Cassazione Penale, Sez. 4, 11 maggio 2021, n. 21561 - Grave incidente stradale con un autoarticolato. Manutenzione dei mezzi aziendali: responsabilità dell'officina aziendale


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 11/05/2021
 

 

Fatto




1. La Corte d'appello di Campobasso, in data 2 maggio 2019, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e ha nel resto confermato, la sentenza con la quale G.S. era stato condannato dal Tribunale di Campobasso alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili in relazione a delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, contestato come commesso il 17 ottobre 2014.
Si addebita al G.S., di professione autotrasportatore, di avere provocato, alla guida del suo autoarticolato, un incidente nel quale persero la vita tre persone: secondo la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito, si sarebbe verificato lo sganciamento progressivo della coppia di ruote dell'assale posteriore destro del trattore stradale condotto dall'imputato, il quale avrebbe proseguito la marcia a una velocità comunque superiore a quella prescritta (81 km/h a fronte di un limite di 70 km/h) nonostante le vibrazioni che necessariamente si verificavano sull'autoarticolato, fino a che, una volta verificatasi l'avulsione della coppia di ruote, perdeva il controllo del veicolo che invadeva la corsia opposta di marcia e impattava violentemente contro la Mercedes Benz C200 a bordo della quale viaggiavano cinque persone, tre delle quali (N.D., L.D. e M.P.) rimanevano uccise sul colpo.
La Corte di merito, a fronte delle lagnanze dell'imputato appellante, ha escluso che il sinistro fosse ricollegabile a cause estranee al comportamento del G.S. (come ad esempio un difetto siderurgico dei perni su cui i dadi erano avvitati) o fosse dovuto al caso fortuito, o che vi fosse carenza di prove circa le responsabilità del medesimo imputato; conseguentemente ne ha confermato la condanna (salva la parziale modifica nel trattamento sanzionatorio), per non avere regolato la velocità dell'automezzo in termini adeguati e sicuramente inferiori a quella massima prevista, non appena l'autoarticolato manifestava vibrazioni o segni di instabilità; e per avere, in conseguenza di ciò, perduto il controllo del veicolo, cagionando l'invasione dell'opposta corsia di marcia e quindi l'incidente. Solo in punto di trattamento sanzionatorio la Corte molisana ha riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il G.S., con atto corredato da un'ampia premessa riassuntiva e articolato di fatto in sei motivi.
2.1. Con il primo motivo/il ricorrente denuncia violazione di legge e lamenta l'inesistenza della colpa sia generica che specifica addebitata all'imputato. Si contesta. fra l'altro; la ricostruzione operata dalla Corte di merito, adesiva alle conclusioni del consulente del P.M.)ing. L. in ordine alle vibrazioni che il G.S. avrebbe necessariamente dovuto percepire in anticipo rispetto al sinistro, oltretutto cagionate da un evento (lo svitamento dei dadi della ruota con distacco dei perni) che esulava dalla sfera psicologica del G.S..
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla velocità tenuta nell'occorso dall'imputato: contesta l'esponente le conclusioni tratte dalla Corte territoriale circa il fatto che le avvisaglie dell'anomalia meccanica, non appena percepite dal G.S., dovevano indurlo ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie ad evitare il sinistro. A fronte di tale assunto lamenta l'esponente che l'incidente non intervenne quale effetto di una condotta violata la quale il conducente avrebbe potuto confidare nella sua abilità per gestire il mezzo, ma per una serie di concause che mai il G.S. si sarebbe potuto rappresentare (lo svitaggio dei dadi, la perdita degli stessi con conseguente avulsione, la rottura dei perni di fissaggio, l'avulsione della ruota accoppiata e lo scarrocciamento senza controllo del mezzo). In tali condizioni, il conducente giammai avrebbe potuto mantenere il controllo del veicolo nei termini prescritti dall'art. 141 cod.strada.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla scarsa rilevanza attribuita al teste S., che guidava subito dietro all'autoarticolato del G.S., secondo il quale il movimento di quest'ultimo veicolo non presentava alcuna anomalia e che solo a un certo punto egli vide la ruota volare e il camion scodare e invadere l'opposta corsia.
2.4. Con il quarto motivq. si denuncia, sempre sotto il profilo della violazione di legge, l'inattendibilità delle conclusioni del consulente del P.M. L., secondo il quale era "poco probabile" che il G.S. non avesse avvertito vibrazioni e rumore provenienti dall'assale posteriore destro del trattore prima dell'avulsione delle ruote: una mera deduzione a fronte della quale sarebbe stato doveroso attribuire la debita rilevanza alle problematiche di natura "siderurgica" delle parti deteriorate che cagionarono l'avulsione delle ruote, problematiche che il ricorrente ritiene sufficienti a escludere la responsabilità dell'imputato.
2.5. Con il quinto motivai il ricorrente lamenta erronea applicazione di norme incriminatrici, invocando il sopravvenire della normativa di cui alla legge n. 41/2016, che ha espunto talune condotte previste dal previgente art. 589 cod.pen. e che, sull'unico dato certo contestato all'imputato prevede una soglia minima di 50 kmh di velocità; in sostanza il ricorrente esclude che, alla stregua del principio di tassatività, possa ritenersi inquadrabile la condotta ascritta all'imputato nel testo dell'art. 589-bis cod.pen., ed insiste nell'escludere che nella specie vi fosse una causa dell'evento imputabile alla sua responsabilità, dovendo ritenersi che la vera causa dell'accaduto siano le problematiche "siderurgiche" riguardanti i perni di supporto delle ruote. In ogni caso, prosegue il ricorrente, l'elemento di cui nella specie doveva tenersi conto era la configurabilità del caso fortuito o della forza maggiore.
2.6. Con un sesto motivo il ricorrente lamenta che, a fronte dell'iniziale iscrizione nel registro delle notizie di reato anche del proprietario dell'autoarticolato, D.D. (al quale ben poteva addebitarsi l'omesso controllo sull'automezzo), quest'ultimo inopinatamente é uscito dal procedimento a seguito della consulenza dell'ing. L.; del tutto trascurata é stata poi la posizione del responsabile dell'autofficina (tale T.) presso la quale erano state sostituite le ruote dell'autoarticolato. A fronte di ciò, lamenta ancora il ricorrente che l'unica ricostruzione reputata corretta dai giudici di merito sia stata quella offerta dalla consulenza dell'ing. L., anziché la deposizione del teste S. (che aveva escluso che il veicolo procedesse in modo anomalo prima del sinistro).

