Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

 

A …omissis…


OGGETTO: Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

§ 1. Come noto, l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa ha stabilito che a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, vengano adottate le misure organizzative per il rientro in presenza del personale. Per rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa nella sede di servizio.

§ 2. Rientro in presenza dei dipendenti
Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del DM 8 ottobre 2021 del Ministro della Pubblica Amministrazione, si comunica che a decorrere dal 15 ottobre 2021 cesseranno di efficacia le precedenti diposizioni che hanno regolamentato la modalità di lavoro agile emergenziale, ad eccezione di quelle relative ai soggetti di cui al successivo paragrafo 4 (lavoratori fragili).
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del predetto DM, i dirigenti organizzeranno le attività dei propri uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale.
Entro i quindici giorni successivi alla data del 15 ottobre 2021 adotteranno le misure organizzative necessarie per la piena attuazione di quanto indicato, al comma precedente.
Allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, saranno individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale (rif. art. 1, comma 2, lett. b) del DM cit.).

§ 3. Accesso alla modalità di lavoro agile
Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. c) del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), tenuto conto che a decorrere dal 15 ottobre 2021 il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso al lavoro agile, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizionalità (rif. art. 1, comma 3 del DM cit.).
a) Lo svolgimento di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti.
b) L'assegnazione dei dipendenti al lavoro agile dovrà garantire un'adeguata rotazione del personale, considerando sempre prevalente l'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza.
c) dovrà essere garantita la riservatezza dei dati mediante specifica piattaforma digitale;
d) dovrà essere stato previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato ove sia stato accumulato;
e) ai dipendenti in lavoro agile dovranno essere fomiti gli apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.
I soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, i dirigenti e i responsabili dei procedimenti amministrativi assicureranno il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa.
Per accedere al lavoro agile sarà necessario redigere l'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, con il quale dovranno essere definiti, almeno:
aa) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
bb) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione lavorativa e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché le eventuali fasce di contattabilità;
cc) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile.
Ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, è prevista la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale 8 ottobre 2021.
Su tali argomenti saranno adottate dal Dipartimento per la Funzione Pubblica specifiche linee guida previo confronto con le organizzazioni sindacali e che saranno successivamente trasmesse (rif. art. 1, comma 6 del DM cit.).

§ 4. Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità
L'art. 2 ter del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 (convertito con modificazioni nella legge 24 settembre 2021, n. 133) proroga sino al 31 dicembre 2021 le misure emergenziali in materia di disabilità (in precedenza stabilite al 31 ottobre 2021), di cui all'art. 26, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27¹).
Si evidenzia, al riguardo, che risultano immutate le condizioni di accesso alla misura, valida per i dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si allegano alla presente ministeriale copia del DPCM 23 settembre 2021 e copia del DM 8 ottobre 2021 del Ministro della Pubblica Amministrazione.
Le LL.SS.II. sono invitate a diramare la presente ministeriale agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale interessato con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità.

Si ringrazia per la collaborazione.
 

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

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¹ I lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile., anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o arca di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività dì formazione professionale anche da remoto.
 

Allegati
DPCM 23 settembre 2021
DM 8 ottobre 2021