Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

 

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

e, p.c   .

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo

LORO SEDI


OGGETTO: Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127. Indirizzi operativi per l’organizzazione dei controlli.

Di seguito alla circolare a firma del Capo Dipartimento concernente l’oggetto, si forniscono di seguito ulteriori indirizzi operativi per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 ai sensi dell’art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Personale interessato dai controlli
Il controllo per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 riguarderà tutto il personale che svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso sedi di servizio di questa Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, a decorrere dall’attività lavorativa che inizia dopo le ore 00:00 del 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
A tal proposito, si rappresenta che il possesso della certificazione verde COVID-19 valida al momento del controllo, consentirà al titolare la prosecuzione del servizio fino alla sua conclusione presso le strutture dell’Amministrazione.
In particolare tutto il personale delle ditte esterne che accede alle sedi di servizio, ordinariamente sottoposto a controllo da parte del proprio datore di lavoro, dovrà essere sottoposto ad ulteriore controllo.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all’obbligo del controllo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accede alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e i collaboratori, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione nonché i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata.
In sintesi, l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo del controllo per accedere agli uffici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano presso le varie strutture per l’erogazione dei servizi che questa Amministrazione è tenuta a prestare (professionisti per le pratiche di prevenzione incendi, cittadini per richieste di informazioni o per l’accesso agli atti, ecc.). I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione del CTR o per un incontro, un convegno o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde COVID-19 ed esibirla.
Non rientrano inoltre tra i soggetti sottoposti al controllo di cui sopra quelli esenti dalla campagna vaccinale anti-COVID-19, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i vigenti criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. In attesa della predisposizione dello specifico QR Code anche per il suddetto personale, gli interessati dovranno inviare la relativa documentazione sanitaria al medico incaricato che avrà cura di darne comunicazione al datore di lavoro.

Informazione al personale
Le SS.LL., anche alla luce dei contenuti della citata circolare del Capo Dipartimento, avranno cura di informare tutto il personale dipendente sulle modalità di controllo che saranno adottate e sulle sanzioni, sia amministrative che disciplinari, previste nel caso in cui, dal controllo, si riscontri il mancato possesso della certificazione verde COVID-19.
In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali, non è consentita la raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione verde COVID-19 in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter, commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss., del D.L. n. 52/2021.
Le SS.LL. informeranno, inoltre, che nel caso di esenzione dalla campagna vaccinale il personale interessato dovrà trasmettere preventivamente la certificazione di esenzione al medico di riferimento della struttura di appartenenza o dove presta servizio.
Si precisa, altresì, che tra le assenze previste dalle vigenti disposizioni contrattuali per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici non rientra l’esecuzione del tampone finalizzato all’ottenimento della certificazione verde COVID-19.
Si ritiene opportuno, infine, che le SS.LL., anche con la collaborazione dei medici incaricati, sensibilizzino ulteriormente il personale ad aderire alla campagna vaccinale, per la tutela della salute propria e dei colleghi, partecipando anche a giornate organizzate da altre Amministrazioni dedicate alla campagna vaccinale.

Modalità e strumenti per il controllo
Le SS.LL., in qualità di datori di lavoro, individueranno i soggetti incaricati delle verifiche, anche sulla base delle funzioni svolte, con atto formale che, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. n. 64/2012, potrà consistere in apposita disposizione di servizio da emanare per l’organizzazione dei controlli.
Allo stato attuale lo strumento per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 risulta essere l’applicazione di verifica nazionale “VerificaC19”, che da installare anche sui dispositivi mobili (smartphone o tablet) in dotazione alle strutture territoriali e centrali del Corpo nazionale.
L’applicazione “VerificaC19” consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del soggetto incaricato alla verifica.
I soggetti incaricati al controllo dovranno essere opportunamente informati sulle attività da svolgere e potranno essere individuati, ad esempio, tra i Funzionari, i Responsabili di settore, i Capi turno, i Capi distaccamento, i Capi squadra oppure tra altro personale, anche con riferimento alle figure coinvolte nell’organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Analogamente si procederà per l’individuazione dei soggetti incaricati al controllo del personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari.
Al termine dell’attività di controllo i soggetti incaricati comunicheranno all’ufficio competente per l’amministrazione del personale i casi in cui non sia stato possibile procedere alla verifica e la relativa motivazione.
Qualora il dipendente sia nelle condizioni di aver ottemperato agli obblighi per il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 ma non ne sia ancora in possesso in formato verificabile tramite QR Code, potrà comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell’art. 9 del decreto-legge n. 52/2021, in coerenza con il disposto dell’ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo. In questo caso, il predetto personale dovrà comunicare al soggetto incaricato al controllo tale circostanza e inviare copia della predetta certificazione all’ufficio sanitario della sede di appartenenza.
Nel caso in cui il servizio sia prestato presso una sede dell’Amministrazione diversa da quella di appartenenza, il personale sarà sottoposto alle modalità di controllo previste per tale sede; qualora, invece, il personale presti servizio presso sedi esterne all’Amministrazione (presidi antincendio, servizi di vigilanza antincendio, sopralluoghi di prevenzione incendi, attività di formazione, ecc.), il Dirigente da cui dipende il personale in questione avrà cura di organizzare idonee modalità di controllo atte a non consentire l’accesso alle sedi esterne di personale VF privo della certificazione verde COVID-19.
Ove ne ricorrano le condizioni ed al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, il Dirigente responsabile potrà prevedere l’ampliamento delle fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze non inserito nel dispositivo di soccorso, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un ampio arco temporale.

