Tipologia: Accordo SW straordinario
Data firma: 23 dicembre 2020
Parti: Volkswagen Group Italia e Filcams-Cgil, Fisascat Cisl
Settori: Commercio, Volkswagen
Fonte: bancadati.fisascat.it


Volkswagen Group Italia spa (VGI), il Consiglio di Azienda e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl, di seguito congiuntamente "Parti”, hanno sperimentato, nell’ambito delle misure emergenziali atte a contrastare il diffondersi del COVID-19, il ricorso al lavoro agile in modalità "semplificata”, secondo quanto previsto dall’art. 90 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 nonché secondo quanto indicato dalle parti sociali a livello nazionale nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 (come successivamente integrato in data 24 aprile 2020).
Successivamente le Parti hanno dato continuità alle misure già intraprese, incentivando il massimo ricorso al lavoro agile per il periodo emergenziale.
Le Parti hanno, ancora una volta, valutato positivamente la predetta esperienza e ritengono che il ricorso al lavoro agile possa continuare ad essere un utile strumento per incrementare il benessere, nonché la produttività collettiva e individuale dei lavoratori/lavoratrici anche al di fuori del contesto emergenziale legato alla diffusione del COVID-19.
Alla luce di quanto sopra, le Parti intendono pertanto dare continuità alle misure intraprese, incentivando il massimo ricorso al lavoro agile anche successivamente alla cessazione del periodo in cui si potrà far uso dello strumento dello SW emergenziale (attualmente prevista il 31 dicembre 2020, salvo proroga da parte delle autorità competenti) sino al 30 giugno 2021, in quanto detto strumento è ritenuto misura oggettivamente idonea ad assicurare il distanziamento sociale e favorire la graduale ripresa dell’attività nei locali aziendali.
In tale contesto, pertanto, le Parti hanno congiuntamente elaborato e/o condiviso:
a) la c.d. "Policy Smart Working Straordinario” (in allegato), quale documento che detta la disciplina generale dello Smart Working sino al termine previsto dalla Policy Smart Working Straordinario stessa, definendo, tra gli altri, termini e modalità di applicazione e di svolgimento delle attività lavorative, doveri dei Collaboratori e strumenti di controllo, rintracciabilità dei Collaboratori, durata, recesso, misure a tutela della sicurezza dei Collaboratori stessi e della riservatezza dei dati trattati nell’ambito dell’attività lavorativa svolta in regime di Smart Working;
b) le modalità per la contrattualizzazione della partecipazione allo Smart Working di VGI attraverso la stipula di singoli e specifici accordi individuali, dei quali la "Policy Smart Working Straordinario” costituirà parte integrante.
Durante il suddetto periodo, continuerà a svolgersi il tavolo tecnico tra le parti già costituito, sempre con il compito di monitorare e analizzare i risultati di attuazione della Policy Smart Working Straordinario in termini sia di compatibilità con le esigenze aziendali e di continuità del business sia di conciliazione vita/lavoro- e all’esito del suddetto confronto convenire circa la stabile introduzione dello Smart Working nella struttura organizzativa di VGI, con lo scopo di implementare una gestione innovativa e flessibile della prestazione lavorativa del personale aziendale.

Verona, 23 dicembre 2020

Policy Smart Working Straordinario

Sommario
1. Premessa
2. Destinatari
3. Modalità di applicazione
4. Durata
5. Luogo
6. Orario
7. Doveri del Collaboratore e strumenti di controllo
8. Disciplina applicabile
9. Recesso dalla modalità SW
10. Strumenti aziendali e normativa applicabile in materia di sicurezza delle informazioni
11. Previsioni in materia di sicurezza
12. Conclusioni

