Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 - Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982

Giurisprudenza collegata:
Cass. pen. 3665/2005 ; Cass. pen. 33030/2006; Cass. Pen. 20938/2009; T.A.R. Piemonte 366/2011; Cass. Pen. 12473/2012; Cass. Pen. 36024/2015; Cass. Pen. 7678/2017;


 

Preambolo


Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;


Decreta:


Articolo 1

r>I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi," nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.
I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.
La scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.


Allegato 1
Allegato unico.

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSI SOGGETTI ALLE VISITE ED AI
CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (art. 4 della legge  26 luglio 1965, n. 966)


Periodicità
della visita
Attività                                                 (in anni)
1)  Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o                  3
impiegano gas combustibili, gas comburenti
(compressi, disciolti, liquefatti) con quanti-
tà globali in ciclo o in deposito superiori a
50 Nmc/h
2)  Impianti di compressione o di decompressione                6
dei gas combustibili e comburenti con poten-
zialità superiore a 50 Nmc/h
3)  Depositi e rivendite di gas combustibili in
bombole:
a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc......              6
per capacità complessiva superiore a 2 mc....              3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg..                6
per quantitativi complessivi superiori a
500 kg.......................................                        3
4)  Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
a) compressi:
per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc......              6
per capacità complessiva superiore a 2 mc....              3
b) disciolti o liquefatti:
per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc.......               6
per capacità complessiva superiore a 2 mc....              3
5)  Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacità complessiva superiore
a 3 mc.......................................                       6
b) liquefatti per capacità complessiva superiore
a 2 mc.......................................                       6
6)  Reti di trasporto e distribuzione di gas combu-            u.t.
stibili, compresi quelli di origine petrolifera
o chimica, con esclusione delle reti di distri-
buzione cittadina e dei relativi impianti con
pressione di esercizio non superiore a 5 bar
7)  Impianti di distribuzione di gas combustibili
per autotrazione................................                  6
8)  Officine e laboratori con saldatura e taglio dei             6
metalli utilizzanti gas combustibili e/o combu-
renti, con oltre 5 addetti
9)  Impianti per il trattamento di prodotti orto-                  6
frutticoli e cereali utilizzanti gas combusti-
bili
10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi..                 6
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con       6
l'impiego di oltre 15 becchi a gas
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o               3
impiegano liquidi infiammabili (punto di in-
fiammabilità fino a 65 °C) con  quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a
0,5 mc
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o               3
impiegano liquidi combustibili con punto di
infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quanti-
tativi globali in ciclo o in deposito superiori
a 0,5 mc
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di             6
olii lubrificanti olii diatermici e simili
15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combusti-
bili per uso industriale, agricolo, artigianale
e privato:
per capacità geometrica complessiva da 0,5
a 25 mc.....................................                      6
per capacità geometrica complessiva supe-
riore a 25 mc...............................                     3
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili
e/o combustibili per uso commerciale:
per capacità geometrica complessiva da 0, 2
a 10 mc.....................................                      6
per capacità geometrica complessiva superiore
a 10 mc.....................................                      3
17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di                   6
olii diatermici e simili per capacità superiore
ad 1 mc
18) Impianti fissi di distribuzione di benzina,                     6
gasolio e miscele per autotrazione ad uso pub-
blico e privato con o senza stazione di servizio
19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im-             3
piegano o detengono vernici, inchiostri e lacche
infiammabili e/o combustibili con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiori a
500 kg
20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e
lacche infiammabili e/o combustibili:
con quantitativi da 500 a 1.000 kg..........               6
con quantitativi superiori a 1.000 kg.......                3
21) Officine o laboratori per la verniciatura con               6
vernici infiammabili e/o combustibili con oltre
5 addetti
22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentra-
zione superiore al 60% in volume:
con capacità da 0,2 a 10 mc.................               6
con capacità superiore a 10 mc..............              3
23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiam-            3
mabili e raffinazione di olii e grassi vegetali
ed animali, con quantitativi globali di solventi
in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im-            3
piegano o detengono sostanze esplodenti classi-
ficate come tali dal regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurez-
za approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni ed integra-
zioni, nonché perossidi organici
25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplo-               6
denti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre
1973 e 18 settembre 1975, e successive modifica-
zioni ed integrazioni
26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im-             3
piegano o detengono sostanze instabili che pos-
sono dar luogo da sole a reazioni pericolose in
presenza o non di catalizzatori
27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im-             3
piegano o detengono nitrati di ammonio, di me-
talli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di
piombo e perossidi inorganici
28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im-             3
piegano o detengono sostanze soggette all'accen-
sione spontanea e/o sostanze che a contatto con
l'acqua sviluppano gas infiammabili
29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua              3
ossigenata con concentrazione superiore al 60%
di perossido di idrogeno
30) Fabbriche e depositi di fiammiferi.............                6
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impie-             3
ga e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fo-
sforo
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e                3
la raffinazione dello zolfo
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a
100 q.li......................................                         6
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impie-             3
ga o detiene magnesio, elektron e altre leghe
ad alto tenore di magnesio
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con po-             6
tenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e
relativi depositi
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di                   6
vegetali in genere con depositi di capacità su-
periore a 500 q.li di prodotto essiccato
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del
caffè..........................................                     6
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.......              6
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore
a 500 q.li.....................................                     6
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore
a 100 q.li.....................................                      6
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o de-              6
tiene foglia di tabacco con processi di essicca-
zione con oltre 100 addetti con quantitativi
globali in ciclo e/o in deposito superiore a
500 q.li
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della          6
carta e dei cartoni e di allestimento di prodot-
ti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti
e/o con materiale in deposito o lavorazione su-
periore a 500 q.li
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotec-           6
nici nonché depositi per la cernita della carta
usata, di stracci di cascami e di fibre tessili
per l'industria della carta con quantitativi
superiori a 50 q.li