Utilizzo dell’applicazione “VerificaC19”
Il soggetto incaricato alla verifica richiede al dipendente di mostrare il relativo QR Code della certificazione verde COVID-19 (codice a barre bidimensionale, in formato digitale oppure cartaceo). L’applicazione “VerificaC19” legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato, senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
L’applicazione predetta mostra graficamente al soggetto incaricato alla verifica l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa (colore verde per la certificazione valida in Italia e in Europa o azzurro per la certificazione valida soltanto in Italia).
Ai soggetti incaricati alla verifica basta inquadrare il QR Code della certificazione verde COVID-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità.
Informazioni dettagliate in merito all’installazione e all’utilizzo dell’applicazione “VerificaC19” sono riportare nella pagina web https://www.dgc.gov.it/web/app.html.

Modalità per garantire il dispositivo minimo di soccorso
Nel caso in cui in qualsiasi sede, a causa del mancato possesso della certificazione verde COVID-19, si dovesse registrare una carenza di personale operativo tale da compromettere il dispositivo minimo per il soccorso pubblico, si procederà ad integrare il predetto dispositivo con il richiamo in orario straordinario di personale in turno libero qualora tale carenza dovesse essere nota già in fase di predisposizione dei servizi, ovvero, nel caso in cui la carenza dovesse manifestarsi ad inizio turno, con il trattenimento del personale smontante per il tempo strettamente necessario al rimpiazzo con altre unità che prestano servizio giornaliero o al richiamo in straordinario di personale libero dal servizio, secondo quanto previsto dagli articoli 62 e 79 del D.P.R. n. 64/2012.
Per la rendicontazione e gestione dei richiami o dei trattenimenti in servizio di cui sopra, è stata creata nell’applicativo SUPREME versione rossa, una tipologia di emergenza, denominata “GREEN PASS Check”, che sarà resa disponibile fino al termine delle attività previste dalla presente. I Comandi avranno cura di creare specifiche emergenze provinciali associate alla “GREEN PASS Check” mentre le Direzioni Regionali utilizzeranno l’emergenza creata dal Comando capoluogo di regione.

Ulteriori indicazioni
Si coglie l’occasione per richiamare quanto indicato dal comma 13 dell’art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dove è previsto che le attività connesse all’applicazione del citato articolo avvengano senza ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non potrà essere a carico di questo Dipartimento alcun onere correlato all’effettuazione dei tamponi ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19.
Restano ferme le vigenti misure per il contrasto al rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, in relazione ai servizi forniti a favore dell’utenza, le SS.LL. vorranno applicare tali misure scrupolosamente al fine di evitare che l’accesso agli uffici di utenza non tenuta ad esibire o a possedere la certificazione verde COVID-19 possa comportare rischi di contagio.
Si richiama, altresì, l’attenzione sull’istituto della dispensa temporanea dal servizio per il personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso, di cui all’art. 87, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall’articolo 6 del decreto legge 105/2021, per evidenziare la necessità che le istanze prodotte siano rivalutate dal medico di riferimento della struttura centrale e territoriale tenendo conto della mutata esposizione al rischio del personale in considerazione dell’attuale probabilità di diffusione dell’infezione da SARS- CoV-2.
Nel rammentare, infine, che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella in presenza (DPCM 23 settembre 2021), si precisa che, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di usufruire del lavoro agile permane per i lavoratori “fragili” di cui all’art. 26 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dell’art. 2-ter del D.L. n. 111/2021, nonché nei casi previsti dall’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, che recita: “Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'art. 21-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile”.
La Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali provvederà ad attivare appositi codici da utilizzare nell’applicativo “SIPEC” per rilevare il numero dei dipendenti delle strutture centrali e territoriali che siano stati dichiarati assenti ingiustificati.
Per rappresentare eventuali problematiche di carattere generale ovvero per richiedere ulteriori chiarimenti, potrà essere interpellato l’Osservatorio COVID-19 inviando un’apposita richiesta all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Si allega:
- il modello di verbale di verifica dell’assenza della certificazione verde COVID-19;
- il modello del verbale di accertamento, contestazione e notificazione di violazioni amministrativa.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)


Modello verbale di verifica assenza certificazione verde COVID-19