1. Premessa
Volkswagen Group Italia spa ("VGI” o la "Società”) ha sperimentato, anche nell’ambito delle misure emergenziali atte a contrastare il diffondersi del COVID-19, il ricorso allo Smart Working Straordinario (lo "SW”) secondo quanto indicato dalle parti sociali a livello nazionale nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 (come successivamente integrato in data 24 aprile 2020).
La Società ha valutato positivamente l’utilizzo dello SW nel periodo emergenziale e ritiene che il ricorso al lavoro agile possa altresì essere un utile strumento per incrementare il benessere, nonché la produttività collettiva e individuale dei lavoratori/lavoratrici, anche al di fuori del contesto emergenziale legato alla diffusione del COVID-19.
La Società intende quindi incentivare il ricorso allo SW anche successivamente alla cessazione del periodo in cui si potrà far uso dello strumento dello SW emergenziale (attualmente prevista il 31 dicembre 2020, salvo proroga da parte delle autorità competenti) e sino al 30 giugno 2021, in quanto detto strumento è ritenuto misura oggettivamente idonea ad assicurare il distanziamento sociale e favorire la graduale ripresa dell’attività nei locali aziendali.
Pertanto, con la presente policy (la "Policy”) la Società intende disciplinare in modo organico in conformità a quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge, le regole organizzative e di comportamento che dovranno essere seguite dai dipendenti della stessa assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, ivi inclusi gli apprendisti (i "Collaboratori” e , al singolare, il "Collaboratore”), che svolgono la propria prestazione di lavoro in regime di Smart Working Straordinario, riservandosi di valutare all’esito del periodo una eventuale adozione in via struttura le dello SW.

2. Destinatari
La Policy si applica ai Collaboratori con mansioni compatibili.
Hanno accesso allo SW i Collaboratori di tempo in tempo autorizzati da VGI che sottoscriveranno l’accordo individuale di cui all’ALLEGATO A che segue.
Resta in ogni caso inteso che VGI autorizza lo svolgimento della prestazione lavorativa in SW solo previa verifica della oggettiva compatibilità di detto regime lavorativo con le mansioni del Collaboratore e con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
Pertanto è precluso l’accesso allo SW alle funzioni che, per le caratteristiche oggettive della prestazione o per motivi di sicurezza legati alla tipologia di operatività richiesta, non possono essere espletate al di fuori delle filiali e/o dei locali aziendali.
Ulteriore condizione per poter accedere allo svolgimento dell’attività in regime di SW è, altresì, che il Collaboratore non versi in una condizione compatibile con lo stato di malattia.

3. Modalità di applicazione
Le diverse modalità operative che caratterizzano lo svolgimento dello SW si sostanziano in una mera variazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, ma non modificano:
■ la posizione contrattuale del Collaboratore in seno all’organizzazione aziendale;
■ gli aspetti economico-normativi;
■ il potere direttivo e disciplinare attribuito a VGI;
■ la sede di lavoro (che rimane quella ultima assegnata);
■ l’orario di lavoro;
■ i riporti gerarchici del Collaboratore.

4. Durata
La Policy entra in vigore con effetto dall’approvazione della stessa da parte della Società, del Consiglio di Azienda e delle Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl e fino al 30 giugno 2021. Da tale termine sarà ripristinata l'originaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
La prestazione in SW potrà essere svolta dal Collaboratore sino ad un massimo di cinque giorni a setti mana, secondo la pianificazione adottata settimanalmente dal Responsabile dell’unità organizzativa, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
La predetta pianificazione potrà essere oggetto di modifica su richiesta motivata, anche verbale, del Responsabile dell’unità organizzativa e potrà riguardare anche la necessità di una collocazione del Collaboratore in regime di SW per tutti i giorni lavorativi della settimana durante la vigenza della presente Policy.
Resta inteso che la predetta pianificazione potrà includere, sia in modo alternativo sia in modo cumulativo tra loro, periodi continuativi settimanali/mensili in SW e periodi continuativi settimanali/mensili di lavoro presso la sede delle Società, sempre secondo la pianificazione adottata dal responsabile dell’unità organizzativa, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
In deroga alla disciplina generale descritta al punto 6, sarà possibile per il Collaboratore svolgere - d’intesa con il proprio Responsabile e/o comunque su richiesta di quest’ultimo, fermo l’assoluto rispetto di tutte le previsioni del protocollo aziendale per il contenimento dei rischi connessi al COVID-19 emanato dalla Società e disponibile presso MyVGI\Emergenza COVID-19 - l’attività lavorativa in parte all’in terno dei locali aziendali in regime ordinario e in parte in regime di SW; ciò anche durante la medesima giornata lavorativa (ad es. 4 ore in SW e 4 ore in modalità ordinaria all’interno dei locali aziendali).
Resta inteso che la disciplina regolante l’esecuzione della prestazione lavorativa sarà soggetta alle previsioni della Policy solo per la parte di attività lavorativa effettivamente svolta in regime di SW.

