INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO


Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 28

Roma, 28 ottobre 2021


Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

 

Oggetto:
Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e relative Modalità di applicazione, in vigore dal 1° gennaio 2019. Istruzioni tecniche.

Quadro normativo
> Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 53 e 54.
> Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”, con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
> Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000: “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione” e successive modificazioni.
> Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”. Art. 1, comma 128.
> Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, comma 445.
> Decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Approvazione delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
> Circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9: “Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione”.
> Circolare Inail 11 gennaio 2019, n. 1: “Differimento dei termini per l’autoliquidazione 2019. Prime indicazioni”.

Premessa
A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività e le relative modalità di applicazione approvate con il decreto ministeriale del 27 febbraio 2019, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n.145.
Le novità della revisione tariffaria sono state esplicitate nelle guide illustrative delle tariffe dei premi 2019 pubblicate nel sito istituzionale¹ e nelle note di istruzioni trasmesse alle Strutture territoriali dal 2019 a oggi².
Le modalità di applicazione delle tariffe sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alle previgenti disposizioni del decreto ministeriale 12 dicembre 2000, a eccezione dell’introduzione del nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico basato non più sugli oneri economici sostenuti dall’Istituto ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze. Tale andamento è valutato con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso e non più alle singole voci di tariffa.
Sulla base dell’esperienza maturata nel tempo e del nuovo nomenclatore delle Tariffe, sono state inoltre predisposte le istruzioni tecniche³ che descrivono, per ciascuna gestione tariffaria, l’ambito applicativo dei dieci grandi gruppi in cui le lavorazioni sono aggregate per comparti produttivi o lavorativi omogenei.
Si illustrano le principali novità introdotte nelle Tariffe 2019⁴ rispetto alle previgenti Tariffe 2000⁵ e alcune considerazioni di carattere generale sul nuovo criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli da 19 a 25 delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi.

A. Tariffe dei premi 2019
Nelle quattro gestioni tariffarie Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività, previste dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 1⁶, le attività protette di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, articolati in gruppi, sottogruppi e voci.
L’aggiornamento tariffario in argomento ha portato alla ridefinizione di alcune lavorazioni già individuate nelle precedenti tariffe, all’aggregazione di altre lavorazioni già esistenti in un’unica voce di tariffa, all’eliminazione di alcuni cicli produttivi non più attuali, all’istituzione di nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse negli ultimi venti anni o in via di sviluppo, corrispondenti a nuove forme produttive o di erogazione di servizi.
Una novità importante ha interessato la gestione Terziario in cui, secondo la classificazione aziendale ai fini previdenziali e assistenziali prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrati i datori di lavoro che svolgono “attività commerciali”.
In tale gestione l’attività di vendita è stata inclusa nelle lavorazioni previste nei grandi gruppi 1, 2, 5, 7 e 8 e nei gruppi 6200, 6300 e 6500 del grande gruppo 6.
L’attività quindi che si compone di una parte commerciale e di una parte produttiva di manutenzione o di riparazione svolta nel medesimo luogo o in un’area dedicata o un locale annesso a quello in cui si svolge la vendita (es. laboratorio, officina, ecc.), è classificata in un unico riferimento tariffario, individuato nelle voci dei citati grandi gruppi o gruppi, cosiddette “di produzione”.
Nella vendita sono ricomprese le operazioni di cassa, le fasi di consegna presso i clienti, le operazioni di rifornimento e di magazzinaggio, nonché la vendita di prodotti anche non oggetto di lavorazioni.
Al di fuori di tali casi in cui il commercio e l’attività produttiva sono svolti congiuntamente con le modalità sopra descritte, se il datore di lavoro esercita un’attività complessa articolata in più lavorazioni la classificazione è effettuata applicando a ciascuna lavorazione la corrispondente voce di tariffa, come regolamentato dall’articolo 9, comma 4, delle modalità di applicazione delle tariffe (di seguito MAT 2019).
Si evidenzia che l’attività di vendita non è ricompresa nelle lavorazioni dei grandi gruppi 3, 4 e 9 e dei gruppi 6100 e 6400 della gestione terziario.

B. Istruzioni tecniche per l’applicazione delle Tariffe 2019
Le istruzioni tecniche (IT) per l'applicazione delle Tariffe presentano una parte generale che descrive i concetti informatori e un quadro analitico⁷ di ciascun grande gruppo, gruppo, sottogruppo e voce delle quattro gestioni tariffarie.
Nelle IT ogni riferimento tariffario è strutturato in:
I) un campo “ambito di applicazione” in cui sono descritte le caratteristiche della lavorazione (ciclo produttivo, modalità organizzative di lavoro, eventuali limitazioni, esclusioni od inclusioni, differenze con altre voci che possono creare dubbi classificativi);
II) un campo “box di confronto con le Tariffe 2000” in cui sono evidenziate le modifiche introdotte rispetto alle previgenti Tariffe dei premi di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2000;
III) per determinate lavorazioni, è presente il campo “box normativo” in cui è riportata la normativa d’interesse;
Infine le IT sono integrate dalle monografie relative alle seguenti attività⁸ trasversali a diversi grandi gruppi:
IV) costruzione degli infissi
V) restauro
VI) gestione dei rifiuti.
Nel campo “indicazioni provenienti dal riferimento superiore” sono esplicitate eventuali indicazioni come per esempio esclusioni o inclusioni contenute nei grandi gruppi, gruppi o sottogruppi a cui la voce appartiene.
Nelle istruzioni tecniche, infine, è stata utilizzata l’abbreviazione ₀₀ in carattere pedice per indicare una voce, un sottogruppo, un gruppo delle Tariffe 2000 (per esempio, voce 011400).
Si ritiene opportuno riepilogare di seguito le principali novità per ciascun grande gruppo, diffusamente illustrate nelle istruzioni tecniche.

