Tipologia: CCNL
Data firma: 5 aprile 1996
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Parte pubblica e Parte sindacale
Comparti: P.A., Comparto Aziende
Fonte: fpcgil.it

Sommario:

  Accordo sui servizi minimi essenziali in caso di sciopero
Art. 1 (Servizi pubblici essenziali)
Art. 2 (Prestazioni indispensabili e contingenti di personale)
Art. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi coinvolgenti i servizi essenziali)
Art. 4 (Limiti e sanzioni)
Art. 5 (Procedure di raffreddamento)
Art. 6 (Applicabilità dell'accordo)
Art. 7 (Commissione di Garanzia)
Parte I
Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1: Campo di applicazione
Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I Disposizioni generali

Art. 3: Obiettivi e strumenti
Art. 4: Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
Art. 5: Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione decentrata
Art. 6: Composizione delle delegazioni trattanti
Capo II Informazione e forme di partecipazione
Art. 7: Organismi di partecipazione
Art. 8: Informazione
Art. 9: Esame
Art. 10: Pari opportunità
Art. 11: Consultazione
Capo III Diritti sindacali
Art. 12: Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
Art. 13: Delega
Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 14: Interpretazione autentica dei contratti
Art. 15: Procedure di conciliazione
Art. 16: Limiti all'astensione dal lavoro
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 17: Il contratto individuale di lavoro
Capo II Particolari tipi di contratto
Art. 18: Assunzioni a tempo determinato
Art. 19: Rapporto di lavoro a tempo parziale
Titolo IV - Struttura del rapporto
Capo I

Art. 20: Periodo di prova
Art. 21: Orario di lavoro
Art. 22: Ferie
Art. 23: Festività
Art. 24: Permessi
Art. 25: Permessi brevi
Art. 26: Assenze per malattia
Art. 27: Aspettativa
Art. 28: Tutela della maternità
Art. 29: Servizio militare
Art. 30: Lavoratori disabili
Art. 31: Mutamento mansioni per inidoneità psico-fisica
Art. 32: Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 33: Accordi di mobilità
Capo II Istituti di peculiare interesse
Art. 34: Formazione
Art. 35: Igiene e sicurezza sul lavoro
Capo III Norme disciplinari
Art. 36: Doveri del dipendente
Art. 37: Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 38: Codice disciplinare
 

Art. 39: Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 40: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Capo IV Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 41: Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 42: Obblighi delle parti
Art. 43: Recesso con preavviso
Titolo V - Normative aziendali
Capo I Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Art. 44: Vigili del Fuoco Volontari Discontinui
Art. 45: Turnazioni
Parte II Normativa economica

Titolo I Trattamento economico
Capo I La retribuzione

Art. 46: La struttura della retribuzione
Art. 47: Aumenti della retribuzione base
Art. 48: Personale delle qualifiche direttive ad esaurimento
Art. 49: Effetti dei nuovi stipendi
Art. 50: Commissione per la revisione dell'ordinamento
Capo II La retribuzione accessoria
Sezione I

Art. 51: Disciplina della retribuzione accessoria
Art. 52: Compensi per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
Art. 53: Premio per la qualità della prestazione individuale
Sezione II Monopoli di Stato
Art. 54: Indennità aziendale
Art. 55: Indennità connesse all'espletamento di compiti che comportano particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
Art. 56: Contenimento lavoro straordinario
Art. 57: Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
Art. 58: Fondo per la qualità della prestazione individuale
Sezione III Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Art. 59: Indennità di rischio
Art. 60: Altre indennità
Art. 61: Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
Art. 62: Fondo per la qualità della prestazione individuale
Sezione IV Cassa Depositi e Prestiti
Art. 63: Indennità aziendale
Art. 64: Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
Art. 65: Varie indennità
Art. 66: Fondo per la qualità della prestazione individuale
Sezione V AIMA
Art. 67: Indennità aziendale
Art. 68: Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
Art. 69: Fondo per la qualità della prestazione individuale
Art. 70: Varie indennità
Parte III
Titolo I - Norme finali e transitorie

Art. 71: Norme transitorie
Art. 72: Norma finale
Art. 73: Disapplicazioni
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Tabella I Individuazione degli istituti normativi utili ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria.
Tabella II Premio per la qualità della prestazione individuale
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazioni congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5


Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto aziende

Comparto aziende Accordo sui servizi minimi essenziali in caso di sciopero
Art. 6 (Applicabilità dell'accordo)

[…]
2- (Deroga)
Le norme di cui al presente accordo in materia di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Parte I
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni attualmente inserite nel comparto di cui all'art. 6 del DPCM n. 593 del 30.12.1993, ovvero:
- Corpo Nazionale vigili del fuoco;
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- Cassa depositi e prestiti;
- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)
2. Sono comunque esclusi dall'applicazione del CCNL i vigili volontari ausiliari.
3. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità o a mutamento di regime giuridico in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale o aziendale nel comparto o categoria di destinazione.
4. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il presente contratto definisce particolari modalità di applicazione degli istituti normativi.
5. Con successivo accordo, da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, le norme del CCNL medesimo saranno raccordate con le disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige e con le relative norme di attuazione.
6. Il riferimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel resto del presente contratto come d.lgs. n. 29 del 1993.
7. Il riferimento a ciascuna Azienda o Amministrazione autonoma dello Stato è riportato nel resto del presente contratto come Amministrazione.

Titolo II Sistema delle relazioni sindacali
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 (Obiettivi e strumenti)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla partecipazione, sulla contrattazione collettiva, sull' informazione, sull'esame, e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste. Detto sistema è altresì improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali, sempre nel rispetto in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146 del 1990 e all'accordo in materia stipulato in premessa al presente contratto, in grado di consentire il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali. Nelle situazioni non regolate dalla legge 146 del 1990, la tutela della continuità dei servizi, nell'interesse dell'amministrazione e della collettività, è comunque assicurata dal CCNL, dagli accordi decentrati e dai codici di autoregolamentazione.
3. In coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) la contrattazione collettiva: si svolge a livello nazionale e, per le materie previste dall'articolo 5, a quello decentrato, con i tempi e secondo le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 14. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità ai distinti ruoli delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo salvo quanto previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 29 del 1993;
b) l'esame: si svolge sulle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del d.lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 9 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 6. Nel corso di appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'articolo 9 citato;
c) la consultazione: si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
d) l'informazione: quando lo richieda la legge o il presente contratto, viene fornita dalle amministrazioni ai soggetti sindacali secondo criteri di trasparenza, compiutezza, contestualità ed uguali modalità per tutti i soggetti sindacali di cui all'art. 6 al fine di rendere costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
e) la partecipazione: si concretizza in momenti di confronto, di dibattito e di elaborazione comune per l'analisi di problematiche di carattere generale ovvero di portata più specifica e per la formulazione di osservazioni e proposte.
f) le procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative: sono finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi e si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 15.
4. A livello di singola Amministrazione del comparto saranno definiti specifici accordi sulle relazioni sindacali per far fronte:
a) a situazioni particolari di riorganizzazione e/o ristrutturazione, che comportino significative implicazioni occupazionali e/o di riqualificazione dei lavoratori;
b) a particolari esigenze di servizio e/o produzione aventi carattere straordinario o di emergenza.
Sino a quando non saranno definiti i predetti accordi, sulla materia restano in vigore quelli esistenti, in quanto coerenti con i principi del d.lgs. n. 29 del 1993.