5. Luogo
Nello svolgimento dell’attività lavorativa in SW, il Collaboratore potrà svolgere la prestazione presso:
i. la propria residenza privata/domicilio;
ii. qualsiasi altro luogo privato, con esplicito divieto di svolgere attività in SW in locali pubblici o aperti al pubblico.
Il luogo prescelto per lo svolgimento dell’attività in SW dovrà in ogni caso essere conforme ai requisiti di idoneità, riservatezza e sicurezza e, pertanto, non mettere a rischio la riservatezza delle informazioni e dei dati dallo stesso trattati nell’espletamento delle proprie mansioni.
In particolare, il Collaboratore dovrà:
i. assicurarsi, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, che presso i luoghi in cui verrà svolto lo SW sia consentito il regolare svolgimento dell’attività stessa, pertanto un’idonea copertura di rete e/o una connessione internet stabile e funzionante;
ii. assicurarsi, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, che presso i luoghi in cui verrà svolto lo SW siano adottate tutte le misure per il contenimento e la prevenzione dei rischi di contagio da COVID-19 e/o da altra emergenza epidemiologica previste dalla normativa tempo per tempo vigente (governativa e/o regionale, etc.) e rispettare scrupolosamente le stesse (osservando in ogni caso le misure di sicurezza di cui all’ALLEGATO B alla Policy “Informativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro”).
In ogni caso, rispettare - in quanto applicabili - le misure previste dal Protocollo aziendale per il contenimento dei rischi connessi al COVID-19 e s.m.i. adottato dalla Società, come eventualmente modificato, ovvero tutte le altre disposizioni aziendali adottate al riguardo.

6. Orario
Il Collaboratore dovrà prestare l’attività lavorativa e essere rintracciabile nel normale orario di lavoro di sede (vedi OdS “Orario di Lavoro” in vigore).
In ogni caso sono fatti salvi i normali momenti di pausa disciplinati nell’ambito della normativa dettata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che specificatamente sono qui richiamati, durante i quali il Collaboratore potrà anche disconnettersi dalle dotazioni tecnologiche fornite.
Il Collaboratore dovrà inoltrare al proprio Responsabile per autorizzazione la richiesta di lavorare in “Smart Working Straordinario” utilizzando lo strumento HR Portai in MyVGI (in linea con la normale modalità di richiesta permessi normata dall’OdS in vigore). In linea generale, lo SW dovrà essere svolto per l’intera giornata lavorativa (a titolo di esempio un Collaboratore a tempo pieno concorderà con il proprio Responsabile 8 ore di SW dal lunedì al giovedì e 6 ore il venerdì, mentre un Collaboratore part-time al 50% concorderà 4 ore di SW). È comunque possibile, previo consueto iter approvativo, frazionare la giornata di SW abbinando le seguenti tipologie di permesso assenza: monte ore, visite mediche, anali si cliniche, terapie, permessi studio, permessi sindacali, congedo parentale usufruito a ore (D.lgs. 80/2015), allattamento, congedi L.104 e banca tempo (per quest’ultima è sufficiente informare preventiva mente il Responsabile come da processo standard). A titolo di esempio, un Collaboratore a tempo pieno, qualora necessitasse di un permesso per visita medica di 2 ore, richiederà via HR Portai 6 ore di “Smart Working Straordinario” e 2 ore di “Visita medica”. In caso invece di frazionamento con utilizzo di banca tempo, richiederà ad esempio 6 ore di “Smart Working Straordinario” mentre le 2 ore di Banca Tempo verranno computate automaticamente. Infine come da punto 4. è possibile frazionare la giornata tra SW e presenza in sede. Si precisa che lo strumento HR Portai in MyVGI sarà utilizzato per l’indicazione delle ore di SW, mentre la presenza in sede viene calcolata sulla base delle timbrature. A tal proposito resta inteso che il tempo impiegato per il tragitto dal luogo di esecuzione della prestazione in SW ai locali aziendali non viene computato né all’interno dell’orario di lavoro, né può qualificarsi come “trasferta”.
Durante la giornata di SW non è prevista la possibilità di prestare lavoro straordinario e di maturare banca tempo positiva.

