Ministero della cultura
SEGRETARIATO GENERALE
 

A tutti i musei, altri istituti e luoghi della cultura dell’Amministrazione centrale e periferica
e, p.c.:
Al Capo di Gabinetto
All’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
 

Oggetto: Impiego delle certificazioni verdi CODIV-19 - Art. 9-bis D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. 105/2021.


Facendo seguito alla circolare di questo Segretariato generale n. 40/2021, avente ad oggetto le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche di cui al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, si rammenta che a far data dal 6 agosto 2021 l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
In merito si precisa che l’obbligo di essere “muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19” va riferito ai visitatori ed eventuali accompagnatori, incluse guide turistiche, fermo restando le eccezioni di cui al comma 3 del predetto art. 9-bis (soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute).
La verifica delle certificazioni in parola è effettuata secondo le modalità individuate ai commi 3 e 4 dell’art. 9-bis del medesimo decreto, prevedendo controlli anche a campione sull’identità dei soggetti sopra individuati all’atto dell’accesso.
Si comunica, infine, che eventuali necessità di risorse volte a potenziare le dotazioni tecnologiche necessarie a garantire il rispetto delle soprarichiamate prescrizioni potranno essere rappresentate a questo Segretariato generale per il tramite delle competenti Direzioni generali centrali.
 

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Salvatore Nastasi