Grande gruppo 1: lavorazioni agricole e alimentari. Allevamenti di animali
Nella gestione Industria è stato introdotto il nuovo gruppo 1300 per la “Piccola pesca marittima esercitata da pescatori autonomi o associati in cooperativa con natanti e imbarcazioni fino a 10 tonnellate di stazza lorda. Pesca in acque interne”, in cui sono ricomprese le eventuali attività di trasporto e commercializzazione di quanto pescato. Tali lavorazioni sono state quindi distinte, da un punto di vista tariffario, dalle lavorazioni di allevamento, mattazione e macellazione che continuano a essere previste, come nelle previgenti Tariffe dei premi, nel gruppo 1200.
Nelle gestioni Industria e Artigianato nella voce 1443 sono stati ricompresi tutti i molini (con trasporto meccanico e con trasporto pneumatico nella macinazione), i pastifici (a lavorazione meccanica non automatica e a lavorazione prevalentemente automatica), la produzione di pasta fresca (all’uovo e non).
La produzione di pasta fresca nella gestione Industria è stata inserita solo nella voce 1443; nella gestione Artigianato, invece, la medesima attività è stata prevista sia nella voce 1443 dei pastifici che nella voce 1444 relativa alla produzione di pane, prodotti da forno e pasticceria. Solo nella gestione Artigianato è stata introdotta la nuova voce 1446 per l’attività di produzione artigianale di pasta fresca ripiena (tortelli, tortelloni, ravioli, agnolotti, ecc.), pasta fresca non ripiena (per esempio, tagliatelle, quadretti, spaghetti alla chitarra), pasta al torchio (per esempio, passatelli) e pasta farcita (per esempio, lasagne, cannelloni). Condizione essenziale per l'applicabilità della nuova voce è che tutte le fasi di lavorazione della pasta siano svolte esclusivamente a mano, pur se è ammesso l'utilizzo di piccole attrezzature di lavoro quali impastatrici e sfogliatrici.
Nella gestione Terziario, le pasticcerie e le gelaterie sono state previste nell’ambito della ristorazione, sottogruppo 0210, unitamente alla torrefazione del caffè, attività in precedenza riferibili rispettivamente ai sottogruppi 1460 e 1470 delle Tariffe 2000.
Nelle gestioni Industria e Artigianato, la pasticceria è stata ricondotta nella voce 1444; conseguentemente il sottogruppo 1460, in cui nelle Tariffe 2000 era prevista tale attività, è stato circoscritto alla produzione e raffinazione degli zuccheri e prodotti dolciari (lavorazione del cacao e dei suoi semilavorati; alla produzione di caramelle di ogni tipologia; produzione di confetterie e di frutta secca pralinata/caramellata; ecc).
Nella gestione Industria è stata infine ricondotta nella voce 1452 “Produzione di alimenti conservati” la produzione di alimenti speciali (omogeneizzati e, in genere prodotti per l’infanzia; prodotti dietetici) precedentemente prevista nella voce 1472 delle Tariffe 2000.
Nel grande gruppo 1 delle Tariffe Industria e Artigianato è stato inoltre introdotto il nuovo gruppo 1500 “Conservazione, imballaggio e confezionamento (incluso
l’imbottigliamento) a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione, lavaggio, sezionamento. Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari. Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari”, differenziando così le lavorazioni effettuate su prodotti alimentari dalle attività dei magazzini per la custodia, conservazione e confezionamento di merci varie di cui al gruppo 9300.
Sono classificabili al nuovo gruppo 1500 per esempio, le attività a sé stanti di confezionamento e imballaggio di prodotti ortofrutticoli; frutta secca/essiccata/disidratata/candita (per esempio, mandorle, pistacchi, arachidi, uvetta, noci, fichi, datteri, e relativi mix; già essiccati, disidratati, canditi); farine/granelle e relativi mix (per esempio, di mandorle, di nocciole, di pistacchi); cereali essiccati/soffiati (per esempio, fiocchi d'avena, riso soffiato); legumi secchi (già essiccati); zucchero; insalate al taglio e macedonie di frutta.

Grande gruppo 2: chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia
Dal grande gruppo 2 delle gestioni Industria, Artigianato e Terziario è stata eliminata la preparazione di pelli e cuoi e di altri materiali di origine animale ricondotta nel grande gruppo 8.
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stato introdotto un riferimento esplicito al particolare ciclo produttivo delle salviette umidificate, con la nuova voce 2117 gestione Industria e nella voce 2112 gestione Artigianato, che prevede la produzione di articoli in tessuto non tessuto (TNT) e simili per la cura della persona, degli ambienti e degli animali arricchiti o umidificati con soluzioni detergenti, cosmetiche. Alle medesime voci è riferibile la produzione di pannolini, assorbenti igienici e simili, mentre è stata espressamente esclusa la produzione dei soli tessili per i quali si fa rinvio al grande gruppo 8.
Nella gestione terziario, alla voce 2110 Preparazione di prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici sono state espressamente previste le farmacie. La voce ricomprende sia i servizi di preparazione di farmaci galenici, sia l'attività di vendita all'interno della farmacia di prodotti farmaceutici, cosmetici, giocattoli e calzature ecc. La voce ricomprende inoltre le prestazioni di autoanalisi così come previste dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (prestazioni analitiche di prima istanza mediante l’utilizzo di dispositivi di auto diagnosi, gestiti direttamente dai clienti). Diversamente, l’erogazione di prestazioni sanitarie, tra cui la somministrazione dei vaccini anti SARS- CoV-2 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, ricade nella voce 0311.
Nella gestione Altre attività, è rimasta distinta la classificazione delle farmacie che per la vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (quali cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche) fa riferimento al gruppo 0100, e per le preparazioni galeniche svolte in farmacia al gruppo 2100.
L’attività di pirotecnica è stata spostata dal grande gruppo 0 “attività di intrattenimento e spettacolo” al grande gruppo 2, voce 2133 della gestione Industria e sottogruppo 2130 della gestione Artigianato, in considerazione del rischio connesso alla preparazione dei prodotti.
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stata istituita la nuova voce 2166 per l’attività di rigenerazione di toner e cartucce di inchiostro.
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stato istituito il nuovo sottogruppo 2180 dedicato ai cicli di lavorazione di rifiuti in materie plastiche e gomma destinati al riciclo, in particolare alla triturazione per la produzione di materie prime secondarie (MPS), compresa la selezione delle materie plastiche e della gomma, per esempio per tipologia, colore, dimensioni, ecc., come prima fase finalizzata alla successiva produzione di MPS. È stata esclusa la selezione dei rifiuti per i quali si fa riferimento al grande gruppo 0.
Nella sola gestione Industria è stata istituita la nuova voce 2192 per produzione di nanomateriali, per esempio grafeni e nanotubi di carbonio.
Gli studi fotografici, sviluppo e stampa di pellicole fotografiche e cinematografiche sono stati spostati dal grande gruppo 2 al grande gruppo 0 (voce 0513 Industria, 0510 Artigianato, 0517 Terziario e 0510 Altre Attività), considerando che nell’attuale ciclo tecnologico prevale l’uso di tecnologie digitali.
Per la sola gestione Industria nella voce 2162 è stato inserito un esplicito riferimento alla produzione di premiscelati per edilizia liquidi e in pasta (per esempio, intonaci, rasanti, malte, stucchi).
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stata istituita la nuova voce 2199 dedicata alla produzione di manufatti attraverso l’assemblaggio di elementi in materiali polimerici prodotti da terzi quando effettuata senza fasi tipiche della produzione di materie plastiche, (polimerizzazione, estrusione, stampaggio, ecc.).
La voce non comprende tuttavia la costruzione di manufatti prevista in altri riferimenti di tariffa.
Infine, nelle gestioni Industria e Artigianato è stato introdotto il nuovo sottogruppo 2300 per il confezionamento a sé stante di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e cosmetici.