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im-            6
piegano e/o detengono carte fotografiche, cal-
cografiche, eliografiche e cianografiche, pel-
licole cinematografiche; radiografiche e foto-
grafiche di sicurezza con materiale in deposito
superiore a 100 q.li
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im-            3
piegano e detengono pellicole cinematografiche
e fotografiche con supporto infiammabile per
quantitativi superiori a 5 kg
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavora-
zione, di legna da ardere, di paglia, di fieno,
di canne, di fascine, di carbone vegetale e mi-
nerale, di carbonella, di sughero e di altri
prodotti affini:
da 50 a 1.000 q.li..........................                   6
superiore a 1.000 q.li......................                  3
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione
del legno con materiale in lavorazione e/o in
deposito:
da 50 a 1.000 q.li..........................                  6
oltre 1.000 q.li............................                    3
48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, la-
vorano e detengono fibre tessili e tessuti na-
turali e artificiali, tele cerate, linoleum e
altri prodotti affini, con quantitativi:
da 50 a 1.000 q.li..........................                   6
oltre 1.000 q.li............................                     3
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento
e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
da 25 a 75 addetti..........................                  6
oltre 75 addetti............................                    3
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione               6
del crine vegetale, della trebbia e simili, la-
vorazione della paglia, dello sparto e simili,
lavorazione del sughero, con quantitativi in
lavorazione o in deposito pari o superiori a
50 q.li
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche
e televisive..................................                      6
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle             6
pellicole cinematografiche
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali          6
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, la-            6
vorazione e rigenerazione della gomma, con quan-
titativi superiori a 50 q.li
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e           6
simili con oltre 100 q.li
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gom-          6
ma con più di 50 q.li in lavorazione o in depo-
sito
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e                3
lavorazione di materie plastiche con quantita-
tivi superiori a 50 q.li
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre
50 q.li.......................................                        6
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e                3
lavorano resine sintetiche e naturali, fitofar-
maci, coloranti, organici e intermedi e prodot-
ti farmaceutici con l'impiego di solventi ed
altri prodotti infiammabili
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati                  6
e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità
globale superiore a 500 q.li
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione               6
di cavi e conduttori elettrici isolati
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati                   6
con quantitativi superiori a 100 q.li
63) Centrali termoelettriche......................                3
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica              6
sussidiaria con motori endotermici di potenza
complessiva superiore a 25 kW
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lam-            6
pade elettriche, lampade a tubi luminescenti,
pile ed accumulatori elettrici, valvole elet-
triche, ecc.
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la                 3
produzione  di altri metalli
67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ra-                 3
matura e lavorazioni similari comportanti la
fusione di metalli o altre sostanze
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili,              6
automobili e motocicli
69) Cantieri navali con oltre cinque addetti.......             6
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione               6
di materiale rotabile ferroviario e tramviario
con oltre cinque addetti
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie              6
e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque
addetti
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con              6
capienza superiore a 9 autoveicoli; officine
meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre
venticinque addetti
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono la-              3
terizi, maioliche, porcellane e simili con
oltre venticinque addetti
74) Cementifici....................................                 3
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in                6
cui si effettuano, anche saltuariamente, ricer-
che scientifiche o attività industriali per le
quali si impiegano isotopi radioattivi, appa-
recchi contenenti dette sostanze ed apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102
del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185)
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze         6
radioattive (capo IV del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizza-             6
zione permanente al trasporto di materie fissi-
li speciali e di materie radioattive (art. 5
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sosti-
tuito dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)
78) Impianti di deposito delle materie nucleari,                 6
escluso il deposito in corso di spedizione
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili               6
nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1,
lettera b) della legge 31 dicembre 1962,
n. 1860)
80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'e-                    6
nergia nucleare ed attività che comportano peri-
coli di radiazioni ionizzanti derivanti dal
predetto impiego:
-- impianti nucleari;
-- reattori nucleari, eccettuati quelli che fac-
ciano parte di un mezzo di trasporto;
-- impianti per la preparazione o fabbricazione
delle materie nucleari;
-- impianti per la separazione degli isotopi;
-- impianti per il trattamento dei combustibili
nucleari irradianti
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di                3
candele e di altri oggetti di cera e di paraffi-
na, di acidi grassi, di glicerina grezza quando
non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raf-
finata e distillata ed altri prodotti affini
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'e-            u.t.
laborazione di dati con oltre venticinque addetti
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere        6
con capienza superiore a 100 posti
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili               6
con oltre 25 posti-letto
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, ac-          6
cademie e simili per oltre 100 persone presenti
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25                  6
posti-letto......
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita al-                6
l'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda
superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e
depositi
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali                  6
vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati ol-             u.t.
tre 500 addetti
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli                  u.t.
destinati a contenere biblioteche, archivi, mu-
sei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di
interesse culturale sottoposti alla vigilanza
dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre
1942, n. 1664
91) Impianti per la produzione del calore alimentati           6
a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli,               6
autorimesse pubbliche, ricovero natanti, rico-
vero aeromobili
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed at-             6
tività similari con oltre cinque addetti
94) Edifici destinati a civile abitazione con al-                   u.t.
tezza in gronda
superiore a 24 metri
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio                u.t.
privato, aventi corsa sopra il piano terreno
maggiore di 20 metri, installati in edifici ci-
vili aventi altezza in gronda maggiore di 24
metri e quelli installati in edifici industriali
di cui all'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497
96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili            u.t.
di perforazione e/o produzione di idrocarburi
di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 24 maggio 1979, n. 886
97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm......      u.t.