Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei
Provvedimenti del Giudice Minorile
 

A …omissis…


OGGETTO: disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico.

Il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021) ha modificato il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, estendendo l’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (cd. “green pass") e prevedendo, a far data dal prossimo 15 ottobre c fino alla cessazione dello stato di emergenza (fissato al 31 dicembre c.a.), l’obbligo per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro c, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, di possedere c di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19, attestante le seguenti condizioni:
1) avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2, al termine del prescritto ciclo;
2) avvenuta guarigione da COVID-19 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
3) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Il predetto obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o istituzionali che per lo svolgimento della propria attività hanno diritto di accesso presso gli Uffici e Servizi senza preventiva autorizzazione. In sintesi, l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. In tale categoria devono essere ricompresi anche i familiari dei soggetti detenuti o arrestati che accedono per lo svolgimento di colloqui.
Sono esclusi dall’osservanza delle predette disposizioni unicamente i soggetti dichiarati esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti dalle circolari del ministero della salute n. 35309 e 35444 rispettivamente del 4 e 5 agosto 2021. In tali casi, all’atto dell’accesso, l’interessato dovrà esibire la certificazione, priva dei dati sensibili (es. motivazione clinica della esenzione), all’uopo predisposta e rilasciata. Si rappresenta che la circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021 ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 sino al 30 novembre 2021.
Il personale in possesso di certificazione verde COVID-19 ovvero dichiarato esente deve, in ogni caso, continuare a rispettare le misure di prevenzione c ad osservare tutte le precauzioni precedentemente adottate per limitare la diffusione del contagio (distanziamento sociale, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, igiene delle mani, etc.). Inoltre, non vengono meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19, dovendo immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze.
Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero risulti privo della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà essere considerato assente ingiustificato, fino alla data di presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Tale situazione non comporterà conseguenze disciplinari e sarà garantito il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti; non sarà, pertanto, dovuta la retribuzione e ogni altro compenso o emolumento di carattere fisso e continuativo comunque denominato, né di carattere accessorio, indennitario o previdenziale. Il relativo periodo non potrà essere computato ai fini della anzianità di servizio nè per la maturazione di avanzamenti o progressioni economiche.
Le Direzioni di appartenenza daranno comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato per le attività di competenza in materia di trattamento economico c a questo Dipartimento per la trascrizione sullo stato matricolare del dipendente.
Va chiarito, sul punto, che al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non potrà in alcun modo conseguire lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente in modalità agile (cd. “smart working”), traducendosi tale possibilità in una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri dipendenti.
L’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Il Dirigente/Direttore di Ufficio o Servizio - individuato come tale ex D.Lgs 81/08 - dovrà, pertanto, impartire disposizioni organizzative idonee a verificare il possesso della certificazione verde, sia per la propria sede che per le strutture territorialmente competenti ove la Direzione non sia destinataria delle responsabilità datoriali. Il datore di lavoro potrà, con atto formale, individuare, il soggetto delegato ai controlli che, a sua volta, disporrà del proprio personale per la migliore organizzazione del servizio.
Presso gli Uffici e i Servizi ove è presente un contingente di Polizia Penitenziaria, il delegato ai controlli potrà essere individuato nella persona del Comandante del Reparto o del Responsabile dell’Area Sicurezza.
Con apposito DPCM in corso di pubblicazione saranno adottate, ai sensi del novellato art. 9 quinquies, comma 5, D.L 52/2021, le linee guida per la omogenea definizione da parte dei singoli datori di lavoro delle modalità organizzative delle verifiche. In tale documento saranno fornite indicazioni di dettaglio ed integrative su tutti gli aspetti disciplinati dalla presente circolare.
Le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 dovranno essere, ove possibile, effettuate prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Per il personale che accede presso le Amministrazioni per svolgere a qualsiasi titolo attività lavorativa, formativa, o di volontariato, le verifiche andranno disposte anche dai rispettivi datori di lavoro.
È doveroso segnalare che l’articolo 1, comma 5 D.L. 127/2021 prevede la possibilità di organizzare le verifiche anche “a campione”.
La scelta di tale ultima modalità va rimessa alla discrezionalità dei singoli Dirigenti/Direttori e va motivata in ragione delle peculiarità dell’ufficio e/o del Servizio interessato. Come indicazione di carattere generale si può ritenere che la verifica “a campione” possa essere adottata, quale modalità organizzativa, preferibilmente presso quegli Uffici e Servizi ove non sia strutturato un accesso presidiato, oppure laddove non siano già stati individuati dei referenti per la sicurezza della struttura.
In considerazione delle caratteristiche di residenzialità e semi-residenzialità di alcune strutture minorili (Istituti Penali Minorili, CPA, Comunità e CDP), la prioritaria esigenza di tutela della salute pubblica, si ritiene che presso tali strutture non debba essere adottata la modalità di controllo a campione, salvo particolari casi di necessità e urgenza adeguatamente motivati, ovvero qualora il controllo capillare all’accesso pregiudichi il buon andamento delle attività di servizio.
Al fine di facilitare le attività di verifica e controllo sono allo studio modalità di interconnessioni tra le banche dati del personale delle Amministrazioni Pubbliche e il Ministero della Salute. In fase di prima applicazione, per assicurare comunque l’effettività del controllo, le SS.LL. dovranno dotarsi di idoneo apparato hardware, su cui installare l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sugli store.
Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere effettuato con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’art. 9 comma 10 D.L. n. 52/2021, così come modificato dal DPCM 10 settembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni. Le attività di controllo, soprattutto qualora effettuate a campione, dovranno essere adeguatamente documentate.
In questo contesto vale la pena evidenziare che il datore di lavoro non può richiedere al dipendente, all’atto del controllo, copia della certificazione ovvero la comunicazione, anche su base consensuale, della data di scadenza, né può conservare tali dati, venendosi a configurare, in caso contrario, una violazione della vigente disciplina in materia di protezione di dati personali.
Il personale dovrà essere informato che i propri dati saranno trattati nel rispetto dell’articolo 14 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”) con le modalità previste in una specifica informativa. Si rende disponibile il modello di informativa nel portale intranet http://dgmc.giustizia.it/, nella sezione “Privacy e Trattamento Dati”.
La novella normativa introduce anche un meccanismo sanzionatorio, stabilendo che l’accesso in violazione delle suddette disposizioni è punito con la sanzione amministrativa della ammenda da euro 600 ad euro 1500 (art. 4 DL 23 marzo 2020). Il datore di lavoro dovrà, pertanto, individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni, oltre che della conseguente trasmissione degli atti al Prefetto per l’irrogazione delle relative sanzioni. Le medesime sanzioni sono previste anche a carico del datore di lavoro in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sul controllo ovvero in caso di mancata adozione delle necessarie misure organizzative, o se dovesse consentire l’accesso dei soggetti sprovvisti di green pass.
Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento sulla tematica, si confermano i recapiti dell’Unità di crisi istituita presso questo Dipartimento, così come modificata ed integrata con ordine di servizio n. 39 del 17 settembre 2021 trasmesso con nota n. 42106.U del 20 settembre 2021.
Le SS.LI., sono pregate di rispettare e far rispettare i suddetti obblighi di legge, adottando le disposizioni organizzative per la puntuale ottemperanza degù stessi nelle sedi proprie e/o dipendenti, dando assicurazione a questo Dipartimento sull’esatto adempimento di quanto disposto.
Per ogni utilità si allega la modulistica appositamente predisposta:
1. comunicazione ai fornitori;
2. conferimento di delega;
3. informativa sul trattamento dei dati.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
 

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti


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