Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 ottobre 2021, n. 29909 - Macchinista colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura del rotabile. Oneri di allegazione e astratta configurabilità del rischio lavorativo


 

Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 25/10/2021
 

 

Fatto
 


1. Con sentenza n. 470/2016 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di C.L., macchinista dipendente di Trenitalia s.p.a., di risarcimento del danno cagionato da infortunio verificatosi in data 2 settembre 2004 allorquando il C.L. era stato colpito all'occhio destro da schegge metalliche prodotte dalla frenatura del rotabile mentre era in attesa, sul marciapiede di un binario, di prendere la guida di un treno.
2. La conferma del rigetto della domanda azionata in via principale, intesa a far valere, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., la responsabilità contrattuale della società datrice di lavoro -unica questione ancora rilevante in causa - è stata fondata sulla carenza di allegazioni in domanda relativa alle condotte commissive ed omissive necessarie a configurare l'inadempimento datoriale; il difetto di allegazione, secondo il giudice di appello, discendeva dalla stessa dinamica dell'infortunio che si era verificato mentre il C.L. si trovava sul marciapiede del binario, al di là dell'area di sicurezza delimitata dalla linea gialla e quindi esposto ad un rischio comune a tutti i viaggiatori in sosta sulla banchina e non ad un rischio tipico dell'attività di condotta dei locomotori, con conseguente impossibilità per Trenitalia di approntare dispositivi di protezione a riguardo.
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.L. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
4. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis .1. cod. proc. civ. in relazione alla originaria adunanza camerale dell'11 settembre 2019 fissata per la trattazione della causa, all'esito della quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
 

Diritto



1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare in relazione al combinato disposto degli artt. 2087, 1218 e 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere, in contrasto con principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, affermato l'onere del ricorrente di specificare le condotte omissive e commissive configuranti inadempimento della società datrice all'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 cod. civ..
2. Con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rappresentato dal cd. << cambio volante>> attuato dai macchinisti nel prendere servizio, circostanza questa che assume integrare, in sintesi, non una situazione di rischio comune ma di rischio tipico, o quantomeno aggravato, connesso all'occasione di lavoro.
3. Con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto dell'art. 2087 cod. civ. e degli artt. 2, 3, 4, 9 d. lgs. n. 626/ 1994, censurando la decisione impugnata per avere, in violazione delle richiamate disposizioni, qualificato come rischio generico la situazione denunziata; a sostegno della natura professionale del rischio in oggetto richiama la informativa di cui al PDM dell'anno 2005 adottato dalla datrice di lavoro .
4. Preliminarmente si rileva che parte ricorrente ha dichiarato di prestare acquiescenza alla conferma della declaratoria di nullità del ricorso per la parte intesa a far valere la responsabilità extracontrattuale di Trenitalia s.p.a. di talché la unica questione controversa attiene alla domanda intesa a far valere la responsabilità - contrattuale - di Trenitalia s.p.a. per violazione del disposto dell'art. 2087 cod. civ..
5. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento determina l'assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi.
5.1. Si premette che costituisce acquisizione consolidata la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (v ., tra le tante, Cass. 08/10/2018, n. 24742; Cass. 03/08/2012 n. 13956; Cass. 23/09/2010 n. 20142; Cass 01/02/2008 n. 2491; Cass. 14/01/2005 n. 644).
5.2. La ampiezza dell'obbligo di sicurezza delineato dall'art. 2087 cod. civ., che si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro, e la necessità di una sua declinazione in relazione alle possibili situazioni di rischio per il lavoratore comporta che la previsione in esame si qualifichi non solo come fonte di doveri di astensione ma anche di obblighi positivi in quanto il datore di lavoro è tenuto a predisporre un'organizzazione ed un ambiente di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale, di rilievo costituzionale, rappresentato dalla salute .
5.3. Per costante giurisprudenza il contenuto dell'obbligo di sicurezza non può mai dilatarsi fino al punto da dare luogo ad una sorta di responsabilità oggettiva per tutti i possibili eventi lesivi verificatisi in connessione con l'espletamento dell'attività di lavoro; perché il datore di lavoro sia chiamato a rispondere di tali eventi si richiede, infatti, pur sempre che la sua condotta, commissiva o omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, quanto meno colposo, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
5.4. La formulazione dell'art. 2087 cod. civ. sull'obbligo dell'imprenditore di adottare <<le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro>>, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non implica, infatti, un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a 'rischio zero' quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un'attrezzatura non sia eliminabile; egualmente non può pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili (Cass. 27/02/ 2017, n. 4970; Cass. 22/01/2014, n. 1312). Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/06/2016, n. 12347; Cass. 10/06/ 2016, n. 11981) non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.
5.5. Le caratteristiche del contenuto dell'obbligo di protezione ex art. 2087 cod. civ., il cui adempimento è necessariamente correlato alle concrete circostanze nelle quali il lavoratore può trovarsi esposto in una situazione di rischio e non si esaurisce nell'adozione di misure cd. nominate ma impone anche l'adozione di misure che seppure non tipizzate siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall'esperienza riferite ad un determinato momento storico, sono destinate a riverberarsi sugli oneri di allegazione e prova del lavoratore, creditore dell'obbligo di sicurezza, il quale agisca in giudizio per far valere la responsabilità datoriale per il risarcimento del danno, oneri che alla luce della giurisprudenza di questa Corte presentano profili ulteriori di complessità rispetto a quelli del creditore di una prestazione già ab origine compiutamente individuata nei suoi tratti essenziali.
5.6. Al fine del corretto inquadramento della questione è opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533, in tema di oneri di allegazione del creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento ha affermato che questi deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o anche dalla impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile; eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 risarcitoria (Cass. 04/01/2019, n. 98, Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 15/07/2011, n. 15659; Cass. 13/06/2006, n. 13674; Cass. 08/10/2004, n. 20073; Cass. 09/02/2004, n. 2387; Cass. 11/10/2003, n. 15249; Cass. 21/02/2003, n. 2647; Cass. 11/12/2002, n. 17626; Cass. 28/01/2002, n. 982).
5.7. In base alla giurisprudenza richiamata, quindi, il contenuto dell'onere di allegazione del creditore è limitato alla indicazione della fonte dalla quale scaturisce l'obbligo, del termine di scadenza e alla allegazione dell'inadempimento.
5.8. In relazione a tale ultimo profilo, l'unico rilevante nella fattispecie in esame, occorre tuttavia considerare che poiché l'inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, tanto comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo ed alla conseguente identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato violazione.
5.9. Tale esigenza non pone particolari problemi in presenza, come detto, di un obbligo il cui contenuto sia già nella relativa fonte chiaramente individuato sotto il profilo della specifica condotta del debitore - commissiva o omissiva- che ne costituisce adempimento, mentre qualora la fonte non identifichi in maniera specifica tale condotta, il creditore della prestazione che agisce in giudizio per la risoluzione, l'adempimento o anche, come nel caso di specie, per il risarcimento del danno, non può sottrarsi all'onere della puntuale identificazione del comportamento che la controparte avrebbe dovuto tenere.
5.10. E così, nel caso dell'art. 2087 cod. civ., che pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'allegazione dell'inadempimento datoriale richiederà, a seconda delle concrete circostanze e della peculiarità e complessità della situazione che ha determinato la esposizione a pericolo del lavoratore, causalmente collegata al danno sofferto, la individuazione delle misure di prevenzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la lesione del bene tutelato .
5.11. In altri termini, l'onere di individuazione delle condotte che la parte datrice avrebbe dovuto tenere sarà tanto più pregnante laddove la situazione rappresentata, per le sue caratteristiche di complessità o particolarità, non consenta di individuare con immediatezza possibili condotte datoriali, commissive o omissive, astrattamente riconducibili alla violazione dell'obbligo di sicurezza.
5.12. In questa ottica viene a collocarsi l'affermazione del giudice di legittimità secondo la quale in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (cfr. Cass. 07/05/2015, n. 9209, in motivazione; Cass., 23/12/2014, n. 27364, in motivazione; Cass. 10/06/2014, n. 13863 in motivazione; Cass. 11/04/ 2013, n. 8855; Cass. 07/11/2000 n. 14469).

