Tipologia: Accordo
Data firma: 20 ottobre 2021
Validità: 20.10.2021 - 31.12.2021*
Parti: Agenzia delle Entrate - Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Comparti: P.A., Agenzia delle Entrate - Riscossione
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di accordo di modifica ed integrazione al “Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus COVID 19 nell’ambiente di lavoro” di cui agli Accordi del 13 maggio 2020, del 28 ottobre 2020, del 12 gennaio 2021 e del Verbale di Riunione 9 settembre 2020

del giorno 20 ottobre 2021 in Roma tra Agenzia delle Entrate - Riscossione e le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Premesso che
• a seguito del diffondersi del virus COVID-19 a livello pandemico, le Istituzioni hanno dovuto adottare i necessari provvedimenti legislativi durante il periodo emergenziale che, allo stato è previsto in scadenza il 31 dicembre 2021;
• i medesimi provvedimenti hanno disposto le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, tra cui anche la sospensione dei termini, più volte prorogati, dei versamenti relativi ai carichi affidati all’Ente determinando così più in generale effetti sull’intera attività di riscossione;
• le misure immediatamente predisposte da Agenzia delle entrate- Riscossione in materia di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori nonché le ricadute di tali disposizioni sull’operatività della medesima, hanno condotto alla decisione di procedere in un primo tempo alla temporanea chiusura degli sportelli;
• le prestazioni lavorative dei dipendenti sono state comunque garantite, senza soluzione di continuità, mediante il ricorso alla collocazione di questi ultimi in modalità agile, ad eccezione delle attività indifferibili da rendere in presenza;
• in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge, a decorrere dal 28 settembre 2020 è stata regolamentata la ripresa delle attività in presenza, adottando, in via provvisoria, fasce di orario differenziate di ingresso e pausa pranzo nonché fasce di flessibilità, al fine di garantire il mantenimento delle distanze sociali. Tale rientro del personale in presenza presso gli sportelli, nella misura massima consentita dalle attuali planimetrie secondo le indicazioni contenute nel Manuale della Sicurezza, è stato funzionale all’apertura al pubblico. Per tutti gli altri uffici il rientro in presenza del personale addetto ha interessato al massimo il 50% del personale in organico;
• la favorevole evoluzione del quadro epidemiologico anche in conseguenza dell'efficacia della campagna vaccinale predisposta dal Governo, ha consentito una graduale ripresa delle attività produttive a livello nazionale con un progressivo ritorno allo svolgimento del lavoro in presenza;
considerato inoltre che
• il Decreto Legge n. 127/2021, recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID - 19 e il rafforzamento del sistema di screening" ha previsto l'obbligo del possesso di tale certificazione per accedere al luogo di lavoro;
• in ragione di ciò l’Ente ha aggiornato il Manuale della Sicurezza prevedendo una puntuale regolamentazione degli accessi al luogo di lavoro in coerenza con le linee guida contenute nel DPCM del 12 ottobre 2021;
• tale disposizione incrementa e rafforza l’efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico;
• I recenti interventi normativi dettati per la Pubblica Amministrazione risultano coerenti con la necessità di prevedere la ripresa dell'attività in presenza quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
Tanto premesso e considerato, e premesse e considerata devono intendersi quale parte integrante del presente Verbale, le Parti convengono di modificare il Protocollo 13 maggio 2020, il Verbale di Accordo 28 ottobre 2020, il Verbale di Riunione del 9 settembre 2020 e il Verbale di Accordo 12 gennaio 2021 come segue;
Il punto 2 del “Protocollo condiviso" 13 maggio 2020 viene così modificato:
2. “La presenza dei dipendenti nelle sedi e sportelli dell’Ente sarà programmata nella misura massima consentita dalle attuali planimetrie sviluppate secondo le indicazioni contenute nello specifico allegato al Manuale della Sicurezza".
Il punto 3 dei “Protocollo condiviso" 13 maggio 2020 viene così modificato:
3. “Lo svolgimento delle attività in presenza dovrà garantire criteri di rotazione al fine di ridurre il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, nei limiti massimi consentiti dalle attuali planimetrie sviluppate secondo le indicazioni contenute nel manuale della Sicurezza e di evitare i contatti tra colleghi sia in entrata che in uscita, A tal riguardo l’Ente assicura una equa rotazione del personale tra lavoro in presenza e attività svolta in modalità “agile";
La “Raccomandazione delle OO.SS.” e la “dichiarazione dell’Ente" in calce al punto 4 del "Protocollo condiviso" 13 maggio 2020 vengono eliminate.
Il Punto 4.2 del Verbale di Accordo 28 ottobre 2020 viene così modificato:
4.2. “non possono inoltre svolgere lavorazioni in presenza coloro che sono affetti dalle particolari patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute (come, a titolo di puro esempio, pazienti immunodepressi - persone con immunodeficienze congenite o secondarie - le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o onco-ematologiche), previa richiesta di visita di sorveglianza sanitaria al Medico competente aziendale ex art. 41 D.lgs. 81/2008, I dipendenti che intendessero riprendere l’attività lavorativa in presenza, dovranno formulare apposita istanza al Servizio di sorveglianza sanitaria ai fini di una rivalutazione del giudizio da parte del Medico Competente, Per coloro che convivono con persone affette da tali patologie, il lavoratore dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, allegando certificato medico che attesti che il familiare convivente rientra nella categoria di “soggetto fragile".
L’ultimo periodo del punto 6 del "Protocollo condiviso" 13 maggio 2020 viene eliminato.
Il punto 13 del “Protocollo condiviso" 13 maggio 2020 viene così modificato:
13. "Il personale è sottoposto al controllo della temperatura corporea e deve esibire all’ingresso dei locali dell'Ente il proprio Green Pass. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante e seguire le sue indicazioni. Si sottolinea comunque l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°). La misurazione della temperatura corporea all’ingresso della sede è prevista anche per il personale esterno. Tale rilevazione della temperatura potrà essere effettuata mediante auto-misurazione o con termoscanner situato nelle immediate vicinanze del varco di accesso e prima della rilevazione delle presenze. Non è infine previsto il controllo della temperatura corporea per i contribuenti che accedono agli sportelli dell’Ente, salvo diverse disposizioni emanate dalle autorità competenti. I contribuenti sono obbligati ad indossare la mascherina all’interno dei locali aziendali."
Per quanto concerne le disposizioni contenute nel Verbale di accordo del 9 settembre 2020 e riguardanti le modalità di ripresa dell’attività e i regimi orari, ivi compresa la flessibilità, le Parti convengono quanto segue:

