riferibile a quadro sindromico non specifico (ad esempio, un’affezione simil-influenzale), successivamente ricondotto a malattia COVID-19.
Qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune Inps, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio. Gli eventuali dati mancanti potranno essere integrati nel corso della istruttoria medico-legale.
La definizione (termine) del periodo di ITA avverrà, quando l'infortunato è risultato asintomatico e negativo a due test molecolari, confortati in tal senso dai criteri forniti dal Ministero della salute (circolare n. 0006607 del 29.02.2020).
Infatti, l’allegato 1 (Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da Covid-19 e di paziente che ha eliminato il virus Sars-Cov-2) definisce clinicamente guarito da Covid-19 «un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. Pur non esistendo chiare evidenze a supporto, si ritiene opportuno suggerire di ritestare il paziente risultato positivo, a risoluzione dei sintomi clinici e, in caso di persistenza della sintomatologia, non prima di 7 giorni dal riscontro della prima positività».
Pertanto, soltanto nel caso in cui vi sia evidenza dell’esecuzione di due test molecolari consecutivi negativi, sarà possibile definire la fine del periodo di ITA. La data di fine del periodo di ITA coinciderà, in ogni caso, con la data di notifica del risultato negativo del secondo test.
In questa fattispecie infettiva, infatti, i concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono risultare sovrapponibili.
Ciò al fine, eminentemente profilattico, di evitare di riammettere al lavoro soggetti non ancora guariti completamente dall’infezione, creando in tal fatta situazioni di pericolo per se stessi o di diffusione del contagio ad altri lavoratori, che condividono con l’infortunato l’ambiente di lavoro.
Per quanto attiene alla definizione sugli atti, la stessa si avvarrà degli elementi acquisiti dal lavoratore mediante contatto telefonico e/o telematico, dandone evidenza all’interno della procedura Carcliweb, nella sezione “Considerazioni mediche” ed eventualmente allegando nella sezione “Documentazione” la scansione della dichiarazione del soggetto.
Nel caso in cui il soggetto abbia ripreso l’attività lavorativa prima della conclusione dell’indagine medico-legale, il periodo di ITA andrà chiuso, riportando nella sezione “Considerazioni mediche” la seguente dicitura: “Fermo restando quanto previsto dalla Raccomandazione Ssc n. 5/2020, si prende atto della comunicata ripresa lavorativa da parte dell’infortunato e, pertanto, si procede alla definizione del periodo di ITA”.
Nel caso in cui vi sia ricomparsa dei sintomi dopo il secondo tampone negativo, se il primo periodo di ITA non è stato ancora definito, si procederà al prolungamento dello stesso sino alla risoluzione della sintomatologia e alla nuova negativizzazione del soggetto.
Qualora, invece, la ricomparsa dei sintomi avvenga a distanza di tempo dalla chiusura del primo periodo di ITA, si dovrà procedere all’apertura di un incarico di ricaduta ovvero di un nuovo incarico base, nel caso si trattasse di recidiva.
 

Il Sovrintendente sanitario centrale
dott. Patrizio Rossi