Art. 5 (Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata)
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato a livello centrale di ciascuna amministrazione e presso le sedi periferiche.
2. La contrattazione decentrata ha per oggetto le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5, secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri ed alle procedure indicati nell'art. 4
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie attribuite a tale livello di contrattazione devono essere evitate sovrapposizioni e frammentazioni.
4. La contrattazione decentrata si svolge al livello centrale di ciascuna amministrazione tenendo conto dei risultati delle Conferenze e delle procedure di partecipazione, e sulla base delle informazioni fornite dall'Amministrazione, relativamente alle seguenti materie:
a) sistemi di incentivazione della produttività collettiva, finalizzati all'efficienza e al miglioramento della qualità dei servizi, nell'ambito dei piani, progetti o altre iniziative definite dall'amministrazione, con particolare riguardo:
- alla quantità di risorse e ai criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività che comportino specifiche responsabilità o particolari oneri o disagi;
- alle verifiche preordinate alla valutazione dei risultati;
- alla conseguente distribuzione dei compensi alle strutture operative, ai gruppi e ai singoli.
Tali sistemi vengono definiti per ciascuna amministrazione dalle norme di cui alla Parte II, Capo II;
b) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento professionale;
c) criteri generali per la gestione delle attività socio - assistenziali per il personale;
d) accordi di mobilità di cui all'art. 35, 8° comma del d.lgs. n. 29 del 1993, secondo quanto previsto al successivo art. 33; ai criteri per l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e gestione della mobilità in caso di esuberi; ai criteri per l'attuazione della mobilità volontaria all'interno dell'Amministrazione;
e) misure dirette a favorire le pari opportunità in fatto di condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.
5. Il livello periferico di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali dell'Amministrazione e l'ambito territoriale di riferimento delle materie oggetto di trattativa in relazione ai singoli argomenti, le strutture regionali, provinciali o subprovinciali di livello dirigenziale, anche se eccezionalmente affidate, in base alle norme applicabili nelle aziende stesse, a personale non dirigente, nonché le strutture provinciali che secondo le caratteristiche ordinamentali non sono di livello dirigenziale. Il livello periferico di contrattazione deve essere in ogni caso unico, essendo esclusa la possibilità di dar luogo a più livelli di negoziato per le stesse materie.
6. La contrattazione decentrata si svolge al livello periferico, tenendo conto dei risultati delle conferenze di servizio e delle procedure di partecipazione, sulle seguenti materie:
a) modalità di attuazione dei sistemi di incentivazione della produttività collettiva definiti a livello nazionale, con particolare riguardo ai criteri generali per le modalità della partecipazione individuale, per la valutazione dei risultati e per le verifiche a tale valutazione preordinate e per la conseguente attribuzione dei compensi ai gruppi e ai singoli ai sensi degli artt. 52 e 53 del presente CCNL;
b) riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di riqualificazione dei servizi richiesti dall'utenza sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti;
c) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative a igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché di attuazione delle misure volte a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
d) modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Amministrazione.
7. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di produttività ed è quindi perfezionata dopo la necessaria verifica a consuntivo dei risultati.
8. I contratti collettivi decentrati devono garantire il rispetto delle disponibilità economiche stabilite a livello nazionale di comparto e non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

Art. 6 (Composizione delle delegazioni trattanti)
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante in sede decentrata è costituita:
I - A livello di amministrazione:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
b) per le organizzazioni sindacali: dalle Confederazioni e dalle Organizzazioni di comparto, firmatarie del CCNL.
II - Nelle sedi centrali o sedi distaccate di amministrazioni centrali e negli uffici periferici di livello dirigenziale
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto decentrato.
b) per le organizzazioni sindacali:
- dalle RSU laddove costituite, ovvero, nelle more della loro costituzione, dalle rappresentanze sindacali previste dagli statuti delle singole organizzazioni;
- dai componenti delle rappresentanze di cui all'art. 12 - lettera b);
- da rappresentanti di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del CCNL.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.

Capo II Informazione e forme di partecipazione
Art. 7 (Organismi di partecipazione)

