Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

 

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

 

INDIRIZZI IN ALLEGATO
…omissis…


OGGETTO: Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. Prime indicazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.


Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
In particolare, l’art. 1 del provvedimento inserisce l’art. 9-quinquies nel testo del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, statuendo che dal prossimo 15 ottobre e fino al successivo 31 dicembre, termine attualmente previsto per la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, sussiste l’obbligo del possesso nonché dell’esibizione, su richiesta, del certificato verde COVID-19, in corso di validità, ai fini dell’accesso del personale delle amministrazioni pubbliche ai luoghi ove lo stesso svolge l’attività lavorativa.
La disposizione si riferisce ai dipendenti e agli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, fatta eccezione per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale.
In stretta connessione con tale previsione e al fine di assicurarne la piena operatività, i datori di lavoro sono tenuti a definire, entro il prossimo 15 ottobre, le modalità per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, sull’osservanza dell’obbligo, prevedendo prioritariamente, quando possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e a individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
In questo contesto, per assicurare a tutte le pubbliche amministrazioni una cornice omogenea di condotte e di risorse strumentali dedicate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto in data 12 ottobre u.s.., ha adottato apposite linee guida su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e della Salute.
Nel fare rinvio ai contenuti del documento, si ritiene opportuno fornire talune indicazioni di carattere generale inerenti alla definizione delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del green pass da parte del personale che accede al sito del Viminale e alle altre sedi decentrate.
Resta ferma l’adozione da parte di ciascun Dipartimento o Ufficio di proprie disposizioni relativamente ai controlli che interessano il personale dipendente.
Partendo dal presupposto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, le suddette linee guida prescrivono che il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro.
Con d.P.C.M. adottato in data 12 ottobre u.s.» ai sensi dell’art. 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 52/2021¹ in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati resi disponibili per i datori di lavoro strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
In particolare, oltre che mediante l’app “VerificaCl9”, per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, le verifiche saranno ordinariamente effettuate attraverso l’interazione asincrona tra la stessa Piattaforma e la Piattaforma nazionale-DGC.
Nelle more dell’effettiva implementazione di tale funzionalità, per la quale si rinvia alle specifiche tecniche di cui al menzionato d.P.C.M. 12 ottobre 2021, si ritiene che le dimensioni e la complessità delle strutture ministeriali centrali rendano necessario un sistema di controllo articolato in due distinti momenti, il primo dei quali sarà effettuato a campione, all’accesso, a cura del personale della Polizia di Stato operante nell’ambito dell’ispettorato “Viminale” che, come è noto, ha competenza per la vigilanza di questo Compendio e delle altre sedi ministeriali decentrate, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
Tale prima verifica non dovrà osservare il rispetto di alcuna percentuale e avrà la precipua finalità di interdire l’accesso al personale privo di certificazione verde valida, come pure al personale che ne rifiuti l’esibizione. Detto personale sarà, pertanto, invitato ad allontanarsi, con conseguente comunicazione del nominativo all’ufficio di appartenenza.
Un successivo controllo, anche con cadenza non giornaliera e a campione, organizzato con un criterio di rotazione, riguarderà il personale di ciascun dipartimento/ufficio/servizio e sarà effettuato, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
Da tale controllo, diversamente dal primo, in quanto effettuato dopo l’accesso alla sede, scaturiranno conseguenze di carattere sanzionatorio a carico del dipendente sprovvisto di green pass valido, conformemente alle indicazioni delle linee guida.
Per quanto riguarda i soggetti preposti al controllo, si ritiene di precisare che la figura del datore di lavoro è da identificare nel Capo Dipartimento, nei Direttori Centrali e negli altri dirigenti apicali, individuati in accordo con le rispettive disposizioni ordinamentali interne attuative della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Relativamente, infine, all’accesso al Compendio Viminale e alle altre sedi ministeriali di soggetti diversi dagli utenti e dai dipendenti, il controllo del possesso del green pass andrà eseguito dal medesimo personale della Polizia di Stato addetto alla vigilanza e alla sicurezza dei relativi complessi.
Si prega il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di voler portare la presente nota a conoscenza dell’ispettorato “Viminale”, per quanto di competenza di quest’ultimo Ufficio.
Si fa riserva, se del caso, di ulteriori indicazioni al riguardo e si ringrazia per la consueta attenzione.
 

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi

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¹ D.P.C.M. 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, recante ‘Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19