7. Doveri del Collaboratore e strumenti di controllo
In presenza di problematiche tecniche che impediscano o ritardino significativamente lo svolgimento dell’attività in SW e/o dei necessari contatti operativi, il Collaboratore dovrà darne immediata comunicazione al proprio Responsabile.
Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di SW, il Collaboratore dovrà eseguire personalmente e direttamente le mansioni assegnate, senza avvalersi di altri soggetti, garantendo lo stesso impegno professionale, ossia analoghi livelli di qualità ed efficienza, rispetto all’attività prestata all’interno dei locali aziendali.
Eventuali informazioni relative allo svolgimento della prestazione lavorativa desumibili dalle apparecchiature fornite al Collaboratore potranno essere utilizzate da VGI nei suoi confronti nei limiti di quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970 come modificato dal D.lgs. n. 151/2015, nel rispetto di quanto previsto dalla relativa regolamentazione aziendale di volta in volta vigente.
In considerazione del fatto che la prestazione lavorativa resa in regime di SW comporta una condotta fondata sui principi di correttezza, disciplina, moralità e dignità, in caso di violazione di tali principi e/o in ogni caso delle disposizioni della Policy e/o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro, resta in teso che persiste in capo a VGI il potere disciplinare nei confronti del Collaboratore.
Il Collaboratore è tenuto, durante la prestazione lavorativa in regime di SW, ad essere disponibile allo svolgimento di eventuali riunioni di carattere tecnico e/o organizzativo con l’ausilio della strumentazione tecnologica messa a disposizione da VGI (a titolo esemplificativo si menziona Skype for Business/Lync) per il tempo necessario allo svolgimento di dette riunioni. Tale tempo sarà considerato a tutti gli effetti come attività lavorativa.

8. Disciplina applicabile
Nel periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in SW, il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla vigente normativa. Troverà, pertanto, regolare applicazione la disciplina in materia di rapporti di lavoro dettata dalla Legge e/o dal contratto collettivo di riferimento, contratto integrativo e /o individuale, anche in materia di diritti sindacali, di progressione di carriera e di indennità premiali.
Gli aspetti retributivi connessi al contratto di lavoro non subiranno variazioni. L’esecuzione delle attività in regime di SW non può essere equiparata alle attività del personale viaggiante o a quelle del Collaboratore in trasferta. Pertanto il lavoro prestato in SW non prevede alcuna forma di indennità quale, a titolo di esempio, indennità di trasferta e indennità forfettaria.
Resta inteso che in caso di emanazione di previsioni legislative e/o pattizie e/o regolamentari e/o di al tra fonte e natura, che dovessero disciplinare e/o concernere il lavoro in regime di Smart Working e/o a distanza in modo difforme da quanto stabilito con la presente Policy e/o dalle attuali previsioni di Legge, dette previsioni dovranno ritenersi automaticamente prevalenti (anche ove modificative in senso peggiorativo) ed applicabili alla disciplina ivi prevista, sostituendosi alle medesime.

9. Recesso dalla modalità SW
VGI ha la facoltà di non accettare l’adesione del Collaboratore al regime di SW oggetto della presente Policy sia in ragione delle proprie esigenze di sicurezza-prevenzione, tecniche-organizzative e/o produttive, sia in ragione del ruolo e delle mansioni ricoperte dal medesimo.
Il Collaboratore - in ragione della natura a tempo determinato del regime di SW oggetto della presente Policy sino al 30 giugno 2021. e delle peculiarità delle ragioni sottese alla sua adozione - presterà la sua esplicita, incondizionata ed irrevocabile accettazione al regime lavorativo assegnato per tutta la durata del medesimo e/o non revocare detta assegnazione mediante sottoscrizione dell’ALLEGATO A.