1. In attuazione dell'art. 48 del d.lgs n. 29 del 1993, al fine di consentire la partecipazione delle rappresentanze del personale dipendente delle amministrazioni del comparto all'organizzazione del lavoro delle amministrazioni medesime, sono istituite le sedi e le procedure di cui ai commi seguenti.
2. Presso ogni Amministrazione è costituita una Conferenza di rappresentanti dell'amministrazione e delle parti sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, anche in relazione alle dimensioni dell'amministrazione medesima. La Conferenza esamina in due sessioni per ciascun anno - una delle quali fissata in prossimità della presentazione del bilancio preventivo dell'Amministrazione - le linee essenziali di indirizzo in materia di ristrutturazione, organizzazione e gestione dell'amministrazione, di innovazioni tecnologiche e di verifica dei risultati conseguiti in termini di produttività ed economicità dei servizi ed attività istituzionali. La Conferenza fonda il dibattito e il confronto relativamente alle predette tematiche anche sulle informazioni fornite dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 8. In tale quadro possono essere presi in esame specifici argomenti sui quali pervenire a risoluzioni comuni.
3. A livello territoriale o di singola unità produttiva possono attivarsi Conferenze di servizio, composte da rappresentanti dell'amministrazione e delle parti sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, per l'esame a tale livello delle materie di cui al comma precedente, in un’unica sessione.
4. A richiesta delle parti sindacali, in ciascuna Amministrazione possono essere costituite, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche riguardanti:
a) carichi di lavoro ed organici;
b) ambiente, igiene e sicurezza del lavoro;
c) servizi sociali ed attività assistenziali;
d) formazione ed aggiornamento.
Gli organismi di cui al presente comma hanno il compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi alle predette materie, forniti dall'Amministrazione in sede di informazione preventiva e successiva, e di formulare proposte di soluzione alle problematiche emergenti.

Art. 8 (Informazione)
1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e ferma restando la distinzione dei ruoli e delle responsabilità, fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 6 informazioni in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal d.lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto, l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria relativa a:
a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) criteri generali di riorganizzazione degli uffici;
d) criteri generali di programmazione della mobilità;
e) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) politiche degli organici;
g) articolazione dell'orario e turnazioni;
h) applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l'utenza;
i) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;
l) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) affidamento all'esterno dei servizi;
n) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
o) attività e programmi di ricerca e sviluppo;
p) previsione di bilancio relativa al personale.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
- distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- andamento generale della mobilità del personale;
- distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e l'utilizzo delle relative prestazioni;
- distribuzione complessiva dei fondi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
Per l'informazione di cui al presente comma è previsto un incontro annuale, anche nella sede della Conferenza di cui all'art. 7, comma 2, in relazione al quale l'amministrazione fornisce tempestive e adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni assicurano una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

Art. 9 (Esame)
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi dell'art. 10 del dlgs. n. 29 del 1993:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
c) verifica periodica della produttività degli uffici;
d) le modalità di attuazione delle misure per favorire pari opportunità.
Sono inoltre oggetto di esame, ai sensi dell'art.48 del d.lgs. n. 29 del 1993, le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni.
2. Della richiesta di esame l'Amministrazione dà notizia agli altri soggetti sindacali di cui all'art. 6.
3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dall'inizio dell'esame ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 10 (Pari opportunità)
1. Il Comitato paritetico per le Pari Opportunità di cui all'art. 17 del DPR 335 del 1990 ed all'art. 21 del DPR 269 del 1987, fermo restando quanto disposto dai suddetti articoli:
a) promuove piani di azione positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola o impedisce l'affermarsi di una situazione di pari opportunità, per poter così giungere alla applicazione concreta del principio di uguaglianza sancito dalla legge 125 del 1991;
b) promuove iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria anche al fine di rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali. In questo ambito effettua ricerche e definisce i connotati e l'estensione del fenomeno delle molestie sessuali sul lavoro e propone iniziative di interventi per la sua rimozione;
c) svolge le funzioni di conciliazione di cui all'art. 4, 4° comma della legge 125 del 1991; valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito.
Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti e comportamenti riferibili all'Amministrazione gli estremi della discriminazione in suo danno, ai sensi dell'art. 4, 1° e 2° comma della legge 125 del 1991, può anche per il tramite dell'Organizzazione Sindacale cui conferisce mandato, investire del caso il Comitato per le Pari Opportunità.
2. In sede di negoziazione decentrata, sono concordate misure per favorire pari opportunità in materia di condizioni di lavoro e di sviluppo professionale. Le modalità di attuazione delle predette misure sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993 e delle procedure individuate dagli artt. 8 e 9 del presente contratto, anche con riferimento a quanto previsto degli artt. 3 e 9 della legge n. 125 del 1991.
3. Sulla base delle proposte del Comitato e degli esiti delle procedure di cui al comma precedente, l'Amministrazione adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 125 del 1991, piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.