Orari di Sportello
Con decorrenza 2 novembre 2021, gli orari di sportello, saranno conformi a quanto previsto dal vigente CIA.
Gli sportelli già denominati ad ‘‘alta affluenza" fino a nuova determinazione osserveranno l’apertura dalle ore 8:15 alle ore 14:15.
- Flessibilità in ingresso dalle 7:30 alle 8:15.

Orari altre strutture
- Sedi di Roma, Napoli, Milano, Torino e Bari e Palermo
2 fasce di orario di entrata:
dalle 7:30 alle 9:00
dalle 9:00 alle 10:30
L'assegnazione delle singole fasce di orario ai dipendenti avverrà a cura del responsabile della struttura, tenendo anche conto di eventuali specifiche esigenze rappresentate e motivate dai lavoratori. Nell’ambito delle diverse fasce orarie sarà inoltre prevista, ove necessario, la turnazione del personale.
- Per le restanti sedi:
flessibilità in ingresso dalle 7:30 alle 10:30.

Lavoratori part time
Orario di sportello: per i lavoratori in part time l’orario d’ingresso resta quello individualmente già pattuito con la possibilità di fruire di una flessibilità di 45 minuti.
Orario altre strutture: per i lavoratori in part time, l’orario d’ingresso è quello individualmente già pattuito con la possibilità di fruire di una flessibilità di due ore (un’ora in più rispetto a quella già contrattualmente prevista).

Pausa Pranzo
Le Parti convengono parimenti che la Pausa pranzo, a fronte dell’adozione provvisoria di tali orari di ingresso, potrà essere fruita nelle seguenti fasce di orario:
- Pausa pranzo sportelli con apertura fino alle 13:15: dalle ore 13:30 alle ore 14:30.
- Pausa pranzo sportelli con apertura fino alle 14:15: dalle ore 13:00 alle ore 14:00 con contestuale e conseguente riduzione del numero degli appuntamenti programmati nella medesima fascia oraria.
- Pausa pranzo altre strutture: dalle ore 12:30 alle ore 14:30;
Resta fermo che per tutto il personale, ai fini dell’erogazione dei buoni pasto è necessaria una prestazione lavorativa minima in presenza di almeno 4 ore lavorative e che l'uscita dall’Ente avvenga almeno 15 minuti dopo la fine della pausa pranzo così come sopra disciplinata.
Si conferma che l’accesso dei contribuenti agli sportelli continuerà, in via provvisoria, mediante prenotazione.
Il Verbale di Riunione 9 settembre 2020, con decorrenza 2 novembre 2021, è conseguentemente ed integralmente sostituito dalle presenti intese.

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Il presente Verbale decorre dalla data di stipula e avrà validità sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19 prevista allo stato fino al 31 dicembre 2021.
Le Parti confermano infine il proprio impegno a proseguire con un tavolo permanente per la verifica, l’aggiornamento e la rimodulazione delle iniziative adottate nel presente Protocollo anche in funzione dell'evoluzione della situazione sul territorio nazionale.
Per gli aspetti non regolati dal presente Verbale, continueranno a trovare applicazione il “Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus COVID 19 nell’ambiente di lavoro" del 13 maggio 2020 e i Verbali di Accordo del 28 ottobre 2020 e 12 gennaio 2021.
Laddove vi fossero previsioni di maggiore garanzia e tutela per la sicurezza dei lavoratori, si applicheranno i Protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle Parti sociali ed il Governo e/o i ministri competenti.