Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE


Ai Sigg. Dirigenti C.G.M.
Ai Sigg. Dirigenti U.I.E.P.E.
LORO SEDI
E, p.c.,
Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici del Capo Dipartimento
Ai Sigg. Dirigenti della DGPRAM e DGEPE
SEDE
Al DAP – Direzione Generale del Personale
ROMA
Alle OO.SS.
CISL FP
FP CGIL
UIL PA
CONFSAL UNSA
CONFINTESA FP
LORO SEDI


Oggetto: Linee di indirizzo in materia di lavoro agile. Trasmissione dell’accordo sindacale siglato in data 4 novembre 2020

Premessa
L’accordo sindacale che si trasmette con la presente nota, siglato, congiuntamente al Dap in data 4 novembre 2020, trova applicazione all’interno del contesto normativo emergenziale ed è finalizzato a salvaguardare la tutela della salute dei dipendenti garantendo, nel contempo, la funzionalità degli uffici e dei servizi del Dgmc.

Si fa riferimento, nello specifico, alle seguenti fonti:
Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’articolo 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (art.263);
Decreto Legge 28 ottobre 2020 n.137, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da COVID-19”, con particolare riferimento all’art 22 (disciplina e sostegno alla genitorialità);
Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”, emanato in applicazione del DPCM 13 ottobre 2020;
DPCM 3 novembre 2020, con particolare riferimento all’art. 3 commi 3, 4, 5;
Direttiva del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità m_dg.DGMC.06/11/2020.0050945.U, “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID – 19”;
Direttiva del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità m_dg.DGMC.12/03/2020.0015572.U, “Prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus”.
Il combinato disposto delle disposizioni normative e dei provvedimenti amministrativi sopra elencati delinea i principi generali e le modalità concrete per l’organizzazione dell’attività degli uffici e dei servizi durante l’emergenza Covid, fino alla data del 31 dicembre 2020. A tali prescrizioni le SS.LL. si atterranno scrupolosamente, con le indicazioni di seguito riportate.
La recrudescenza della emergenza epidemiologica nell’ultimo periodo impone di considerare il lavoro agile quale modalità alternativa di svolgimento della prestazione lavorativa, da utilizzare in modo differente a seconda del livello emergenziale del territorio su cui insiste l’ufficio o il servizio (cfr circolare Dgmc 6\11). L’accordo, all’art 2 comma 2, prevede che venga assicurata “la percentuale più elevata possibile di lavoro agile, compatibile con le potenzialità organizzative e con la qualità del servizio erogato”. La normativa vigente prevede, comunque, l’accesso allo “smart working” nella misura minima del 50% del personale impiegato nelle attività delocalizzabili.
La disciplina contenuta nel presente accordo, limitata alla fase emergenziale, ha carattere necessariamente provvisorio, essendo la compiuta regolamentazione del lavoro agile, come stabile sistema organizzativo degli uffici o servizi, riservata al piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare entro il 31 gennaio di ogni anno.
Si sottolinea, di conseguenza, l’importanza di questo periodo di sperimentazione, in cui si avrà modo di verificare l’efficacia della nuova modalità organizzativa e proporne eventuali correttivi. Lo svolgimento della prestazione lavorativa per obiettivi, fissati congiuntamente tra il lavoratore e il direttore, è il segnale evidente di un nuovo approccio organizzativo, a cui va prestata la più scrupolosa attenzione, per realizzare quel cambiamento culturale che si reputa essenziale allo sviluppo del sistema.
Su questi temi si è avuto modo di confrontarsi anche in sede di dibattito sindacale, essendo emersa una comunità di intenti che gioverà di sicuro al buon esito delle contrattazioni in sede decentrata previste dall’accordo.
Le SS.LL. si adopereranno, inoltre, per favorire la flessibilità dell’orario di lavoro.
La normativa di riferimento fornisce, inoltre, chiare indicazioni sulla tutela dei lavoratori in questo particolare frangente emergenziale. Appare utile richiamare in questa sede le previsioni di cui all’art. 4 commi 2 e 3 D.M. 19\10\2020 che equipara l’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall’autorità sanitaria competente, al servizio effettivamente prestato. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario per contatto con persona positiva al Covid, il lavoratore che non si trovi nella condizione di malattia certificata, potrà svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Va sottolineato che l’accordo sindacale incentiva il ricorso al agile per i lavoratori cd “ fragili” definiti tali con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica ed individuati “nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” (art.2 comma 2 D.M. 19/10/2020). Ai dipendenti rientranti in tale categoria possono essere affidate mansioni diverse da quelle abitualmente svolte, purchè di eguale inquadramento, oppure attività formative.
Sempre a tutela della salute dei lavoratori, giova richiamare anche in questa sede le numerose indicazioni sulla prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la necessità di aggiornamento del DVR in rapporto alla evoluzione della situazione epidemiologica nei singoli territori.
Si elencano, senza la pretesa dell’esaustività, le principali novità organizzative che l’applicazione dell’accordo introduce.

Le modalità di accesso al lavoro agile
L’accordo favorisce, come detto in premessa, il più ampio accesso al lavoro agile, riducendone gli aspetti burocratici limitati essenzialmente al programma di lavoro anche in assenza di richiesta da parte del dipendente e a prescindere dall’accordo individuale.
Si raccomanda il puntuale rispetto delle indicazioni contenute nell’art 4 dell’accordo che disciplina le modalità di accesso al lavoro agile, con particolare riferimento alle categorie di lavoratori a cui riconoscere la precedenza.