Art. 11 (Consultazione)
1. L'Amministrazione procede alla consultazione:

- delle rappresentanze di cui all'art. 12 nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993, e negli altri casi previsti da altre disposizioni di legge o contrattuali;
- del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19 del d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.

Capo III Diritti sindacali
Art. 12 (Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro)

1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) previste dai protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994 ovvero dalle rappresentanze sindacali previste dagli statuti delle singole organizzazioni, fino alla costituzione delle RSU.
b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19, comma b, della legge n. 300 del 1970 che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a), o che non partecipino alle elezioni previste dai protocolli medesimi.

Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 14 (Interpretazione autentica dei contratti)

1. In attuazione dell'art. 53, del d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2 per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
[…]
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993.

Titolo III Rapporto di lavoro
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 17 (Il contratto individuale di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
[…]

Capo II Particolari tipi di contratto
Art. 18 (Assunzioni a tempo determinato)

[…]
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato […]
10. Il contenuto del presente articolo non è applicabile al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di richiamo del personale volontario discontinuo.

Art. 19 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)
[…]
Il rapporto di lavoro a tempo parziale non trova applicazione nei confronti del personale operativo del CNVVF.
[…]

Titolo IV Struttura del rapporto
Capo I Norme generali
Art. 21 (Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuità, che richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell' art. 22 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2, del d.lgs n. 29 del 1993.
A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
- orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo.
- orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane;
- orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
- turnazioni: da attivare ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 269 del 1987, nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario;
- orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti. Sono fatte salve le condizioni diverse eventualmente esistenti in azienda.
5. Al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all'orario di lavoro, nel rispetto della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, e del d.lgs n. 29 del 1993, si procederà entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL ad apposita contrattazione.

Art. 22 (Ferie)
[…]
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
[…]

Art. 25 (Permessi brevi)
[…]
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del responsabile dell'unità. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per il personale inserito in turnazione, i recuperi, salvo diverse esigenze di servizio, dovranno essere concessi entro l'anno per gruppi di ore costituenti un turno completo.
5. Possono essere recuperate le ore straordinarie effettuate mediante permessi brevi di cui al comma 1. Restano ferme le normative aziendali già in vigore, purché compatibili con il presente articolo.

Art. 28 (Tutela della maternità)
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, e agli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 della legge n. 903 del 1977, spettano l'intera retribuzione fondamentale nonché gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente di cui alla Tabella 1
2. Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 1204 del 1971, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell'attività lavorativa comporti una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute delle lavoratrici madri, l'amministrazione provvede, al temporaneo impiego delle medesime in altre attività, che comportino minor aggravio psicofisico. Le lavoratrici madri appartenenti al CNVVF ed adibite al servizio di soccorso, dovranno comunque essere impiegate a servizi giornalieri connessi con l'attività operativa che non comportino pericoli per la gestazione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.
Resta in vigore l'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 335 del 1990.
3. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 e integrata dalla legge n. 903 del 9 dicembre 1977, della durata massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi retribuiti, ai sensi dell'art. 24. Sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge n. 1204 del 1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono altresì concessi, con le stesse modalità un massimo di trenta giorni annuali di permesso retribuito.
Il restante periodo di cinque mesi di astensione facoltativa rimane disciplinato, ai fini giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3 e 15, comma 2 della legge n. 1204 del 1971.
4. I permessi di cui al comma precedente possono cumularsi nell'anno solare con i permessi retribuiti di cui all'art. 24, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al dipendente spetta quanto previsto al comma 5 dell'art. 24.

Art. 30 (Lavoratori disabili)
1. Al fine di valorizzare pienamente le capacità e le potenzialità dei lavoratori disabili, per ciascuna amministrazione verrà costituito, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, un comitato paritetico, nell'ambito delle forme di partecipazione di cui all'art. 7, avente anche compiti di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia, ed in particolare sulla applicazione dell'art. 24 della legge n. 104 del 1992 per quel che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche.
[…]

Art. 31 (Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica)
1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Amministrazione, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle già svolte, appartenenti allo stesso profilo.
2. L'eventuale ricollocazione del dipendente riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie del profilo rivestito, previo corso di riqualificazione, in altro profilo professionale appartenente alla medesima qualifica funzionale è regolata da appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali.
3. La domanda di reinquadramento di cui al comma precedente può essere presentata dal dipendente dichiarato inidoneo dai competenti organi, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.

