Cassazione Penale, Sez. 3, 15 ottobre 2021, n. 37552 - Mancata adozione delle precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose. Effetto estintivo ex D.Lgs. 758/94


 

... "In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo (Sez. 3, n. 24418 del 10/03/2016, Sollano, Rv. 267105, cit.)."


 

Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 16/06/2021
 

Fatto

 

 

1. Con sentenza dell’11 gennaio 2021 il Tribunale di Chieti ha condannato G.C., quale legale rappresentante della srls D&N, alla pena di euro 2792,06 di ammenda per il reato di cui all’art. 122 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attesa la mancata adozione delle precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.
2. Avverso la predetta decisione é stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo, allegando inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità, il ricorrente ha lamentato la violazione del termine a comparire avanti al Tribunale, tempestivamente eccepita prima della conclusione del dibattimento ed in sede di conclusioni. Oltre a ciò, l'intera istruttoria era stata svolta avanti al Giudice onorario, il quale aveva rimesso il fascicolo al Giudice togato all'udienza di discussione. La sentenza era stata così pronunciata senza rinnovazione istruttoria, e con motivazione contestuale. Né era stato disposto il riesame del teste P..
2.2. Col secondo motivo, in ordine alla mancata prova della responsabilità penale, non era stata raggiunta alcuna certezza in ordine al mancato pagamento della sanzione, mentre in ogni caso avrebbe ben potuto essere applicata la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche in considerazione dell'intervenuta eliminazione delle anomalie di cantiere.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa del ricorrente ha dimesso memoria di conclusioni, insistendo nelle già svolte considerazioni.
 

Diritto
 



5. Il ricorso è infondato.
5.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, la sentenza impugnata ha dato atto del mancato rispetto del termine a comparire, tenuto conto che la notificazione della citazione a giudizio era avvenuta il 23 settembre 2019 e che la prima udienza era stata celebrata il 4 novembre dello stesso anno. Ciò posto, il dibattimento è stato peraltro aperto senza alcun rilievo d'ufficio e alcuna eccezione risulta essere stata formulata fino alla celebrazione dell'udienza di discussione. Al contempo era stato dato corso al giudizio, nell'ambito del quale erano state ammesse le istanze istruttorie avanzate dalle parti (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), col conseguente svolgimento della chiesta istruttoria orale.
5.1.1. In definitiva, alcuna lesione dei diritti difensivi appare essersi concretamente verificata né sul punto sono state sollevate specifiche questioni, laddove è stato infatti dedotto il solo rilievo, per vero dichiaratamente atecnico e del tutto generico, che - ancorché la difesa tecnica in giudizio sia diritto costituzionalmente garantito - non tutti i difensori d'ufficio lo espleterebbero in modo proficuo e favorevole per gli assistiti.
5.1.2. In ogni caso, si osserva che - in coerenza con i rilievi che precedono quanto alla concreta assenza di pregiudizi difensivi - l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione dello stesso (era stata così ritenuta tardiva l'eccezione, perché sollevata solo con l'atto di appello e non, invece, nei termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado) (Sez. 6, n. 39021 del 15/04/2013, B., Rv. 257098).
5.2. Del pari, quanto alla pretesa lesione del principio di immutabilità del giudice, non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (Sez. 5, n. 36813 del 23/05/2016, Renzulli e altri, Rv. 267911 ).
Ciò posto, alcunché è stato in tal senso dedotto nel ricorso, quanto alla condotta tenuta dalle parti in giudizio e all'eventuale, ma non dedotta, opposizione.
5.3. Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente si è doluto della mancata prova, da parte della pubblica accusa, del mancato pagamento della sanzione amministrativa.
Va da sé che, anche per il principio della vicinanza della prova, ben avrebbe potuto il ricorrente - anziché insistere per una non ammissibile prova negativa - produrre invece qualsivoglia prova positiva idonea a rappresentare l'avvenuto pagamento estintivo di cui al d.lgs. 758 del 1994. Laddove al contrario mai è stato neppure allegato che l'odierno ricorrente abbia provveduto ad estinguere la sanzione amministrativa, unitamente all'avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza.
Infatti, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo (Sez. 3, n. 24418 del 10/03/2016, Sollano, Rv. 267105, cit.).
5.4. In ordine infine alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità, è nozione nettamente prevalente che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. pro.c pen., se il predetto articolo era già in vigore - come in specie - alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; cfr. altresì Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782).
6. In conclusione, tutti i motivi di impugnazione non meritano accoglimento. Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16/06/2021