Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 12 ottobre 2021, n. 876
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 764 del 07.09.2021
B.U.R. 19 ottobre 2021, n. 41 – N.S. n. 1
 

La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”, disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell'Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell'articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell’andamento epidemiologico.
L'allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 764 del 07.09.2021.
Con il decreto-legge dell'8 ottobre 2021 n.139 sono state introdotte alcune modifiche alle misure vigenti per lo svolgimento in sicurezza di alcune attività culturali e ricreative.
Vista l'esigenza di aggiornare le regole vigenti, si ritiene necessario approvare le modifiche all’allegato A indicate nell’allegato alla presente delibera.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

a voti unanimi legalmente espressi l'approvazione delle accluse modifiche all’Allegato A "Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
 

Allegato

Modifiche all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 764 del 07.09.2021.

II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi
Il punto 2 è abrogato.

II.C. Certificazioni verdi
Il punto 3 è cosi sostituito:
3. Ove le disposizioni provinciali emergenziali richiedano la presentazione di una certificazione verde per la partecipazione ad un'attività, e qualora l'iniziativa si svolga con l'organizzazione e la vigilanza di un ente o associazione operante nel relativo settore, limitatamente alle attività di seguito elencate l’ingresso può essere consentito anche previo acquisto ed effettuazione sul posto di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo:
a) prove di cori e bande e di altre associazioni culturali, per i membri degli stessi;
b) attività addestrative e corsi di formazione dei Vigili del fuoco volontari, di tutti i collaboratori e soci attivi componenti delle organizzazioni di volontariato facenti parte delle strutture operative della protezione civile provinciale.

II.F. Misure specifiche per le attività sportive all’aperto
Il punto 3 è cosi sostituito:
3. Gli allenamenti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, anche per gli sport di squadra e di contatto e anche in forma di partite amichevoli e tornei, possono essere tenuti, a condizione che sia mantenuta la distanza interpersonale minima e che il contatto sia espressamente limitato alla misura strettamente necessaria e al tempo strettamente indispensabile alla pratica della disciplina sportiva in questione. In aggiunta alle generali regole di carattere igienico e sanitario, tutti i partecipanti devono essere privi di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) da almeno a 3 giorni ed è consigliata la rilevazione della temperatura corporea dei presenti.
Se i giochi di squadra e lo sport di contatto sono praticati come attività sportiva di base, si applicano le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport.

II.H. Misure specifiche per i trasporti
Viene inserito il seguente punto 5:
5. Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea e i bus turistici, i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino all'80% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni e nell'assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore.
Il punto 8 è abrogato.

II.I. Misure specifiche per l’attività sportiva in luoghi chiusi
Il punto 2 è cosi sostituito:
2. Gli allenamenti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, anche per gli sport di squadra e di contatto e anche in forma di partite amichevoli, possono svolgersi a condizione che sia mantenuta la distanza interpersonale minima di 2 metri e che il contatto sia espressamente limitato alla misura strettamente necessaria e al tempo strettamente indispensabile alla pratica della disciplina sportiva in questione. In aggiunta alle generali regole di carattere igienico e sanitario, tutti i partecipanti devono essere privi di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) da almeno a 3 giorni ed è consigliata la rilevazione della temperatura corporea dei presenti.
Se i giochi di squadra e lo sport di contatto sono esercitati come attività sportiva di base, si applicano le distanze minime di cui a questo capo e il contatto è ammesso solo nella misura e per il tempo strettamente indispensabile alla pratica dello sport.
Il punto 3 è così sostituito:
3. Per le attività di cui a questo capo, oltre alle misure di cui ai capi I e II, valgono anche le seguenti misure:
- il numero massimo delle persone presenti contemporaneamente deve rispettare la regola di 1/5;
- tra le persone, incluse quelle agli attrezzi, deve essere mantenuta una distanza Interpersonale di sicurezza di 1 metro, salvo tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. Nel rispetto di tutte le altre misure previste, è possibile derogare all'obbligo dell'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie;
- tutti gli utenti dei centri fitness e delle palestre di arrampicata indossano senza interruzione i propri guanti da sport, che sono comunque da disinfettare regolarmente, o si disinfettano le mani dopo l'utilizzo di ogni attrezzo;
- il responsabile del centro fitness cura, dopo ogni utilizzo, la disinfezione delle parti degli attrezzi venute a contatto con il corpo e con l'aerosol espirato delle persone;
- oltre alle misure di cui al capo IL, punto 3, ove possibile si lasciano aperte le finestre e, comunque, si adottano misure per garantire un adeguato ricambio d’aria;
- tutti gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti nelle borse personali, anche quando depositati negli appositi armadietti.
È abrogato l'ultimo trattino dell’elenco di cui al punto 4.

II.K. Misure specifiche per spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo
Il punto 2 è cosi sostituito:
2. Negli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.
Viene inserito il seguente punto 3:
3. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli eventi sportivi.

II.N. Misure specifiche per saune pubbliche e private e centri benessere
Il punto 3 è cosi sostituito:
4. In tutti gli spazi chiusi deve essere mantenuta fra le persone una distanza minima di 1 metro, fatta eccezione per i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e per le persone alloggiate nella stessa stanza.

II.O. Misure specifiche per sale giochi e discoteche
Il punto 7 è cosi sostituito:
7. Le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite e si svolgono dietro presentazione della certificazione verde. È altresì obbligatoria all'accesso alle strutture l'identificazione finalizzata al tracciamento.
Viene inserito il seguente punto 8:
8. La capienza di discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.
Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e resta fermo l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsto dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali
Il punto 7 è cosi sostituito:
7. Agli eventi sportivi e alle competizioni sportive, ivi compresa la presenza del pubblico, si applicano le disposizioni e i protocolli nazionali di sicurezza.
In casi eccezionali, per eventi sportivi che superino i predetti limiti di pubblico, l'organizzatore redige uno specifico protocollo di sicurezza, che il Presidente della Provincia sottopone all'Azienda Sanitaria per un parere preventivo.