3. Si dà infine atto che l'avv. D'Angelo, patrono delle parti civili OMISSIS, ha depositato conclusioni scritte e che l'avv. Boccieri, difensore del ricorrente, ha fatto pervenire memoria nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

 

Diritto
 



1. Sebbene molti dei motivi di ricorso riguardino nell'essenziale profili interpretativi delle prove raccolte nel giudizio di cognizione (come tali costituenti demanio esclusivo dei giudici di merito), deve rilevarsi che il ricorso é fondato nella parte in cui (soprattutto nel primo e, in parte, nel sesto motivo di doglianza) evidenzia aspetti che la motivazione della sentenza impugnata non chiarisce adeguatamente, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato e al giudizio controfattuale riferito alla velocità tenuta dall'autoarticolato condotto dall'imputato.
Il comportamento alternativo diligente che il G.S. avrebbe dovuto tenere, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte di merito (e basata in larga parte sulle conclusioni del consulente tecnico del P.M., ing. L.), implicava che da parte sua vi fossero ragionevoli motivi di apprensione per la funzionalità e la guida dell'autoarticolato, che il consulente individua in particolare in vibrazioni e condizioni di assetto anomale e in rumorosità proveniente dall'assale: elementi, questi ultimi, la cui durata é stata quantificata dall'ing. L. in uno o due minuti prima del distacco delle ruote che destabilizzò il mezzo.

