Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento
 

Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Procuratori Generali delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo
E, p.c.,
Alle OO.SS


OGGETTO: decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, contenente indicazioni per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre 2021.

Nell’attuale contesto emergenziale, in virtù del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (pubblicato, in pari data, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) è stato introdotto - al fine dell’accesso ai luoghi di lavoro - l’obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde Covid-19 , fatta eccezione per i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.
Sul presupposto che l’introduzione del suddetto obbligo di possesso della certificazione verde rappresenti strumento idoneo a incrementare l’efficacia del complesso delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già in precedenza realizzate dalle amministrazioni pubbliche e di sostenere cittadini e imprese nelle attività connesse alla ripresa economica (anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) mediante la possibilità per le medesime amministrazioni di operare al massimo delle proprie capacità, è stato adottato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 in virtù del quale “A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza” (art. 1, comma 1).
L’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sopra menzionato, trova fondamento nella previsione dell’art. 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in forza del quale, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
In forza delle disposizioni del decreto del 23 settembre 2021, dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa presso le pubbliche amministrazioni, e quindi anche per il personale di magistratura e per il personale amministrativo degli uffici giudiziari e di tutta l’amministrazione giudiziari, sarà quella in presenza.
Si avrà quindi rientro dei pubblici dipendenti presso la rispettiva sede di servizio.
In prossimità di detta data, si ritiene utile delineare gli aspetti principali destinati a incidere sull’organizzazione del lavoro dei dipendenti, anche delle articolazioni ministeriali in indirizzo, alla luce della recente adozione del successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, di cui infra.

Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021
Alla luce del quadro normativo sopra sinteticamente richiamato, il Ministro per la pubblica amministrazione, visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico espresso nella riunione del 5 ottobre 2021 e sentita la Conferenza Unificata nella riunione del 7 ottobre 2021, ha adottato il decreto 8 ottobre 2021, contenente specifiche previsioni per il rientro, in presenza nei luoghi di lavoro, dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre 2021.
Nel trasmettere il testo del decreto citato, questo Dipartimento intende innanzi tutto sottolineare la portata immediatamente operativa delle disposizioni dell’art. 1, rubricato “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”.
In particolare, le disposizioni contenute nei primi due commi dell’art. 1 costituiscono diretta attuazione del ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, che ha attribuito allo svolgimento in presenza, ossia nella sede di lavoro, la natura di modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa a far data dal 15 ottobre 2021.
Quanto alle modalità organizzative oggetto della disposizione de qua, si evidenzia alla luce del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 1 del decreto 8 ottobre 2021 che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, i Capi degli uffici giudiziari unitamente e d’intesa con i dirigenti amministrativi degli stessi dovranno adottare le misure organizzative, previste nel decreto medesimo, per il rientro in presenza del personale dipendente, secondo le modalità specificate al comma 2 del medesimo art. 1.
Trattasi specificamente di misure organizzative consistenti in:
a. organizzazione delle attività degli Uffici, che preveda il rientro in presenza di tutto il personale entro i quindici giorni successivi al 15 ottobre 2021. In specie si dovrà assicurare, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti e dell’erogazione dei servizi all’utenza, anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento, anche mediante l’ausilio delle di modalità informatica, ove utilizzate. Sul punto si informa che si è data mandato a alla competente Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati di verificare la situazione sul territorio. In ogni caso possono allo stato valere anche soluzioni di prenotazioni per mail o PEC ove ritenuto utile dall’ufficio.
b. previsione, anche in relazione alla situazione dello specifico ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.
Sul punto si richiama l’attenzione sul fatto che, ferma restando la vigenza delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità (di cui va ricordata la perdurante efficacia), i servizi dovranno essere organizzati ricorrendo, quanto più possibile e comunque nei limiti della compatibilità dell’oggetto dello specifico servizio con le misure di cui si tratta, a forme di flessibilità dell’orario di erogazione del servizio medesimo e facendo preferenziale utilizzo delle piattaforme digitali già in uso.
Appare, d’altro canto, rilevante sottolineare il richiamo compiuto dal decreto alla massima flessibilità oraria consentita ai dipendenti, in entrata e in uscita, in primo luogo dalle previsioni del vigente contratto collettivo ovvero “anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale”.
Riservando sul punto ulteriori indicazioni anche con apposita circolare della competente direzione generale del personale, appare utile ricordare come la spinta al regime di flessibilità oraria trova conforto nell’accordo sindacale del 14 ottobre 2020, articolo 2, stipulato dall’Amministrazione giudiziaria con le OO.SS, e nelle circolari impartite sul punto sotto emergenza COVID (a titolo esemplificativo circolari prot.DOG.02/05/2020.0070897.U,prot.DOG.12/06/2020.0094300.U e prot.DOG.04/09/2020.0140440.U ), atti che sul punto mantengono la loro efficacia.
Così come mantiene la propria efficacia, fino allo scadere del periodo emergenziale, il protocollo sulla sicurezza stipulato per il Ministero il 4 agosto del 2020, le cui misure devono ovviamente essere adeguate con il rientro in presenza e la modifica del rapporto tra lavoro agile e lavoro in presenza.

Il lavoro agile nel decreto 8 ottobre 2021
Appare utile tratteggiare, con riserva di migliore specificazione, quanto indicato dal decreto 8 ottobre 2021 sul diverso e connesso fronte degli effetti sulla normativa del lavoro agile, determinati dal rientro in presenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche a decorrere dal 15 ottobre 2021.
Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021 all’art. 1, comma 3, nel ribadire che da detta data il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, stabilisce le “condizionalità” che possono consentire, a legislazione vigente, l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, nelle more della definizione degli istituiti giuridici connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Dette condizionalità sono:
a. “lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti;
b. l’amministrazione deve garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza;
c. l’amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
d. l’amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
e. l’amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
f. l’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:
1. gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
2. le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
3. le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;
g. le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
h. le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo”
Le condizionalità, previste dall’art. 3 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021 e sopra indicate, assumono rilevanza in quanto idonee a determinare la perdurante validità degli accordi individuali di lavoro agile di cui all’art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 sottoscritti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto 8 ottobre 2021: il decreto stesso prevede, infatti, che essi resteranno validi purché rispettino le condizionalità poste dal decreto medesimo ovvero siano ad esse tempestivamente adeguati.
Si precisa e si informa sin da ora che questo Dipartimento, per i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria, intende muoversi nell’ottica di continuare ad assicurare al personale dipendente la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, secondo la ratio cui si è ispirata l’introduzione dell’istituto del lavoro agile in virtù degli artt. 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche alla luce della positiva esperienza dello smart working sinora maturata durante il periodo emergenziale da marzo 2020 in poi.
Sul tema del lavoro agile, in linea con la disciplina del decreto 8 ottobre 2021, appare quindi emergere l’opportunità la ripresa del confronto sindacale da avviarsi ovviamente all’esito dell’adozione, da parte del Ministro per la pubblica amministrazione, delle specifiche linee guida preannunciate all’art. 1, comma 6, del decreto medesimo, preordinate all’omogenea attuazione delle misure introdotte dal decreto stesso.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 13 ottobre 2021
 

IL CAPO DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini


Allegati: decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, contenente indicazioni per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici dal 15 ottobre 2021.