Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 ottobre 2021, n. 30526 - Amianto e patologia tumorale. Vizio di nullità della sentenza di appello


Presidente: TRIA LUCIA
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Data pubblicazione: 28/10/2021
 

Rilevato che


1. con sentenza 7 novembre 2017, la Corte d'appello di Roma rigettava la domanda di F.C., T. e D. P., quali eredi di P. P., di accertamento del loro diritto, iure hereditatis, al risarcimento dei danni biologico, esistenziale e morale (e alla conseguente condanna solidale di A. s.p.a. e C. s.p.a. al pagamento della complessiva somma di € 807.241,00 o diversa di giustizia), dipendenti dalla morte del loro congiunto, in servizio, a causa di patologia tumorale conseguente ad esposizione ad amianto (adenocarcinoma polmonare): così riformando, in accoglimento dell'appello principale di A. s.p.a. (assorbiti l'incidentale degli eredi e l'incidentale condizionato di C. s.p.a.), la sentenza di primo grado, di condanna di A. s.p.a. al pagamento, in favore dei ricorrenti a titolo risarcitorio per danno biologico patito dal loro dante causa a titolo universale (estinto per prescrizione il risarcimento dei danni morale ed esistenziale), della somma di € 471.474,00 oltre accessori, con dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di C. s.p.a.;
2. essa disponeva la rinnovazione della C.t.u. medico-legale, che riteneva aver escluso la certezza della diagnosi di adenocarcinoma polmonare in assenza di indizi clinici, strumentali o di laboratorio, tali da indurre la supposizione di un'esposizione all'amianto del medesimo, con la precisazione che il difetto di un esame necroscopico del defunto, affetto all'epoca da varie patologie concorrenti e concomitanti, componenti un quadro clinico molto complesso, non restituiva con una chiara certezza l'effettiva causa della sua morte. Sicché, la Corte capitolina recepiva le risultanze della relazione peritale, elaborata "in modo logico e razionale", né avendo essa "motivo di non aderire" alle sue conclusioni;
3. con atto notificato il 7 maggio 2018, F.C., T. e D. P., nella qualità, ricorrevano per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c., cui resistevano C. s.p.a. e A. s.p.a. con distinti controricorsi;

 

Considerato che


1. i ricorrenti deducono, nella qualità, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per motivazione perplessa, incomprensibile, contraddittoria o inesistente, tale comunque da non renderne comprensibile il percorso argomentativo logico-giuridico, basato sul richiamo della relazione di C.t.u. medico-legale rapidamente citata, nonostante la sua ampia diffusione (come da trascrizione dall'ultimo capoverso di pg. 6 all'ultimo di pg. 13 del ricorso) nell'esame del materiale probatorio orale raccolto in primo grado, della cartella clinica e la sua conclusione altamente probabilistica in ordine all'esposizione "di marcata entità alla sostanza cancerogena" del lavoratore ed al suo nesso eziologico con la neoplasia contratta, quale causa della sua morte: senza giustificare in alcun modo, al di là dell'apparente adesione formale alle conclusioni, l'effettivo dissenso (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41 c.p., in collegamento con gli artt. 2087, 1223 c.c., per il mancato rispetto, nell'accertamento del nesso eziologico tra esposizione del lavoratore ad agenti patogeni (microfibre di amianto) ed insorgenza della patologia tumorale (adenocarcinoma polmonare) quale causa del suo decesso, del principio di equivalenza causale e del criterio civilistico del "più probabile che non", alla luce della conclusioni altamente probabilistiche della relazione di C.t.u., in esito all'approfondito esame delle risultanze istruttorie, orali e documentali: e di conseguenza, per violazione dell'obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro (secondo motivo); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quali le circostanze fattuali determinanti ai fini dell'esposizione del lavoratore ad agenti morbigeni nel corso della prestazione della sua attività dal 4 ottobre 1955 al 31 marzo 1992 (terzo motivo);
2. il primo motivo è fondato;
3. è noto che, in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non possa prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, non risultando identificabili gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 10 novembre 2010, n. 22845; Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 15 novembre 2019, n. 29721); sicché sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto a fondamento della decisione (Cass. 16 luglio 2009, n. 16581; Cass. 10 agosto 2017, n. 19956);
3.1. ed è nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 25 ottobre 2018, n. 27112);
3.2. in riferimento particolare alla motivazione della sentenza per relationem alle conclusioni della C.t.u., essa non è carente se le recepisca con i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relazione (Cass. 11 maggio 2012, n. 7364; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4352; Cass. 13 ottobre 2020, n. 22056); qualora pertanto aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. 11 giugno 2018, n. 15147); diversa è invece l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio stabilito dall'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. 3 giugno 2016, n. 11482; Cass. 3 agosto 2017, n. 18427; Cass. 11 giugno 2018, n. 15147);
3.3. nel caso di specie, la Corte territoriale ha soltanto apparentemente condiviso "gli esiti della relazione medico legale d'ufficio (redatta in modo logico e razionale, secondo la migliore scienza ed esperienza sanitaria ed alla quale il Collegio non ha motivo di non aderire)" di negazione "apertis verbis che il decesso di P. P. sia dipeso da un adenocarcinoma contratto nell'ambiente di lavoro insalubre perché presenti fibre o microfibre di amianto, dovendo così escludersi qualsivoglia nesso etiologico tra l'evento morte e l'ambiente di lavoro" (così al primo capoverso di pg. 3 della sentenza);
3.4. ciò tuttavia ha fatto senza un effettivo riferimento alla relazione, così succintamente e parzialmente richiamata (al punto da riuscire il rimando obiettivamente lacunoso) da non restituirne il reale apporto di indagine tecnica, di ampia diffusione (trascritta in ricorso, come detto), attraverso l'esame delle prove orali assunte in primo grado (nel quale il Tribunale aveva accolto la domanda dei ricorrenti) e della cartella clinica, con approdo conclusivo, sulla base di "dati che depongono per una esposizione di marcata entità alla sostanza cancerogena" del lavoratore (così la trascrizione al secondo capoverso di pg. 10 del ricorso), ad un esplicito ed inequivoco riconoscimento di "alta probabilità" del "rapporto causale tra esposizione ad asbesto e neoplasia per quanto attiene alla causa di morte del sig. P." (così la trascrizione al primo capoverso di pg. 11 del ricorso) ed infine, pur su dati, in mancanza del suo certificato necroscopico, non restituenti "elementi di certezza per poter indicare la causa della morte del soggetto", tuttavia non tali da precluderne la riconduzione "in termini di ipotesi ... più probabile come dovuta alla neoplasia" (così la trascrizione al penultimo capoverso di pg. 13 del ricorso);
3.5. appare evidente l'obiettiva impossibilità di individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione in assenza degli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, sulla sola base di un lacunoso e contraddittorio richiamo di una relazione di C.t.u., di ben più ampia e problematica indagine critica e pervenuta ad una conclusione di alta probabilità del nesso causale (in applicazione della regola corretta, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, di preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non": Cass. s.u. 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 8 luglio 2010, n. 16123; Cass. 3 gennaio 2017, n. 47; Cass. 27 settembre 2018, n. 23197; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2474), tra esposizione del lavoratore alla sostanza cancerogena e così pure tra insorgenza della patologia tumorale e decesso;
3.6. ricorre pertanto il vizio di nullità denunciato, come riduzione della motivazione al di sotto del "minimo costituzionale", sindacabile in sede di legittimità, secondo la novellazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., come anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, risultante dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia esaurendosi nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598);
3. il motivo scrutinato deve pertanto essere accolto, con assorbimento del secondo e del terzo, cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione;

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 9 giugno 2021