Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 12 ottobre 2021, n. 27818 - Tecnopatia respiratoria


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: BOGHETICH ELENA
Data pubblicazione: 12/10/2021
 

Rilevato che

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha rigettato la domanda di P.C. - quale erede di R.G. - proposta nei confronti dell'INAIL per la liquidazione della rendita ai superstiti in relazione al decesso del de cuius;
2. La Corte territoriale, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio svolta da medico legale incaricato in primo grado (perizia resa anche sulla scorta dell'analisi delle note critiche prodotte dal consulente di parte), rilevava che la morte di R.G. (percettore di rendita INAIL) non era collegata alla tecnopatia di natura respiratoria sofferta dallo stesso;
3. avverso la sentenza la Calabrese ha proposto ricorso, articolato in un motivo, illustrato da memoria, cui ha opposto difese l'INAIL con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.;


Considerato che

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce omesso, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nullità della sentenza (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 1 e 4, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza tenere in debita considerazione i rilievi opportunamente forniti dal consulente tecnico di parte in merito al rapporto concausale tra la tecnopatia respiratoria e il decesso del R.G., senza ritenere di rinnovare la consulenza in grado di appello;
2. il motivo di ricorso è inammissibile;
3. costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie dell'assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità solo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e nella misura in cui si denunci una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, risolvendosi altrimenti in un mero dissenso diagnostico non deducibile in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. nn. 8654 del 2008, 22707 del 2010, 1652 del 2012 e, tra le più recenti, Cass. n. 23093 del 2016, Cass. n. 27807 del 2017, Cass. n. 21301 del 2020);
4. ciò posto, il motivo è all'evidenza inammissibile, proponendosi di veicolare - ad onta del riferimento a presunte violazioni di legge sostanziale e processuale - una richiesta di riesame del giudizio di fatto in base al quale la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza in specie dell'etiologia professionale della malattia denunciata in fattispecie di doppia conforme di merito, in relazione alla quale la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo non è punto ammessa, giusta la previsione dell'art. 348-ter, ult. co ., c.p.c.;
5. si aggiunga, inoltre, che la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (anche per estratto) della perizia del consulente di parte e di quella del consulente d'ufficio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.;
6. il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, stante l'autodichiarazione resa ex art. 152 disp.att. cod.proc.civ. dalla ricorrente;
7. poiché il ricorso per cassazione è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002; provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

 

P. Q. M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, addì 4 maggio 2021