Art. 32 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)
[…]
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti che prevedono la copertura delle spese per cure, per ricoveri in strutture sanitarie e per protesi, conseguenti alle infermità dipendenti da causa di servizio.

Capo II Istituti di peculiare interesse
Art. 35 (Igiene e sicurezza sul lavoro)

1. Con successivo accordo, da stipularsi entro il 15 marzo 1996 sarà definita la disciplina applicativa del d.lgs. n. 626 del 1994 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sulla base del quadro normativo di riferimento e dell'eventuale accordo intercompartimentale in materia.

Capo III Norme disciplinari
Art. 36 (Doveri del dipendente)

[…]
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
[…]
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
[…]
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 37 (Sanzioni e procedure disciplinari)
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 36 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
[…]

Art. 38 (Codice disciplinare)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- all' eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) Al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo comma.
c) Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica al dipendente per:
- inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
- condotta non conforme a principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
- negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
- inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi;
[…]
- insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati tenuto conto dei carichi di lavoro.
[…]
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per:
- recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
- assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
- ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
[…]
- minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
[…]
- atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
- qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave e documentato danno all'Amministrazione o a terzi.
4. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
- recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste nel comma 3, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati, quando in relazione alla posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o controllo;
[…]
- assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
- persistente insufficiente rendimento, ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;
[..]
5. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia;
b) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
[…]
d) commissione, in genere, di fatti o atti dolosi, non ricompresi nella lettera a), anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]
9. Le mancanze non espressamente previste nella presente elencazione sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'articolo 36 e, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
[…]

Titolo IV Normative aziendali
Capo I Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Art. 44 (Vigili del fuoco volontari discontinui)

1. Con successivo accordo, da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, saranno definiti gli ambiti e le modalità di applicazione della normativa di cui al presente CCNL ai Vigili del fuoco volontari discontinui.

Art. 45 (Turnazioni)
1. Il personale operativo del CNVVF addetto all'attività di soccorso svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: 12 ore di lavoro diurno - 24 ore di riposo; 12 ore di lavoro notturno - 48 ore di riposo.
2. In sede di esame congiunto a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett a) del presente CCNL, saranno definiti schemi e turnazioni particolari correlati:
* all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi
* all'ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari
* a peculiari caratteristiche dei servizi d'istituto e di soccorso tecnico urgente.
3. Per il personale impiegato in turni di servizio continuativi o comunque non inferiori alle 12 ore, con successive disposizioni, da emanarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto saranno stabiliti:
a) il numero dei turni diurni e notturni da effettuare nel corso dell'anno;
b) il numero dei turni diurni e notturni di ferie;
c) il numero dei turni diurni e notturni di recupero delle ore prestate in eccedenza all'orario ordinario.
I turni di cui alla lettera a) sono stabiliti previo esame congiunto con le OO.SS. firmatarie dello stesso; i turni di cui alle lettere b) e c) sono stabiliti d'intesa con le medesime organizzazioni.
4. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o di almeno 8 turni (4 diurni e 4 notturni) nello stesso periodo.
5. Fermo restando l'attuale numero dei turni di servizio che il personale operativo è tenuto ad effettuare nell'anno, la quota aggiuntiva di 55 minuti necessaria per il completamento del singolo turno di servizio, viene retribuita con l'ulteriore incremento dell'indennità di rischio secondo la misura di cui all'art. 58, a decorrere dall'1.1.1996.
Dalla medesima data, lo stanziamento per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo regolato dal presente CCNL è corrispondentemente ridotto in relazione alle risorse occorrenti al finanziamento dell'incremento dell'indennità di rischio di cui all'art. 58, comma 1.
6. Con successivo accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL, entro il 31.12.1996, verrà verificata la possibilità di modificare all'interno delle turnazioni le modalità di recupero dell'incremento delle prestazioni richieste in relazione ai punti b) e c) del precedente comma 3 e all'eventuale incremento delle dotazioni organiche.
L'accordo non potrà comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal presente CCNL. In ogni caso l'obbligo della prestazione aggiuntiva cessa il 31.12.1997; resta ferma l'articolazione dell'orario di cui al comma 1.

