Cassazione Penale, Sez. 3, 15 ottobre 2021, n. 37564 - Lavori in quota senza ancoraggio: accolto il ricorso del legale rappresentante dell'impresa edile che ha nominato un preposto, fornito i DPI e predisposto i piani di sicurezza


Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO
Data Udienza: 20/07/2021
 

Fatto

 

1. Con sentenza del 15/1/2021, il Tribunale di Milano dichiarava H.G.K.R. — quale legale rappresentante della omonima impresa edile - colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 18, comma 1, lett. f), in relazione all’art. 55, e 122, comma 1, in relazione all'art. 159, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e la condannava alla pena di 3.500,00 euro di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- inosservanza e/o erronea applicazione delle norme contestate e dell'art. 125 cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe condannato la H.G.K.R. pur in assenza di un qualunque profilo di colpa; l'istruttoria dibattimentale, infatti, avrebbe provato che la ricorrente aveva fornito ai dipendenti i dispositivi di sicurezza individuale; aveva redatto P.O.S. e P.I.M.U.S; aveva nominato un preposto, che, presente sul cantiere, avrebbe dovuto verificare l'esatta adozione di tutte le misure di sicurezza. Qualunque responsabilità, pertanto, avrebbe dovuto gravare solo su quest'ultimo, come peraltro stabilito dall'art. 18, comma 3-bis, d. lgs. n. 81 del 2008. La ricorrente, dunque, sarebbe stata condannata in forza della sola carica ricoperta, e senza alcun accertamento del necessario profilo soggettivo del reato, anche a titolo di colpa;
- inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., con mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale avrebbe irrogato una pena immotivatamente elevata, tanto per il reato base (capo 3) quanto per l'aumento a titolo di continuazione, così da imporsi ulteriormente l'annullamento della sentenza.
3. Con requisitoria scritta del 21/6/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
 

Diritto




4. Il ricorso risulta fondato nel primo, assorbente motivo.
5. La vicenda - osserva il Collegio - è pacifica nei termini oggettivi, così come descritta nella sentenza impugnata: l'istruttoria, infatti, ha provato che: a) il 7/8/2015, sul cantiere in via Omissis n. 20, a Milano, erano in corso lavori in subappalto, condotti dalla impresa edile MS di H.G.K.R.;
b) con riguardo alle stesse opere, erano stati presentati il Piano operativo per la sicurezza (P.O.S.) ed il Piano di montaggio utilizzo e smontaggio dei ponteggi (P.I.M.U.S.); e) al momento del sopralluogo, alcuni lavoratori - pur muniti di imbracatura - operavano in quota senza vincolarsi ad alcun ancoraggio, così esponendosi al pericolo di cadute; d) il montante su cui era stato applicato l'argano per l'elevazione del materiale era esterno e privo di raddoppio. Le violazioni alla disciplina, pertanto, erano evidenti, ed in questa sede non sono contestate nei termini oggettivi; e) infine, sul cantiere era presente un preposto, nella persona del coimputato S.M., che - regolarmente nominato (come da documentazione di cantiere esibita alla Polizia locale) - coordinava le operazioni da terra.

6. Tanto premesso, il Tribunale ha affermato la responsabilità di entrambi i soggetti, pur nel differente ruolo, con riguardo alla medesima condotta; se, infatti, il S.M. è stato condannato per non aver vigilato sull'osservanza degli obblighi di sicurezza da parte dei singoli lavoratori, nonché sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei termini citati, così la H.G.K.R. è stata ritenuta responsabile della medesima condotta omissiva (art. 18, comma 1, lett. f). La ricorrente, in altri termini, è stata condannata per non aver richiesto l'osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme vigenti in materia di sicurezza, ma ciò senza alcun accenno alla figura ed al ruolo del preposto, alla cui nomina la stessa aveva provveduto (preposto, infatti, presente sul cantiere) e sul quale gravavano i medesimi obblighi, ai sensi dell'art. 19, lett. a), d. lgs. n. 81 del 2008. Questo accertamento, per contro, risulta determinante, anche con riguardo al profilo psicologico del reato, specie alla luce del corretto adempimento - da parte della stessa ricorrente - delle prescrizioni in materia di dispositivi di sicurezza individuali (forniti a tutti i lavoratori) e di predisposizione di piani di sicurezza; ed in assenza, peraltro, di riscontri quanto alla consapevolezza - in capo alla H.G.K.R. - delle prassi lavorative, palesemente contrarie agli obblighi di legge, che il coimputato S.M. aveva avallato.
La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio; nelle more, tuttavia, per le contravvenzioni ascritte sono maturati i termini di prescrizione, ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., così imponendosi una pronuncia di annullamento senza rinvio.

 

P.Q.M.
 



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2021