Tipologia: Ipotesi di rinnovo
Data firma: 20 febbraio 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Anfao e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Occhialeria
Fonte: FILTEA-CGIL

Sommario:

 Art. 5 - Decorrenza e durata
Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale
1 - Soggetti
2 - Requisiti
3 - Finalità e contenuti
4 - Procedure di consultazione e di verifica
5 - Procedure
Art. 7 - Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria
Welfare
• Dichiarazione delle Parti
Art. 21 - Azioni positive per le pari opportunità
 Art. 24 - Apprendistato professionalizzante
Art. 29 - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. 40 - Banca delle ore individuale
Art. 48 - Permessi, assenze ed aspettativa
Art. ... - Volontariato civile
Art. 51 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Tabelle retributive
Tab. A - Aumenti dei minimi contrattuali
Elemento provvisorio Classificazione del Personale
Elemento perequativo
Trattenuta della quota di sottoscrizione contrattuale

Addì, 20 febbraio 2010 a Treviso tra Anfao Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil è stat firmata la presente ipotesi di rinnovo del CCNL 9 aprile 2008

L'art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Regolamentazione della contrattazione aziendale
"1 - Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.

2 - Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà riguardare le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui al successivo punto 3. Riguarderà pertanto materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. La contrattazione è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

3 - Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire - anche attraverso un adeguato ed effettivo utilizzo degli strumenti offerti dal contratto nazionale di lavoro in materia di svolgimento della prestazione lavorativa - il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
[...]
In applicazione dei rimandi già previsti dal presente CCNL le parti, al fine di qualificare ed estendere la contrattazione di secondo livello, individuano le materie che, oltre a quanto previsto dal presente punto e da altri punti del CCNL, sono oggetto di confronto: orario di lavoro, flessibilità, ferie e formazione professionale.
[...]

Art. 7 - Sistema informativo - Osservatorio nazionale di categoria
Al capitolo Informazioni a livello territoriale e/o di distretto industriale dopo il 3° comma è aggiunto il seguente:
Le aziende forniranno in forma aggregata alle OO.SS. Territoriali, per il tramite delle Associazioni Territoriali, informazioni circa l'applicazione, a livello aziendale, delle innovazioni previste dai documenti congiunti definiti dalle parti a livello nazionale in materia di politiche industriali, politiche ambientali, di tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro, le politiche di contenimento dei consumi energetici e per il miglioramento qualitativo del servizio e del "prodotto finito.

Al capitolo Informazioni e consultazioni al livello aziendale dopo il 1° comma è aggiunto il seguente:
Le aziende forniranno alle RSU informazioni circa l'applicazione, a livello aziendale, delle innovazioni previste dai documenti congiunti definiti dalle parti a livello nazionale in materia di politiche industriali, politiche ambientali, di tutela della salute e per la sicurezza sul lavoro, le politiche di contenimento dei consumi energetici e per il miglioramento qualitativo del servizio e del prodotto finito.

Dopo l'ultimo alinea, primo dell'Ente Bilaterale aggiungere:
Al fine di promuovere una concreta partecipazione dei lavoratori alla vita d'impresa, le parti ritengono opportuno che in sede di Osservatorio vengano discusse e individuate forme di governance bilaterali condivise (osservatori aziendali, comitati strategici aziendali, ecc.), onde facilitarne la sperimentazione/adozione da parte di Gruppi o Aziende interessate.

Il secondo comma del paragrafo "Ente Bilaterale Nazionale per il settore dell'Occhialeria" è sostituito dai seguenti:
Le Parti pertanto concordano nell'istituire un Gruppo di lavoro che, entro il 30 settembre 2010 presenti un progetto operativo - comprensivo di proposta di finanziamento di € 1,00 mensili per dipendente a tempo indeterminato non in prova a carico delle imprese - per la creazione dell'Ente Bilaterale Nazionale per il settore dell'Occhialeria.

"Nel caso in cui al 31.12.2010 l'Ente Bilaterale non fosse ancora costituito, le imprese dall'1.1.2011 provvederanno ad effettuare, a titolo di accantonamento per la costituzione dell'Ente, il versamento dì cui al comma precedente, in uno specifico deposito che le Parti provvederanno a costituire.

Art. 21 - Azioni positive per le pari opportunità
Il 2° comma è sostituito dal seguente:
In relazione a quanto sopra le Parti costituiranno uno specifico gruppo di lavoro che opererà nell'ambito del nuovo sistema classificatorio previsto all'art. 29 - lett. B per rimuovere gli ostacoli che impediscono la reale valorizzazione del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, anche attraverso appositi strumenti formativi.

Art. 40 - Banca delle ore individuale
Dopo il 3° comma è aggiunto il seguente:
A decorrere dal 1° gennaio 2010 ciascun lavoratore con contratto a part-time potrà far confluire nella banca delle ore individuale le prime 8 ore annue di lavoro supplementare con le forme di recupero di cui sopra.