Grande gruppo 3: lavori edili e di impiantistica civile e industriale
I riferimenti del grande gruppo 3 sono stati riformulati per ridurre la parcellizzazione della classificazione delle lavorazioni del comparto delle costruzioni edili.
Per esempio, al sottogruppo 3110 delle gestioni Industria e Artigianato sono confluiti i lavori di costruzione (sottogruppi 3110 e 3120 delle Tariffe 2000), il completamento e la finitura delle costruzioni (sottogruppo 3140 delle Tariffe 2000) e la demolizione (sottogruppo 3130 delle Tariffe 2000).
Per la gestione Artigianato, nel sottogruppo 3110 è confluita anche la voce 3160 delle Tariffe 2000 riferita a opere e lavori svolti promiscuamente la cui variabilità e temporaneità rendeva impossibile il riferimento esclusivo a due o più sottogruppi.
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stato creato uno specifico riferimento tariffario per i lavori di decoibentazione e bonifica di edifici, impianti e manufatti contenenti amianto (sottogruppo 3170) che si applica sia per interventi sugli edifici sia per quelli su impianti anche se eseguiti congiuntamente ad altre lavorazioni.
Nelle gestioni Industria e Artigianato sono esclusi dal gruppo 3600 la demolizione di macchinari e impianti, i lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto, i lavori di installazione di impianti che riguardano le centrali e impianti idroelettrici, l'installazione di macchinari per idrovore, la pulizia di macchinari e attrezzature all’interno di edifici civili, esercizi commerciali, di uffici anche ubicati in stabilimenti industriali, i lavori di pulitura delle superfici degli edifici effettuati con tecniche come la sabbiatura e l’attacco chimico.
Nelle voci che riguardano opere di scavo per linee e reti sono state inserite tecnologie nuove come le tecniche senza scavo ed eliminati riferimenti ormai obsoleti come per esempio, i telegrafi (vedi per esempio il sottogruppo 3230 o il gruppo 3400 della gestione Industria).
Le lavorazioni di impiantistica civile e industriale sono state ricondotte al gruppo 3600 in tutte le gestioni tariffarie. Al gruppo sono riferibili i lavori di installazione, manutenzione, rimozione (intesa come la disinstallazione) di macchinari e apparecchiature di ogni tipologia, impianti e parti di essi a servizio di stabilimenti industriali, edifici civili e commerciali, luoghi di culto, impianti sportivi e ogni altro sito con qualsiasi destinazione d’uso. Accanto alla pulizia di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali è stata prevista la lavorazione di sanificazione.
Nella gestione Terziario la pulizia e sanificazione di stabilimenti, officine, opifici ecc. sono da riferire alla voce 0424.
Si precisa che i lavori d’installazione di ogni macchinario di cui al gruppo 6300, sono sempre da riferire al gruppo 3600, anche nel caso in cui il macchinario sia installato dalla stessa ditta che lo ha costruito o riparato. Per esempio, sono riconducibili alla voce 6323 la costruzione e riparazione in officina di ascensori e montacarichi, mentre la loro installazione è da riferire al gruppo 3600, anche nel caso in cui sia eseguita dalla stessa ditta che li ha costruiti o riparati.
Nelle gestioni industria e artigianato sono state unificate nel grande gruppo 3 le lavorazioni di geologia applicata e geotecnica di supporto alle opere ingegneristiche, riconducendo i lavori di «trivellazione, sondaggi, carotaggi, prospezioni con macchine operatrici» per costruzioni precedentemente previsti al grande gruppo 7.

Grande gruppo 4: energia e comunicazioni, gas e liquidi combustibili
Nel grande gruppo 4 è stata espressamente ricompresa l’eventuale manutenzione degli impianti eseguita dalle stesse aziende che provvedono all’esercizio degli stessi.
I lavori di manutenzione eseguiti da ditte che non eserciscono gli impianti fanno invece riferimento al grande gruppo 3.
Nella gestione terziario, tutte le lavorazioni sono state aggregate in un unico riferimento tariffario, gruppo 4100, a eccezione della parte relativa a inceneritori e termovalorizzatori ora riferibili al grande gruppo 0, voce 0431.
Nella gestione terziario, la raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua precedentemente prevista al gruppo 4410 delle Tariffe 2000 è stata ricondotta alla voce 0433 “Raccolta, depurazione e distribuzione dell’acqua; servizi di depurazione delle acque di scarico”.

Grande gruppo 5: legno e affini
Nella voce 5121 delle gestioni Industria e Artigianato sono confluite le produzioni di ogni tipologia di pannello che nelle Tariffe 2000 erano presenti anche alle voci 5122 e 5124 per la gestione Industria e 5122, 5123 per la gestione Artigianato.
Nel gruppo 5200 è stata introdotta la nuova voce 5215 per la costruzione di mobili imbottiti completamente rivestiti (per esempio, divani, poltrone, letti ecc.), includendovi anche l’assemblaggio dei meccanismi elettromeccanici. La sola produzione delle parti in altro materiale e dei meccanismi va invece riferita alle voci corrispondenti dei GG2, GG6 e GG8.

Grande gruppo 6: metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti e apparecchi
Per il gruppo 6300 relativo alla costruzione, trasformazione e riparazione di macchine è stato confermato che il campo di applicazione è limitato ai soli lavori svolti nell’officina della stessa azienda produttrice.
Le attività svolte presso il cliente di installazione o montaggio, di riparazione o manutenzione, trovano invece corretta classificazione agli specifici riferimenti tariffari. Al riguardo, in tutte le gestioni, al gruppo 6300 è stato esplicitato che sono esclusi dalla lavorazione l’installazione e il montaggio in opera per i quali si fa rinvio al grande gruppo 3.
Diversa dal montaggio è la semplice posa in opera delle macchine, costruite o riparate che rientra nelle voci del gruppo 6300.
La posa in opera consiste essenzialmente nella consegna del bene che prevede alcune semplici, limitate e immediate operazioni quali, per esempio, il collegamento alla rete di alimentazione, il fissaggio a terra o a parete, l’eventuale collegamento allo scarico e il primo avviamento.
Al riguardo, si sottolinea che la posa in opera effettuata dal venditore (già classificato alle voci 0111/0116 della gestione terziario) rientra nel servizio di consegna ai clienti del bene acquistato ed è operazione espressamente prevista nel gruppo 0100.
È invece compresa nel gruppo 6300 la posa in opera effettuata dall’azienda produttrice classificata a una delle voci del gruppo 6300 o dall’azienda che effettua lavori di riparazione e manutenzione dei macchinari nei propri locali.
Non è configurabile come mera posa in opera la «messa in servizio» di un macchinario che comprende anche operazioni diverse come il collegamento anche ad altre utilities, quali, per esempio, l’impianto di aria compressa o di refrigerazione, o alla linea di alimentazione del materiale da lavorare o a quella di trasporto automatico del prodotto ad altri macchinari o allo stoccaggio, tramite nastri trasportatori, robot ecc.
Tale attività si qualifica, ai fini tariffari, come installazione del macchinario ed è riferibile alla voce 3600.
Allo stesso modo, le aziende specializzate nell’effettuare montaggi in opera e installazioni di macchine, apparecchiature e impianti prodotti o acquistati da terzi rientrano nel grande gruppo 3.
Sono classificabili invece alla voce 9121 le aziende la cui attività si sostanzia nel trasporto e consegna dei macchinari, come in caso di consegna degli elettrodomestici, pur effettuando la posa in opera degli stessi.