E' peraltro emerso che, poco tempo prima del sinistro, il G.S. aveva notato un "malfunzionamento di ammortizzatore anteriore" (cui seguì la riparazione del guasto) e che, quanto alle gomme, queste erano state sostituite dall'officina aziendale, il cui responsabile T. (inopinatamente sentito in qualità di testimone, laddove la sua qualità di soggetto responsabile della manutenzione del veicolo avrebbe reso necessario che costui fosse udito con le garanzie di cui all'art. 63, cod.proc.pen.) ha riferito di avere provveduto a montare pneumatici "da sbarre 70" che assicurassero una migliore stabilità dell'autoarticolato.
Ora, a fronte delle preoccupazioni manifestate dal G.S. prima dell'incidente, la Corte di merito non si é in alcun modo posta il problema di come l'intervento riparatore dell'officina aziendale, eseguito poche settimane prima del sinistro, potesse avere rassicurato l'odierno ricorrente anche di fronte al manifestarsi dei segnali di instabilità mostrati dal veicolo poco prima che il guidatore ne perdesse il controllo. Non risulta chiarito, ad esempio, se il malfunzionamento precedentemente registrato dall'imputato avesse o meno caratteristiche similari a quelle che, secondo il consulente tecnico del P.M., dovevano essere state necessariamente percepite dal G.S. negli istanti immediatamente antecedenti il sinistro; se così fosse, occorrerebbe anche approfondire l'aspetto relativo alle rassicurazioni fornite dall'officina meccanica aziendale dopo gli interventi che presso di essa furono eseguiti sull'autoarticolato e, conseguentemente, all'incidenza di tali rassicurazioni sulla condotta alla guida del G.S. prima dell'incidente. E' chiaro che, se le anomalie (ossia le vibrazioni e i rumori descritti dal consulente tecnico) che l'imputato avrebbe avvertito poco prima di perdere il controllo del veicolo fossero state analoghe a quelle precedentemente riscontrate, ciò potrebbe costituire una chiave di oggettiva spiegazione della minore attenzione riservata dall'odierno ricorrente a tali anomalie.
La tenuta del ragionamento svolto dalla Corte di merito non é, poi, in alcun modo assicurata dalla considerazione che, essendo il G.S. in grado di percepire il malfunzionamento che lo indusse a rivolgersi all'officina aziendale, egli, da esperto guidatore, avrebbe potuto e dovuto assumere immediatamente un atteggiamento di cautela anche in relazione alle vibrazioni e ai rumori sviluppatisi negli istanti antecedenti il sinistro: tale ragionamento prova troppo e non tiene conto che, a seguito degli interventi eseguiti poco tempo prima sul suo autoarticolato, egli ben poteva sentirsi rassicurato sulle condizioni del mezzo e dare quindi minor peso alle anomalie manifestatesi in occasione dell'incidente.
Si ritiene pertanto necessario che venga approfondito, in sede di merito, se i
malfunzionamenti segnalati dall'imputato all'officina aziendale presentassero analogie sintomatiche con le anomalie emerse in occasione dell'incidente e descritte dal consulente del P.M. ing. L.; e se quindi, avuto particolare riguardo agli interventi precedentemente eseguiti sull'autoarticolato e alle rassicurazioni ricevute, vi fossero realmente motivi di allarme tali da dover indurre il G.S., nel breve arco di tempo indicato dal consulente tecnico, a modificare il proprio assetto di guida o a fermarsi per verificare cosa stesse accadendo.
Va da sé che tale verifica non può essere scissa da un ulteriore approfondimento, relativo alla rilevanza causale della velocità elevata tenuta nell'occorso dall'autoarticolato condotto dall'imputato: occorrerà cioé verificare in sede di merito, operando un adeguato ragionamento controfattuale, se la velocità eccessiva abbia giocato un ruolo nella dinamica dell'incidente, in termini assoluti ed autonomi, oppure in associazione all'avulsione della coppia di ruote e alla conseguente destabilizzazione del veicolo.

2. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Salerno (da individuarsi nella specie come competente ai sensi dell'art. 623, lettera e), cod.proc.pen.). Non va rimessa alla Corte del rinvio la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte civile depositato nota spese per questo giudizio.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma l'11 maggio 2021.