Parte II Normativa economica
Titolo I Trattamento economico
Capo II La retribuzione accessoria
Sezione II Monopoli di Stato
Art. 55 (Indennità connesse all'espletamento di compiti che comportano particolari responsabilità o condizioni di disagio, pericolo, o danno)

1. Per il personale chiamato a svolgere compiti che comportano particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, restano in vigore, nelle misure e con le modalità stabilite nel D.P.R. n. 335 del 1990, le seguenti indennità:
- indennità di servizio notturno e festivo;
- indennità di rischio e insalubrità;
- indennità per i servizi meccanografici;
- indennità di maneggio valori.
[…]
5. Restano altresì in vigore altre indennità specifiche previste da disposizioni vigenti.

Sezione III Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Art. 58 (Indennità di rischio)

1. Con decorrenza 1.1.1996, l'indennità di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 269 del 1987, è incrementata dell'8%. […]

Art. 59 (Altre indennità)
1. A decorrere dal 1.1.1996, le indennità di cui al comma 1 dell'art.104 del D.P.R. n. 269 del 1987, sono determinate rispettivamente in lire 3.170.000 e lire 2.620.000 annue lorde.
2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo, in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta, entro i limiti degli organici predisposti per gli stessi uffici, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nella misura del 50 %.
3. A decorrere dal 1.1.1996, per gli operatori subacquei di cui al comma 2 dell'art.104 del D.P.R. n. 269 del 1987, l'indennità ivi prevista è determinata in lire 2.350.000 annue lorde.
4. L'indennità notturna e festiva disciplinata dall'art. 66 del D.P.R. n. 335 del 1990 è rideterminata, a decorrere dal 1.1.1996, in lire 2.000. Per il personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1° Maggio, Ferragosto, Natale e Santa Barbara l'indennità è rideterminata in lire 4.000.

Sezione IV Cassa depositi e prestiti
Art. 65 (Varie indennità e altre disposizioni)

1. Nell'ambito delle disponibilità complessive del fondo di cui all'art. 64, vengono definite in sede di negoziazione aziendale le misure unitarie e modalità di erogazione delle seguenti indennità:
a) indennità di turno;
b) indennità di maneggio valori;
c) indennità per servizi meccanografici;
d) indennità di servizio notturno e festivo;
e) indennità di rischio, solo per il personale effettivamente adibito allo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente dannose per la salute.
[...]

Sezione V AIMA
Art. 70 (Varie indennità)

1. Nell'ambito delle disponibilità complessive del fondo di cui all'art. 69, vengono definite in sede di negoziazione aziendale le misure unitarie e modalità di erogazione delle seguenti indennità:
a) indennità di turno;
b) indennità di maneggio valori;
c) indennità per servizi meccanografici;
d) indennità di servizio notturno e festivo;
e) indennità di rischio.

Parte III
Titolo I Norme finali e transitorie
Capo I
Art. 72 (Norma finale)

1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti.
2. Le parti si impegnano a rivedere consensualmente le materie e gli istituti non disciplinati dalla Parte I del presente contratto entro il 30 giugno 1996.
3. Le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonché da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti.