10. Strumenti aziendali e normativa applicabile in materia di sicurezza delle informazioni
Per lo svolgimento della prestazione lavorativa, il Collaboratore continuerà ad utilizzare gli strumenti di lavoro aziendali già in dotazione o altri ritenuti necessari da parte di VGI. In caso di guasto o malfunzionamento dei citati strumenti di lavoro, il Collaboratore dovrà darne tempestiva comunicazione a VGI , la quale individuerà la soluzione più idonea per risolvere la problematica.
In caso di guasti degli strumenti di lavoro affidati al Collaboratore e di proprietà di VGI, dovuti a cause accidentali o comunque non imputabili al Collaboratore, i relativi costi di riparazione saranno a carico di VGI.
Il Collaboratore risponderà dei guasti e del malfunzionamento degli strumenti di lavoro di proprietà di VGI, qualora questi siano determinati esclusivamente da danneggiamenti riconducibili alla violazione dell’obbligo di diligenza e custodia da parte del medesimo o da un uso improprio degli strumenti stessi (si richiama OdS “Strumenti di lavoro").
Il Collaboratore si impegna ad utilizzare gli strumenti di lavoro aziendali (ed i relativi programmi informatici messi a disposizione) in modo corretto, in conformità con le istruzioni ricevute e nell’esclusivo interesse di VGI per lo svolgimento dell’attività lavorativa, rispettando le norme di sicurezza (con particolare riferimento all’esposizione a video ed alle pause necessarie nell’utilizzo dei videoterminali), non manomettendo i predetti apparati ed impedendo il loro utilizzo da parte di soggetti terzi, compresi i familiari, nonché a custodire i medesimi applicando la diligenza del buon padre di famiglia. Il Collaboratore avrà, altresì, cura di proteggere con la massima attenzione i dati e le informazioni contenute negli strumenti assegnati, impedendone l'accesso a chiunque ed adottando ogni provvedimento idoneo a garantirne l’assoluta riservatezza; a tal fine, impedirà l'accesso ai dati e alle informazioni mediante password e/o prevedendo il blocco degli apparati in caso di un suo, anche solo temporaneo, allontanamento dalla postazione di lavoro di cui all’ALLEGATO C alla Policy (“Linee guida di sicurezza delle informazioni e utilizzo dei dispositivi elettronici aziendali in modalità di Smart Working"). Inoltre il Collaboratore dovrà conservare con la medesima cura i documenti eventualmente stampati.
Resta comunque espressamente inteso che, in nessun caso, saranno riconosciuti ai Collaboratori rimborsi per le spese relative allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità SW che risultino con la stessa direttamente connesse o, comunque, connesse all’utilizzo degli strumenti aziendali forniti in dotazione ai Collaboratori (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, spese per la connessione a internet, spese per fornitura elettrica, etc.).
Costituiscono, inoltre, parte integrante della Policy le disposizioni contenute nella informativa privacy di cui all’ALLEGATO D alla Policy (“Informativa relativa alla riservatezza e tutela dei dati").

11. Previsioni in materia di sicurezza
Il Collaboratore dovrà altresì prendersi cura della propria sicurezza e salute, conformemente alle istruzioni relative all’uso dei mezzi e degli strumenti di lavoro utilizzati.
Nei confronti del Collaboratore troverà applicazione la disciplina sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro prevista dal D.lgs. n. 81/2008 e secondo le indicazioni da ultimo fornite dalla Circolare dell’INAIL del 02 novembre 2017, tutto ciò tenendo conto della specificità della prestazione.
In particolare, il Collaboratore è tenuto a prendere visione delle informative relative alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, contenute nell’ALLEGATO B, nonché a cooperare con VGI all’attuazione delle misure di prevenzione disposte da quest’ultima per fronteggiare i rischi connessi all’emergenza e all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
In aggiunta, ciascun Collaboratore deve osservare - per quanto compatibili - le previsioni e norme precauzionali oggetto del protocollo aziendale per il contenimento dei rischi connessi al COVID19 emanato dalla Società in applicazione del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e disponibile presso MyVGI\Emergenza COVID-19.
Qualora il Collaboratore dovesse subire un infortunio durante lo svolgimento dell’attività in SW, dovrà immediatamente informare il suo Responsabile e l’ufficio Risorse Umane di VGI, fornendo ogni necessario dettaglio dell'evento.
Qualora il Collaboratore dovesse ammalarsi o accusare anche leggeri sintomi influenzali, dovrà immediatamente consultare il proprio medico di famiglia, informare il suo Responsabile e l’ufficio Risorse Umane di VGI.

12. Conclusioni
Resta inteso che la disciplina di svolgimento della prestazione in SW è unicamente contenuta nella Policy, il rapporto di lavoro subordinato per il resto continuerà ad essere regolato dalla Legge, dal contratto nazionale di categoria, dal contratto integrativo di partecipazione aziendale e dalle direttive, che qui si intendono integralmente richiamate.