Grande gruppo 7: mineraria. Lavorazione e trasformazione di materiali non metalliferi e di rocce. Vetro
Per questo grande gruppo le maggiori modifiche riguardano la gestione Industria.
Dal grande gruppo 7 sono stati eliminati i lavori di «trivellazione, sondaggi, carotaggi, prospezioni con macchine operatrici» per costruzioni, ora riferibili al grande gruppo 3, gruppo 3500, con l’unica eccezione per le ricerche scientifiche e giacimentologiche che restano al grande gruppo 7, sottogruppo 7110.
L’ambito di applicazione del sottogruppo 7130 è stato ampliato per ricomprendere anche le ditte che operano, anche non essendo titolari della concessione, nei siti di coltivazione o di stoccaggio di giacimenti di idrocarburi o salini fornendo i servizi ausiliari allo sfruttamento.
È stata introdotta la nuova voce 7252 per la produzione di premiscelati in polvere per edilizia, distinguendola dalle lavorazioni meccaniche delle rocce di cui alla voce 7251.
Inoltre, sia per la gestione Industria che per la gestione Artigianato, il sottogruppo 7260 è stato aggiornato differenziando, ai fini classificativi, la segagione dei blocchi di cava per la produzione di lastre e altri semilavorati (voce 7261), dalle lavorazioni successive di produzione di manufatti a partire da lastre o altri semilavorati; lavorazione di lastre; lavorazione artistica di marmi e pietre ornamentali (voce 7262).
Al sottogruppo 7360 sono state esplicitamente previste le lavorazioni di trattamento per il recupero del vetro.

Grande gruppo 8: tessile. Pelli e cuoi
Nel grande gruppo 8 delle gestioni Industria, Artigianato e Terziario è stata ricondotta la lavorazione di pelli e cuoi e di altri materiali di origine animale precedentemente riferita al grande gruppo 2.
Nelle gestioni Industria e Artigianato è stata operata una semplificazione delle voci di produzione di filati e tessuti, focalizzando il sottogruppo 8110 sulla preparazione delle fibre, il sottogruppo 8120 sulla filatura, il sottogruppo 8130 sulla tessitura e riportando nel sottogruppo 8150 l’intero ciclo tessile di lavorazione completa di filatura e tessitura.
Nelle gestioni Industria e Artigianato la confezione tramite affidamento a terzi delle fasi di produzione o trasformazione di articoli di abbigliamento di cui al sottogruppo 8220 è stata espressamente estesa anche alle calzature e biancheria; tale lavorazione resta sempre caratterizzata dalle due fasi di gestione del magazzino dei prodotti finiti e di controllo qualità degli stessi, anche se non effettuate presso la stessa sede.

Grande gruppo 9: trasporti. carico e scarico, facchinaggio. Magazzinaggio
In tutte le gestioni tariffarie, al grande gruppo 9 è stata introdotta una netta separazione tra le attività di trasporto e le attività di magazzinaggio prevedendo espressamente al gruppo 9100 “Trasporti” l’esclusione della gestione del magazzino per lo smistamento delle merci da trasportare, riferibile al gruppo 9300.
In maniera speculare, dal gruppo 9300 “Attività di magazzini per la custodia e conservazione delle merci” è stato escluso il trasporto di cui al gruppo 9100.
Di conseguenza, se un datore di lavoro esercita sia l’attività di trasporto delle merci, sia l’attività dei magazzini per la custodia e la conservazione delle merci, si configura un’attività complessa, articolata nelle operazioni di trasporto da classificare alle voci del gruppo 9100 e nell’attività dei magazzini da classificare al gruppo 9300.
Si precisa che le operazioni di trasporto svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste per l’approvvigionamento delle merci, per il rifornimento e la consegna ai clienti, continuano a trovare riferimento classificativo alla lavorazione principale, in continuità con i precedenti e consolidati indirizzi.
Per esempio, il servizio di consegna ai clienti di gelati effettuato con proprio personale da un’impresa di produzione di gelati della gestione Industria classificata alla voce 1444, comprendente anche la vendita al minuto, è da considerarsi operazione complementare alla lavorazione principale.
Si sottolinea che il trasporto per la consegna della merce ai clienti è stato esplicitamente previsto nella declaratoria del gruppo 0100 della gestione Terziario “Commercio, compresi l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa”.
La classificazione dell’attività principale a una delle voci previste nel sottogruppo 0100 comprende quindi automaticamente anche il servizio di consegna ai clienti (oltre che l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio e le operazioni di cassa).
In tutte le gestioni tariffarie, nel sottogruppo 9120 è stata superata la distinzione tra trasporto effettuato con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio e quello effettuato con altri veicoli a motore.
Alla voce 9121 sono classificabili quindi i trasporti di merci su strada effettuati con qualunque veicolo, quali per esempio: motocarri, autovetture, autocarri, motrici con rimorchi o semirimorchi ecc., fatta eccezione della consegna in ambito urbano di merci svolta con l’ausilio di cicli, motocicli e assimilabili (non autoveicoli, autocarri e simili), che trova classificazione alla voce 0721.
È stata superata la distinzione tra magazzini, con e senza attrezzature meccaniche e termiche riconducendo entrambe le lavorazioni, precedentemente previste alle voci 9311 e 9312 delle Tariffe 2000, nel gruppo con tasso 9300.
Si precisa che al gruppo 9300 “attività dei magazzini per la custodia e conservazione delle merci” è riconducibile l’organizzazione e gestione completa del magazzino delle merci, compresi gli accessi ai locali magazzino e l’organizzazione del lavoro, che è distinta dall’attività facchinaggio che consiste nella sola prestazione di manodopera per la movimentazione delle merci.
Non rientrano in tale gruppo i magazzini di prodotti alimentari che eseguono l’attività di conservazione, confezionamento e imballaggio previsti al nuovo gruppo 1500 e i magazzini di confezionamento di prodotti farmaceutici riferibili al nuovo gruppo 2300. Va sottolineato che il confezionamento è considerato parte dell'attività di magazzino ma non comprende altre lavorazioni sui prodotti, quali trasformazioni chimiche, lavorazioni meccaniche o miscelazioni ove queste lavorazioni sono presenti occorre fare riferimento ai rispettivi gruppi classificativi; viceversa sono incluse attività come il lavaggio, la pesatura, l'imballaggio, il travaso, l'imbottigliamento, ecc.
Con riferimento all’attività di carico, scarico, facchinaggio nei porti, è stata istituita nelle gestioni Industria e terziario la nuova voce 9233 “Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito”.
Sono escluse dalla voce 9233 le fasi riguardanti direttamente il carico e lo scarico delle navi a bordo e sottobordo, riferibili alla voce 9210 per carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofilotranviarie, marittime e negli aeroporti e alla voce 9220 carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio.
L’esercizio dei bacini di carenaggio, precedentemente previsto alla voce 9141 delle Tariffe 2000, è stato ricondotto alla voce 6422.
Il recupero navi e i lavori subacquei in genere, precedentemente previsti alla voce 9142 delle Tariffe 2000, sono stati riferiti al sottogruppo 3260 di nuova istituzione.

