Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 12 ottobre 2021, n. 27830 - Domanda di rendita per malattia professionale. Rigetto


 

 

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 12/10/2021
 

ORDINANZA

 

Con sentenza del 30.7.19, la corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del tribunale di Foggia del 17.12.15, ha rigettato la domanda di rendita per malattia professionale per assenza di nesso causale tra la lavorazione e le patologie allegate del ricorrente.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'INAIL.

Con il primo motivo si deduce violazione degli art. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere adeguatamente considerato le risultanze di causa; il motivo è manifestamente infondato, non sussistendo alcuna violazione delle norme richiamate ed essendo, per altro verso, le deduzioni del ricorrente attinenti a valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Invero, la corte territoriale ha valutato le prove fomite dal lavoratore e le osservazioni del suo consulente di parte, ritenendole non decisive ed inidonee a dimostrare l'esposizione ad ambiente rumoroso e la sua incidenza sulla ipoacusia denunciata dal lavoratore.
Con il secondo motivo si deduce violazione del dovere di ricerca della verità ex officio. Il motivo è manifestamente infondato, non essendo stata indicata da parte del ricorrente alcuna pista probatoria rimasta inesplorata: questa Corte ha infatti già precisato (tra la altre, Cass. Sez. L.- , Ordinanza n. 22628 del 10/09/2019, Rv. 655013 - 01) che nel rito del lavoro il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una "pista probatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio.

Spese secondo soccombenza.


Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.



 

P.Q.M.




rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 20 maggio 2021