Art. 73 (Disapplicazioni)
1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72 del d.lgs. n.29 del 1993, comma 1, dalla data della stipula del presente CCNL e degli accordi decentrati dallo stesso previsti, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge e i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare non sono più applicabili le seguenti norme:
- con riferimento all'articolo 4 (Tempi e procedure per la stipulazione del contratto collettivo decentrato): art. 5 del D.P.R. n. 269 del 1987; art. 53 del D.P.R. 494 del 1987; art. 5 del D.P.R. n. 335 del 1990;
- con riferimento all'articolo 5 (Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata): artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 269 del 1987;
- con riferimento all'articolo 6 (Composizione delle delegazioni trattanti): art. 4 del D.P.R. n. 269 del 1987;
- con riferimento all'articolo 8 (Informazione): artt. 18 e 20 del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 27 del D.P.R. n. 269 del 1987;
- con riferimento all'articolo 10 (Pari opportunità): art. 105, lett. d) del D.P.R. n. 269 del 1987; art. 16 del D.P.R. n. 395 del 1988;
- con riferimento all'articolo 12 (Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro): art. 25 della legge n. 93 del 1983;
- con riferimento all'articolo 13 (Delega): art. 50 della legge n. 249 del 1968;
- con riferimento all'articolo 14 (Interpretazione autentica dei contratti): art. 21 del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 335 del 1990;
- con riferimento all'articolo 15 (Procedure di conciliazione): art. 21 del D.P.R. n. 13 del 1986;
- con riferimento all'articolo 17 (Contratto individuale di lavoro): art. 12 del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 10 del DPCM 10 giugno 1986; art. 17 del D.P.R. n. 487 del 1994;
- con riferimento all'articolo 18 (Assunzioni a tempo determinato): art. 3, comma 23, della legge n. 537 del 1993;
- con riferimento all'articolo 19 (Rapporto di lavoro a tempo parziale): art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, artt. 3, 4, 5 e 6 del DPCM n. 117 del 1989, art. 4 del D.P.R. n. 13 del 1986;
- con riferimento all'articolo 20 (Periodo di prova): art. 10 del D.P.R. n. 3 del 1957;
- con riferimento all'art.22 (Ferie): artt. 36, 39, 40 del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 18 del D.P.R. n. 686 del 1957; art. 15 della Legge n. 312 del 1980; art. 4 D.P.R. n. 395 del 1988;
- con riferimento all'art.24 ( Permessi retribuiti ): artt. 37, 39 e 41, comma 1 del D.P.R. n. 3 del 1957; art. 3, commi 37, 38, 39, 40, 41 Legge 537 del 1993; art. 22, commi 22, 23, 24 e 25 della L. n.724 del 1994;
- con riferimento all'art. 25 ( Permessi brevi ): art. 11 del D.P.R. n. 13 del 1986; art. 11 D.P.R. n. 269 del 1987;
- con riferimento all'art. 26 ( Assenze per malattia): art.37, art. 68, commi dal primo all'ottavo, artt. 70 e 71 del D.P.R. n. 3 del 1957; artt. 30, 31, 32, 33, 34 del D.P.R. n. 686 del 1957; art. 4, comma 20, Legge n. 537 del 1993;
- con riferimento all'art. 28 ( Tutela della maternità): art. 15 del D.P.R. n. 335 del 1990:
- con riferimento all'articolo 32 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio): art. 68, comma 7, del D.P.R. n. 3 del 1957;
- con riferimento all'articolo 33 (Accordi di mobilità): art. 21 del D.P.R. n. 335 del 1990 e artt. 14, 15 e 16 del D.P.R. n. 269 del 1987;
- con riferimento all'articolo 34 (Formazione): art. 37 del D.P.R. n. 269 del 1987;
- con riferimento all'articolo 36 (Doveri del dipendente): artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del D.P.R. n. 3 del 1957;
- con riferimento agli artt. 37, 38, 39 e 40 (Sanzioni e procedure disciplinari, codice disciplinare, sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare, sospensione cautelare in caso di procedimento penale): artt. da 78 all'87, artt. dal 91 al 99, art. 134 del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 61 del D.P.R. n. 686 del 1957; art. 32, commi da 1 a 5, della legge n. 521 del 1987;
- con riferimento all'art. 55 (indennità aziendale Monopoli di Stato): art. 6 della legge 10 agosto 1988, n. 357.

Dichiarazioni congiunta n. 4
Le parti si impegnano ad avviare il confronto relativo all'accordo di cui all'art. 35 (igiene e sicurezza sul lavoro) non appena sarà stato concordato il testo del presente CCNL, da inviare alla Presidenza del Consiglio per l'autorizzazione di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 29 del 1993.

Dichiarazione congiunta n. 5
Le parti si impegnano a disciplinare per i dipendenti del CNVVF, con successivo accordo, la fruizione della mensa di servizio per il personale che protrae l'orario di lavoro oltre le ore 14.00.