Grande gruppo 0: commercio, servizi e attività varie
Nella gestione terziario, nel gruppo 0100 “Commercio” sono stati espressamente ricompresi l’eventuale confezionamento, le operazioni di rifornimento e magazzinaggio, il servizio di consegna ai clienti, le operazioni di cassa.
Come esplicitato al precedente paragrafo A, in tutti i grandi gruppi della gestione terziario, a esclusione dei GG 3, 4, 9 e dei gruppi 6100 e 6400, l’attività di vendita è stata ricondotta nel riferimento tariffario dell’attività produttiva effettuata congiuntamente.
In tutte le gestioni tariffarie, è stata superata la precedente distinzione tra il commercio al dettaglio e il commercio all’ingrosso in favore del nuovo criterio che differenzia il commercio in base alle attrezzature utilizzate (con o senza attrezzature motorizzate di movimentazione merci).
Nella gestione terziario sono stati individuati nuovi riferimenti specifici per gli esercizi commerciali della grande distribuzione quali gli ipermercati e i supermercati (voce 0113), i grandi magazzini (voce 0114) e altri esercizi caratterizzati da una vasta gamma di prodotti venduti e servizi offerti sugli stessi quali le ferramenta, fai da te, ecc. (voce 0119).
In tutte le gestioni tariffarie, sono state distinte in due differenti riferimenti tariffari le attività di vendita di autoveicoli e vendita di carburanti. Per esempio, nella gestione Industria alla voce 0114 è classificabile la sola attività di vendita e rimessaggio di autoveicoli e imbarcazioni, mentre l’attività di vendita di carburanti, che precedentemente era prevista nella stessa voce 0114 delle Tariffe 2000, è stata invece ricondotta alla voce 0118 di nuova istituzione.
Nella gestione terziario è stato istituito il sottogruppo 0120 per l’attività degli informatori scientifici del farmaco e degli agenti e rappresentanti di commercio compresa l’eventuale vendita diretta; nelle altre gestioni tariffarie, la medesima attività è stata riferita alla voce 0723.
In tutte le gestioni tariffarie è stata superata la distinzione tra “bar e altri esercizi con servizio cucina” e “bar senza ristorazione” in favore di un unico riferimento tariffario che ricomprende entrambe le attività.
Per la gestione Terziario tale riferimento unico è costituito dal sottogruppo 0210 che prevede Ristoranti, trattorie, pizzerie, anche da asporto, al taglio e con somministrazione. Birrerie. Bar; torrefazione del caffè; pasticcerie e gelaterie; paninoteche; creperie; enoteche con somministrazione; rosticcerie, friggitorie. Ristorazione in self-service; mense e servizi di fornitura di pasti preparati, tavola calda compreso l’eventuale servizio di bar. Fast food. Servizi di catering. Compreso l’eventuale servizio di consegna a domicilio.
Al riguardo, si evidenzia che in tale sottogruppo 0210 della gestione Terziario sono state ricondotte anche le attività di pasticcerie/gelaterie e di torrefazione del caffè, rispettivamente previste nelle Tariffe 2000 ai sottogruppi 1460 e 1470.
In continuità con la voce 0211 delle Tariffe 2000 e con le relative istruzioni tecniche, mense e servizi di fornitura di pasti preparati in generale non possono essere considerate quali operazioni complementari/sussidiarie⁹.
Fa eccezione l’attività delle mense svolta dal personale dipendente dagli istituti scolastici che invece è da considerare operazione sussidiaria dell’attività di istruzione scolastica in quanto concorre alla realizzazione delle finalità delle scuole¹°.
Nella gestione Terziario, alla voce 0221 sono state ricondotte le attività di “Alberghi, pensioni, residence e motel, Bed & Breakfast, affittacamere, pensioni e strutture ricettive in genere. Villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, villaggi-albergo e simili. Campeggi e aree attrezzate per camper”, caratterizzate da lavorazioni diverse ma legate all’accoglienza della clientela. In tale voce sono espressamente inclusi gli eventuali servizi annessi di ristorazione, sportivi, di animazione e balneazione.
L’attività degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate, precedentemente prevista nello stesso riferimento dei villaggi turistici e campeggi (voce 0213 delle Tariffe 2000), è stata ricondotta invece alla voce 0222 della gestione terziario. In tale voce sono espressamente inclusi gli eventuali servizi annessi svolti simultaneamente di ristorazione, di animazione e sportivi.
Nella gestione Terziario, l’attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, è classificabile alla voce 0224 che comprende anche gli eventuali servizi interni di bar.
Nella gestione Terziario è stata superata la differenziazione ai fini classificativi tra l’erogazione di prestazioni sanitarie e l’erogazione di prestazioni assistenziali, riunendo entrambe in unico riferimento classificativo, voce 0311.
In tutte le gestioni tariffarie, è stata eliminata la distinzione tra piccole e grandi pulizie riconducendo alle voci 0411 Industria, 0411 Artigianato, 0421 Terziario e 0410 Altre Attività delle Tariffe 2019 sia le attività di pulizia e sanificazione in genere (nelle Tariffe 2000 riferite alla voce 0411), che i servizi di piccola e quotidiana pulizia quali la spazzatura dei pavimenti, la spolveratura degli arredi, la pulizia dei bagni ecc. (nelle Tariffe 2000 riferiti alla voce 0721).
Nella gestione Terziario sono state introdotte la voce 0424 per i servizi servizi effettuati a sé stante di pulizia e sanificazione di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere (nelle Tariffe 2000 riferiti al sottogruppo 3620) e la voce 0425 per la pulitura di pareti esterne di edifici (per esempio, con processi di sabbiatura o attacchi chimici).
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti che interessa diversi grandi gruppi, nelle gestioni Industria e Artigianato sono stati istituiti il sottogruppo 2180 per la lavorazione di rifiuti in materie plastiche e gomma con produzione di granuli, fiocchi, scaglie, ecc., la voce 6293 per la demolizione e preparazione finalizzata al riciclaggio di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e la voce 0423 per l’esercizio di impianti per la selezione e la preparazione per il riciclaggio di rifiuti da imballaggi in metallo, plastica, legno carta.
Nelle gestioni Industria e Artigianato, per il recupero e trattamento dei rifiuti continuano a trovare applicazione le voci 2111 per il trattamento e il recupero di prodotti chimici, 6292 l’attività di demolizione di macchinari, apparecchiature e attrezzature metalliche e di rottamazione con riduzione dimensionale, 8110 per la rigenerazione di lana, cotone e altre fibre tessili, 0421 per la nettezza urbana e il trattamento di rifiuti Solidi Urbani (RSU).
Nella gestione Industria, sono stati evidenziati alcuni trattamenti di recupero rifiuti quali la distillazione e raffinazione di oli minerali anche esausti (voce 2145), i trattamenti di recupero del vetro (sottogruppo 7360), le isole ecologiche (voce 0421).
Nella gestione Terziario, la declaratoria della voce 0431 comprende il trattamento dei rifiuti solidi urbani (esercizio di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani, comprese le eventuali fasi di biossidazione e compostaggio) e la selezione di rifiuti (Esercizio di impianti di raccolta e cernita di rifiuti da avviare a trattamento o smaltimento compreso l’eventuale stoccaggio, escluse le attività di cui al sottogruppo 6290).
In tutte le gestioni tariffarie pertinenti, l’attività degli studi fotografici, sviluppo e stampe di pellicole fotografiche e cinematografiche, compresa l’eventuale stampa su supporti diversi, è stata spostata dal grande gruppo 2 “Chimica” al grande gruppo 0, sottogruppo 0500, considerando che nell’attuale ciclo della lavorazione prevale l’uso di tecnologie digitali.
Nella gestione terziario e altre attività, sono state introdotte nuove voci (rispettivamente 0614 e 0615) per l’attività di asilo nido e ludoteche per i bambini da zero a tre anni mentre nella sola gestione terziario è stata introdotta la voce 0615 per le scuole di guida (escluse quelle di volo).
In tutte le gestioni tariffarie è stato introdotto uno specifico riferimento per i lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.
In particolare, al sottogruppo 0650 delle gestioni Industria e Artigianato e alla voce 0617 delle gestioni Terziario e Altre Attività sono riferibili i lavori socialmente utili o ai fini di utilità sociale svolti da lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, finanziati con risorse del Fondo sociale europeo per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, fondi statali o regionali.
In tutte le gestioni tariffarie è stato introdotto un nuovo riferimento tariffario (sottogruppo 0640 per le gestioni Industria e Artigianato e voce 0616 per le gestioni Terziario e Altre Attività) per l’attività di corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili, gestiti da un ente di istruzione e formazione professionale o un soggetto a esso assimilabile che comportano la partecipazione alle lavorazioni assicurate dall’azienda.
Per ente di formazione si intende un organismo che svolge come suo compito principale la formazione professionale e che, oltre a essere promotore del progetto formativo, assume a suo carico l'onere assicurativo per l’erogazione di corsi, l’attivazione di percorsi di orientamento professionale, l’organizzazione di attività di tirocinio, favorendo l'inserimento lavorativo e/o sociale.
Se invece il soggetto assicurante è un’azienda o comunque non un organismo che svolge attività formativa professionale, in linea con le precedenti istruzioni applicative delle Tariffe 2000, il tirocinio è classificato alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale svolta dal tirocinante, sia per le attività pratiche sia per quelle teoriche.
In tutte le gestioni tariffarie, è stata prevista la nuova voce 0726 per l’attività dei centri di elaborazione dati, la realizzazione di software e siti web, comprese l’assistenza software e l’eventuale assistenza hardware eseguita congiuntamente, anche svolte presso terzi, nonché l’attività delle agenzie di comunicazione esclusi i servizi di pubblicità (per i quali occorre riferirsi ai riferimenti specifici).
Le suddette lavorazioni sono state quindi distinte, ai fini tariffari, dall’attività d’ufficio di tipo amministrativo di cui alla voce 0722.
È stato inoltre modificato l’ambito di applicazione della voce 0722 Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici, ricomprendendo nella stessa voce l’attività d’ufficio e gli spostamenti verso altri uffici effettuati con un veicolo personalmente condotto.
L’attività d’ufficio con spostamenti sistematici in cantieri, opifici e simili è invece riferibile alla voce 0723, e non alla voce 0722.
La voce 0723 è applicabile, per esempio, al personale tecnico che effettua accessi presso i reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione quali per esempio quelle effettuate dall’assistente contrario, le attività ispettive, le verifiche progettuali, lo stato di avanzamento lavori, la scelta delle materie prime, la verifica delle lavorazioni commissionate.
Non possono essere ricondotte alla 0723 le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione compresa la diretta gestione della stessa, come per esempio quella effettuata da capi reparto, capi cantiere, direttore di cantiere ecc.
In tutte le gestioni tariffarie è stato esplicitato alla voce 0721 il servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili.