Il contenuto del lavoro agile: il programma
Gli artt. 5, 6, 8, 9 e 10 disciplinano i contenuti del programma di lavoro agile.
E’ necessario che le SS.LL. prestino particolare attenzione ai contenuti del programma, per le considerazioni fatte in premessa. La modulazione può essere su base settimanale o mensile; solo in casi eccezionali e per motivate ragioni è possibile, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Ufficio, una modulazione su base oraria (cd. “smart working orizzontale”).
La novità più importante e innovativa dell’accordo – insita nella natura stessa dello strumento organizzativo - riguarda sicuramente l’autonomia operativa di cui gode il dipendente; quest’ultimo non è vincolato ad un orario di lavoro né ad un luogo dove svolgere l’attività lavorativa. A tal fine va sottolineato il necessario e imprescindibile raccordo tra il dipendente ammesso al lavoro agile, i colleghi d’Ufficio, il responsabile dell’unità operativa e il Direttore, funzionale al buon andamento di uffici e servizi. La previsione di fasce orarie di contattabilità appare funzionale a garantire il predetto raccordo.
Corollario di tale autonomia è anche la disposizione contenuta nell’art. 1 comma 7 dell’accordo che prevede la possibilità per il dipendente ammesso al lavoro agile di svolgere in tale modalità anche l’attività esterna (ad, esempio, una visita domiciliare).
Le SS.LL., in sede di approvazione del programma, avranno cura di modulare con particolare attenzione l’alternanza tra giornate lavorative in presenza e giornate in smart working per il personale con funzioni di coordinamento (cfr art 4 c 2). Negli IPM, dovranno inoltre essere valutare attentamente le modalità di erogazione delle prestazioni in forma agile da parte dei funzionari pedagogici e dei direttori, considerando la particolare tipologia di attività professionale che è caratterizzata in maniera peculiare dalla relazione con l’utenza.
In allegato all’accordo l’elenco, ancorchè non esaustivo, delle attività che possono essere svolte in modalità agile. Sono contemplate attività progettuali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente svolte dal dipendente.
Quanto al supporto della strumentazione informatica, meramente eventuale, l’accordo si sofferma sulle modalità di utilizzo e sulla responsabilità del dipendente. Com’è noto, l’Amministrazione sta provvedendo alla distribuzione di PC portatili, nonché all’attivazione delle procedure per il rilascio delle schede CMG3.0, per l’accesso da remoto ai sistemi informatici (Calliope, Sicoge).
Appare finanche superfluo sottolineare che la flessibilità organizzativa vada contemperata con il diritto del lavoratore alla disconnessione e con il rispetto dei tempi di riposo.

Il monitoraggio e la verifica dei risultati
L’art 7 dell’accordo disciplina il monitoraggio dei risultati e la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi. Tale attività, che non afferisce alla valutazione della performance del dipendente ma ai risultati dello specifico programma, sarà agevolata dalla predisposizione di programmi di lavoro agile dai contenuti e dagli obiettivi chiari ed esigibili: quanto più chiaro e dettagliato sarà il programma di lavoro, tanto più agevole risulterà la valutazione del risultato.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a sensibilizzare sul punto i dipendenti evitando programmi di lavoro agile dal contenuto standardizzato.

Il lavoro agile e il co-working
L’art 2 comma 4 dell’accordo prevede la possibilità di attivare, quale utile strumento organizzativo nella presente fase emergenziale, l’istituto del “co-working”. Si tratta di una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in un unico ambiente fisico di dipendenti in servizio presso differenti uffici ed articolazioni: ad esempio, sussistendo spazi e dotazioni adeguati e con il consenso del Direttore dell’Ufficio di provenienza e del dirigente dell’Ufficio ospitante, un dipendente in servizio presso l’Ufficio X potrà temporaneamente avere come sede di lavoro l’Ufficio Y ubicato nel luogo di residenza.
Il ricorso al co-working sarà possibile solo in presenza di determinate condizioni, oggetto di puntuale verifica da parte delle SS.LL., e nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione del rischio epidemiologico. Occorrerà, in particolare, considerare la situazione logistica dell’ufficio di destinazione, la disponibilità adeguati di spazi “dedicati” e di idonea strumentazione informatica.

Le relazioni sindacali in materia di smart working
L’accordo che si propone è il portato di un intenso e fecondo dibattito sindacale. Le SS.LL. avranno cura di attivare confronti con le OOSS per adeguarne i contenuti dell’accordo alle specifiche realtà dei singoli uffici.

Conclusioni
L’attuale fase pandemica che si attraversa offre la possibilità di sperimentare, sia pur in un clima organizzativo convulso e dominato dall’emergenza, uno strumento organizzativo che potrà essere messo ragionevolmente a sistema in tempi brevi, rafforzando la performance degli uffici e il benessere dei lavoratori.

Si allegano: testo dell’ACCORDO sindacale, MODELLO lavoro agile ed ELENCO delle attività cd “smartabili”.

Cordiali saluti e buon lavoro.


Il Direttore Generale Reggente
Lucia Castellano