ALLEGATO A: "Accordo individuale di partecipazione allo Smart Working Straordinario"

Oggetto: Accordo individuale di partecipazione allo Smart Working Straordinario
Gentile Sig.ra /Egregio Sig. [__________________],

a seguito della proroga, recentemente decisa dalla Società, della possibilità di svolgere attività in Smart Working Straordinario (lo "SW") sino al termine previsto nella policy allegata alla presente (la “Policy Smart Working Straordinario”), abbiamo il piacere di comunicarle che, permanendo la compatibilità tra il Suo ruolo e mansione alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in regime di lavoro agile, Lei continuerà ad essere un beneficiario del predetto SW.
Pertanto, sottoscrivendo la presente, Lei si impegna al rispetto di tutti i termini e condizioni, nonché di tutte le regole e adempimenti contenuti nella Policy Smart Working Straordinario - acclusa alla presente unitamente ai relativi allegati e ad ogni successiva eventuale modifica e/o integrazione della stessa - la quale costituisce parte integrante del presente accordo individuale, che disciplina tutte le modalità, anche operative, cui è soggetta la Sua prestazione in regime di SW (di seguito per brevità “Accordo Individuale”).
In particolare, Le ricordiamo che lo svolgimento della prestazione in modalità SW:
- è previsto sino al termine indicato nella Policy Smart Working Straordinario, decorso il quale Lei tornerà a svolgere la sua prestazione lavorativa secondo le normali modalità;
- potrà essere effettuato fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni alla settimana, secondo la pianificazione che verrà settimanalmente adottata e Le verrà per tempo comunicata dal Suo Responsabile, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;
- potrà includere, in ragione della predetta pianificazione, sia in modo alternativo sia in modo cumulativo tra loro, periodi continuativi settimanali / mensili in SW e periodi continuativi settimanali/mensili di lavoro presso la sede delle Società, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;
- non comporterà il riconoscimento di alcun trattamento retributivo aggiuntivo rispetto a quello ordinario, né la possibilità di svolgere attività in orario straordinario o notturno;
- non modificherà il potere direttivo e disciplinare attribuito a VGI.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia integralmente alla disciplina contenuta nella Policy Smart Working Straordinario e nei relativi allegati e/o integrazioni, che costituiscono e costituiranno parte integrante del presente Accordo Individuale.
Si precisa, infine, che nel caso in cui dovessero essere apportate modifiche e/o integrazioni alla Policy Smart Working Straordinario e/o nel caso in cui al termine dello SW (come previsto dalla Policy Smart Working Straordinari o) lo stesso venisse ulteriormente prorogato per un successivo periodo o definitivamente confermato, il presente Accordo Individuale dovrà considerarsi tacitamente rinnovato per il nuovo periodo di validità ai termini e alle condizioni della Policy Smart Working Straordinario di tempo in tempo vigente, salvo Sua espressa richiesta di esclusione da inviarsi alla Società per iscritto e/o in caso di Sua futura assegnazione ad un ruolo e mansione che siano incompatibili con la modalità di svolgimento dell’attività in regime di Smart Working.
Se quanto precede corrisponde alle intese tra di noi intercorse, La invitiamo a restituirci il presente, sottoscritto i n calce, nonché siglare in ogni pagina la Policy Smart Working Straordinario e relativi allegati in segno di piena conferma ed integrale accettazione.
Con i migliori saluti.
Volkswagen Group Italia S.p.A.
Per accettazione
Verona, ______
Il Collaboratore
_____
Allegato: Policy Smart Working Straordinario e relativi allegati


ALLEGATO B: “Informativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro”
Misure di prevenzione da adottare nello svolgimento del lavoro in regime SW:
■ illuminato e ben areato;
■ ben asciutto e difeso contro l'umidità;
■ condizioni adeguate di igiene;
■ pochi rumori che disturbano l’attività lavorativa;
■ libero da ogni tipo di manutenzione/lavorazione;
■ attenzione a che l’impianto elettrico sia adeguato (fili scoperti, prese rotte, ecc.);
■ utilizzare esclusivamente collegamenti elettrici con materiale marcato CE (prolunghe e ciabatte);
■ rispettare la compatibilità dei formati di prese e spine ed utilizzare eventualmente idonei adattatori (attenzione a non sovraccaricare la presa con collegamenti multipli).
 

Misure di prevenzione da adottare nella scelta della postazione di lavoro e corretta postura:
■ il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, privo di spigoli vivi o parti usurate che potrebbero provocare tagli ed abrasioni;
■ essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio;
■ deve possedere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo (50:70 cm), essere stabile e di altezza, indicativamente fra 70 e 80 cm, e consentire un comodo appoggio degli avambracci, al fine di alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
■ avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il sedile;
■ evitare la luce diretta che possa provocare riflessi;
■ predisporre le proprie postazioni di lavoro in modo da evitare che i cavi e i collegamenti elettrici possano intralciare il passaggio e il normale transito delle persone o essere sottoposti a danneggiamenti;
■ il sedile di lavoro deve essere dotato di basamento stabile;
■ nel caso di utilizzo del PC per 2 ore consecutive, senza fare alcuna interruzione, interrompere l’attività per almeno 15 minuti, durante l’interruzione effettuare qualsiasi attività, purché non comporti un impegno visivo ravvicinato;
■ durante le naturali pause di attività staccare gli occhi dal video e guardare qualche oggetto lontano.
 