C. Modalità di applicazione delle Tariffe (MAT 2019)
Le modalità di applicazione delle tariffe approvate con decreto ministeriale 27 febbraio 2019 hanno riprodotto le disposizioni delle precedenti modalità approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 (di seguito MAT 2000).
La principale novità ha riguardato l’introduzione dei nuovi criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso medio in relazione all’andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) dopo i primi due anni di attività.
Sono confermati pertanto gli indirizzi sinora seguiti dall’Istituto diffusi con la circolare 11 febbraio 2002, n. 9¹¹, a eccezione delle modalità di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico per cui si rinvia al successivo paragrafo E.
Le disposizioni delle MAT 2019 sono state riarticolate in dieci capi in relazione alla materia trattata.
Per esempio, al capo II, rubricato “Inquadramento”, sono stati disciplinati sia i criteri di inquadramento nelle gestioni tariffarie (articoli 4 e 5), in precedenza previsti dagli articoli 2 e 3 delle MAT 2000, che la variazione dell’inquadramento e la rettifica dello stesso (articoli 6, 7 e 8), in precedenza regolamentate dagli articoli 11, 14 e 15 delle MAT 2000, conservando il medesimo testo normativo.
Essendo invariata la disciplina continuano ad applicarsi i paragrafi 2, 5 e 6 della circolare 11 febbraio 2002, n. 9, salvo che per le modalità di rideterminazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico per cui si rinvia al paragrafo E, punti 1 e 2.
Allo stesso modo, al capo III, rubricato “Classificazione”, sono stati disciplinati i criteri di classificazione delle lavorazioni (articolo 9), in precedenza previsti dagli articoli da 4 a 7 delle MAT 2000; nell’ambito del medesimo capo è stata regolamentata la variazione della classificazione delle lavorazioni e la rettifica della stessa (articoli 10, 11 e 12), in precedenza prevista agli articoli 11, 16 e 17 delle MAT 2000.
Essendo invariato il contenuto delle disposizioni, continuano ad applicarsi i paragrafi 3, 5 e 7 della citata circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9, salvo che per le modalità di rideterminazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico per cui si rinvia al paragrafo E, punti 3-5.

D. Criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico
Le MAT 2019 hanno introdotto un sistema di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività assolutamente innovativo rispetto alle previgenti disposizioni delle MAT 2000.
La prima importante novità, esplicitata al comma 1 dell’articolo 19, ha riguardato l’osservazione dell’andamento infortunistico della PAT nel suo complesso, ossia di tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori, comprese quelle cessate nel triennio di osservazione e quelle che non hanno ancora maturato un biennio di anzianità.
La percentuale di riduzione o di aumento del premio viene conseguentemente applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa attive della PAT nell’anno di riferimento.
Tale criterio ha superato le previgenti disposizioni degli articoli 19 e 20 delle MAT 2000 secondo cui l’andamento infortunistico era osservato in relazione alla singola lavorazione assicurata e l’oscillazione del tasso medio era applicata solo alla corrispondente voce di tariffa.
Per valutare la sinistrosità di una PAT, la disciplina dell’articolo 20, comma 1, delle MAT 2019 prende in considerazione gli eventi lesivi avvenuti e definiti nel periodo di osservazione e le retribuzioni imponibili denunciate per tutte le lavorazioni assicurate nella PAT nel medesimo periodo.
Il periodo di osservazione è costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM).
La valutazione degli eventi lesivi è stata impostata in relazione alla gravità degli stessi, superando la previgente disciplina basata sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzare il relativo evento.
Tale gravità è misurata da un indice (GLE) che esprime le giornate lavorative perse in caso di inabilità temporanea o le giornate lavorative equivalenti in caso di inabilità permanente.
Acquistano così significato in termini di oscillazione del tasso medio i fenomeni infortunistici gravi come gli eventi mortali accaduti a soggetti privi di superstiti, che nelle previgenti disposizioni erano senza conseguenze dal punto di vista assicurativo.
In tale ottica, l'evento mortale con o senza costituzione di rendita a superstiti viene equiparato a un evento con grado di inabilità permanente pari a 100.
Dal calcolo della gravità degli eventi continuano a essere esclusi gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi a carico dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti.
Non devono essere computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico i casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), secondo le disposizioni dell’articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27¹².
In linea con le logiche del nuovo criterio di calcolo dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico, gli oneri effettivamente recuperati dall’Istituto in seguito ad azione di surroga o regresso non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.
In tal senso l’articolo 20 comma 2, prevede che “sono esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail. Sono incluse, invece, nel computo le giornate lavorative equivalenti relative ad eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail”.
Tale disposizione supera la precedente disciplina dell’articolo 22, comma 3, delle MAT 2000 secondo cui erano esclusi dal computo dell’oscillazione per andamento infortunistico “gli oneri effettivamente recuperati dall’Inail in seguito ad azione di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato”.
Pertanto, a partire dal tasso applicabile per l’anno 2019 non deve essere effettuato alcun ricalcolo del tasso applicabile in presenza di eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere da quanto effettivamente recuperato.
La rideterminazione dell’oscillazione del tasso deve invece essere operata in seguito ad azione di surroga, qualora sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, con esclusione in toto degli eventi lesivi a prescindere dagli oneri recuperati (vedi paragrafo F).

D 1. Parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico
I nuovi parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico e le relative modalità di determinazione sono elencati all’articolo 2, comma 1, del capo I delle MAT 2019, rubricato “disposizioni generali”.
Per il primo triennio di applicazione delle Tariffe dei premi (2019-2021), i valori degli ISM (Indici di Sinistrosità Medi), del GLEG (Giornate Lavorative Equivalenti per Grado) e del limite minimo di significatività sono stati adottati con la determina presidenziale 3 aprile 2019, n.93, pubblicata sul portale istituzionale dell’Istituto.
Tali valori sono rideterminati o confermati decorso un triennio di applicazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, delle medesime MAT.

D 2. Tasso applicabile
L'Inail comunica ogni anno con modalità telematica gli elementi per il calcolo del tasso applicabile (modello 20 SM), ai sensi dell’articolo 22 delle MAT 2019, per ogni posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il soggetto assicurante e pubblica nel sito istituzionale i valori degli ISM, dei limiti minimi di significatività per ciascuna voce di tariffa delle gestioni tariffarie, delle GLEG e delle retribuzioni medie giornaliere per grande gruppo e anno di riferimento.
Il tasso applicabile della voce di tariffa è quello risultante aggiungendo o sottraendo al tasso medio di tariffa della voce l'aliquota di oscillazione, determinata secondo i criteri di cui agli articoli 19 e 20 delle MAT.
L’oscillazione sarà favorevole con l’applicazione di un’aliquota in bonus per ISAR minore di zero o sfavorevole con un’aliquota in malus per ISAR maggiore di zero, tenuto conto della dimensione aziendale, individuata dal parametro dei lavoratori-anno del triennio della PAT.
Il valore dell’ISAR, indice di sinistrosità aziendale riproporzionato, è dato dal confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni aziendali assicurate, calcolata dall’indice di sinistrosità aziendale (ISA), e la sinistrosità media nazionale delle medesime lavorazioni, calcolata dall’indice di sinistrosità medio ponderato (ISMp)¹³.
Le aliquote in bonus o in malus, individuate rispettivamente nelle tabelle A e B dell’articolo 20 delle MAT 2019, si applicano se almeno una voce di tariffa della PAT raggiunge la soglia del limite minimo di significatività, calcolata per ogni singola voce di tariffa e gestione tariffaria.
Nel caso in cui nessuna voce della PAT risulti significativa rispetto al relativo limite minimo di significatività, l’aliquota di oscillazione è determinata secondo i parametri individuati ai commi da 8 a 12 dello stesso articolo 20 delle MAT 2019, in funzione del numero dei lavoratori-anno, della presenza di eventi lesivi e del valore (ISAR).