5.13. Tuttavia, laddove la concreta situazione di fatto descritta dal lavoratore, sulla base della quale questi assume la violazione dell'obbligo di sicurezza, si presenti priva di particolari profili di complessità e cioè tale da consentire in maniera agevole, la individuazione delle condotte che astrattamente potevano pretendersi dal soggetto datore di lavoro o anche, specularmente, di escludere in radice la sussistenza di un siffatto obbligo, non vi è ragione di gravare il lavoratore di un onere di allegazione che nel contesto descritto finirebbe per assumere un rilievo meramente formalistico, in contrasto con la esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti.
5.14. Né, come afferma la Corte di merito, tale difetto di allegazione costituisce conseguenza della stessa dinamica dell'infortunio < < essendo pacifico che il ricorrente sia stato colpito da una scheggia mentre si trovava sul marciapiede di un binario, al di là dell'area di sicurezza delimitata dalla riga gialla, e quindi esposto allo stesso rischio del comune viaggiatore in sosta sulla banchina > >, in quanto la esposizione a rischio del comune viaggiatore rispetto al medesimo evento, non esclude la astratta configurabilità di un nesso specifico tra l'espletamento dell'attività di lavoro e l'infortunio occorso al C.L., quale conseguenza della violazione dell' obbligo di sicurezza gravante sul soggetto datore di lavoro, da accertarsi sulla base di tutte le circostanze del caso concreto.
5.15. Le considerazioni che precedono, sia in tema di oneri di allegazione che in tema di astratta configurabilità del rischio lavorativo, assorbono la necessità di esame delle censure articolate con i residui motivi.
6. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata per una rivalutazione da parte del giudice di merito della concreta fattispecie alla luce dei richiamati principi.
7. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
 

P.Q.M.
 


La Corte accoglie il primo motivo assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020