Sicurezza nell’uso degli strumenti di lavoro (PC, Smartphone, ecc.):
■ in caso di mal funzionamento delle attrezzature di lavoro non tentare di effettuare delle riparazioni;
■ nell’utilizzo dello Smartphone utilizzare l’auricolare ed evitare telefonate di lunga durata (>3 minuti) senza tale dispositivo.
Si ricorda che le misure sopra riportate integrano tutte le misure e gli aspetti di sicurezza e salute trattati nella formazione generale e specifica erogata in precedenza. Per maggiori dettagli si rimanda al link VGI Sicurezza e Ambiente\Servizio Prevenzione e Protezione\03. Gestione dell’Emergenze.
Il presente Allegato si deve intendere altresì integrato dalle previsioni del protocollo aziendale per il contenimento dei rischi connessi al COVID-19 emanato dalla Società e disponibile presso la intranet aziendale, sezione dedicata al Covid-19 (MyVGI\Emergenza COVID-19).

ALLEGATO C: “Linee guida di sicurezza delle informazioni e utilizzo dei dispositivi elettronici aziendali in modalità Smart Working Straordinario"
Per tutta la durata delle attività svolte in SW, il Collaboratore è tenuto ad attenersi a quanto contenuto nella Policy, nelle linee guida e nelle procedure operative sui temi di Sicurezza delle Informazioni definite da VGI.
Di seguito sono riportate a titolo indicativo ma non esaustivo la normativa interna di riferimento reperibile nel portale intranet aziendale:
- Politica della Sicurezza per l’Information Technology
- Direttive sulla sicurezza informatica
- OdS in vigore-Assegnazione e Uso strumenti informatici di lavoro
Per garantire la sicurezza della trasmissione dei dati tra il dispositivo elettronico fornito in dotazione da VGI e la rete interna, il Collaboratore è tenuto ad attivare la rete VPN per garantire la sicurezza della connessione e del trasferimento dei dati, oltre che per accedere ai servizi interni a VGI.
È ammesso esclusivamente l’utilizzo di dispositivi elettronici forniti in dotazione da VGI. Qualunque altro strumento (ad es. dispositivi personali o appartenenti ad altre organizzazioni al di fuori di VGI) non potrà essere utilizzato per finalità lavorative di VGI durante le attività effettuate in SW.

ALLEGATO D: “Informativa relativa alla riservatezza e tutela dei dati”
Il Collaboratore si impegna espressamente nei confronti di VGI a mantenere, per tutta la durata dell’attività in S W, la riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali trattate sia mediante l’impiego degli strumenti informatici e/o telematici che in modalità cartacea.
Il Collaboratore adotterà tutte le misure ritenute idonee (come, ad esempio, la password per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti informatici e/o telematici ovvero misure di custodia materiale come la chiusura in cassetti, armadi o contenitori muniti di serrature per i trattamenti cartacei) a non consentire a soggetti terzi non autorizza ti da VGI in forza di contratto e/o accordo risultante per iscritto, di avere accesso a dati e/o informazioni aziendali durante tutta la durata dello SW.
Il Collaboratore, inoltre, si impegna sotto la propria responsabilità ad adottare le ulteriori misure atte a non consentire a soggetti non autorizzati di avere accesso alle informazioni aziendali in caso di allontanamento momentaneo o prolungato dalla postazione lavorativa di SW.
Del pari, resta inteso che il Collaboratore sarà comunque obbligato nei confronti di VGI a trattare i dati, processa ti mediante l’impiego di strumenti informatici e/o telematici ovvero in modalità cartacea, esclusivamente per le finalità di cui alla mansione ricoperta nonché per specifici incarichi che potranno di volta in volta essere assegna ti, il tutto nel rispetto dei principi generali di pertinenza, correttezza e non eccedenza nonché secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia di Privacy e dal contratto di lavoro.
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente informativa si rinvia alla normativa in materia di Privacy, al contratto di lavoro ed agli ulteriori contratti integrativi intercorrenti tra il Collaboratore e V.