E. Rideterminazione del tasso applicabile
Le variazioni del tasso applicabile conseguenti a modifiche degli elementi di calcolo dello stesso, sopravvenute rispetto all’annuale comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM), devono essere comunicate al datore di lavoro con le medesime modalità telematiche di cui all’articolo 22 delle MAT 2019.
Il ricalcolo dell’oscillazione del tasso deve essere effettuato dalla Sede con la funzionalità “Simulazione tassi” per i tassi applicabili fino all’anno 2018 e con la nuova funzionalità “Simulazione tassi 2019” a partire dall’anno-tasso 2019¹⁴.
Nei seguenti paragrafi, si illustrano le casiste in cui deve essere rideterminata l’oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

E.1 Rideterminazione dell’oscillazione per variazione dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie
La disciplina della variazione dell’inquadramento nella gestione tariffaria, regolamentata dall’articolo 6, comma 5, primo periodo, delle MAT 2019, prevede la determinazione dell’oscillazione del tasso medio sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni.
Si applica il tasso medio corrispondente alle voci di tariffa in cui sono assicurate le lavorazioni della PAT, dalla decorrenza della variazione e fino al completamento del biennio, se:
a) il nuovo inquadramento è determinato da una effettiva variazione dell’attività esercitata e ha comportato la modifica della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT.
b) il nuovo inquadramento ha comportato una modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT (per esempio alcune lavorazioni sono cessate, nuove lavorazioni sono state assicurate, altre già assicurate non hanno subito alcuna variazione) e la lavorazione che è rimasta invariata non ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione.
Tale disciplina non si applica nei casi di variazione dell’inquadramento nella gestione tariffaria senza modifica dell’attività in precedenza assicurata, regolamentati dall’articolo 6, comma 5, secondo periodo.
La variazione dell’inquadramento in un’altra gestione tariffaria per la stessa attività assicurata da oltre un biennio determina infatti un’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, calcolata in base alla corretta gestione tariffaria e all’esperienza statistica pregressa nel triennio di osservazione.
La condizione di cui all’articolo 6, comma 5, secondo periodo, si verifica quando:
c) il nuovo inquadramento tariffario non ha comportato alcuna modifica delle lavorazioni assicurate con la PAT.
d) il nuovo inquadramento ha comportato solo una modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate con la PAT (per esempio alcune lavorazioni sono cessate, nuove lavorazioni sono state assicurate, altre già assicurate non hanno subito alcuna variazione), e la lavorazione che è rimasta invariata ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione dell’inquadramento.

E.2 Rideterminazione dell’oscillazione per rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie
L’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico deve essere rideterminata in caso di rettifica dell’inquadramento tariffario, d’ufficio o su domanda del datore di lavoro, secondo la disciplina prevista rispettivamente dall’articolo 7, comma 5, e dall’articolo 8, comma 5.
L’assenza di modifica della lavorazione assicurata, anche se in precedenza classificata a un’errata gestione tariffaria, comporta la rideterminazione del tasso applicabile in considerazione dell’esperienza statistica pregressa della PAT e della corretta gestione tariffaria nel triennio di osservazione.
Ai fini del calcolo del biennio di anzianità della PAT, si considera la decorrenza dell’attività, non assumendo rilevanza l’intervenuta rettifica dell’inquadramento.

E.3 Rideterminazione dell’oscillazione per variazione della classificazione delle lavorazioni
La variazione della classificazione delle lavorazioni, regolamentata dall’articolo 10, comma 2, primo periodo, delle MAT 2019, comporta l’applicazione del tasso medio della voce di tariffa corrispondente alla nuova lavorazione, dalla decorrenza della variazione fino al completamento del biennio di attività.
Tale condizione si verifica se la variazione ha comportato:
a) la modifica della classificazione per tutte le lavorazioni assicurate nella PAT;
b) la modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT (per esempio alcune lavorazioni sono cessate, nuove lavorazioni sono state assicurate, altre già assicurate non hanno subito alcuna variazione) e la lavorazione che è rimasta invariata non ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione.
A decorrere dalla variazione, il tasso medio di tariffa è applicato a tutte le voci della PAT non essendo per nessuna voce maturato il biennio di attività prescritto per l’oscillazione per andamento infortunistico.
Completato il primo biennio della nuova attività, ossia decorso un biennio dalla data in cui è intervenuta la variazione, l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della PAT deve essere determinata tenendo conto solo degli elementi relativi alla nuova classificazione, senza considerare la precedente esperienza statistica pregressa per andamento infortunistico.
Si tiene conto invece dell'esperienza statistica pregressa ai fini della rideterminazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico qualora per almeno una lavorazione non è intervenuta una classificazione diversa da quella applicata in precedenza, come disciplinato dall’articolo 10, comma 2, secondo periodo.
Tale condizione si verifica se la variazione della classificazione delle lavorazioni assicurate è parziale (per esempio alcune lavorazioni sono cessate, nuove lavorazioni sono state assicurate, altre già assicurate non hanno subito alcuna variazione) e la lavorazione che è rimasta invariata ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione.
Si precisa che può comportare una rideterminazione del tasso applicabile anche l’inserimento di una nuova voce di tariffa o la cessazione di una o più lavorazioni della PAT in quanto gli eventi infortunistici e i dati retributivi del triennio di osservazione concorrono a determinare le giornate lavorative equivalenti (GLE) e i lavoratori/anno totali della PAT.

E.4 Rideterminazione dell’oscillazione per rettifica della classificazione delle lavorazioni
L’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico in caso di rettifica della classificazione delle lavorazioni tariffarie è disciplinata dall’articolo 11, comma 3 e dall’articolo 12, comma 3.
Essendo rimasta immutata nel tempo la lavorazione effettivamente svolta dall’azienda, l’oscillazione per andamento infortunistico sul tasso medio nazionale relativo alla voce individuata in sede di rettifica deve essere rideterminata tenendo conto dell’esperienza statistica pregressa nel triennio di osservazione.
La novità della nuova disciplina, come già esplicitato, risiede nell’osservazione della PAT, ossia della sinistrosità di tutte le lavorazioni classificate nelle voci di tariffa della PAT.
Il ricalcolo del tasso applicabile deve essere effettuato sia quando il provvedimento di rettifica decorre dalla data in cui l'esatta classificazione doveva essere applicata, sia nelle ipotesi in cui il provvedimento ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro o dell’accertamento d’ufficio.

E.5 Rideterminazione dell’oscillazione per rettifica della classificazione delle lavorazioni per errori nella migrazione
La medesima rideterminazione dell’oscillazione del tasso medio di cui al precedente paragrafo E 4 deve essere effettuata nelle ipotesi di rettifica della classificazione delle lavorazioni conseguente a errori nella migrazione dei classificativi operata a seguito dell’entrata in vigore delle Tariffe 2019.
Tali ipotesi ricadono dell’ambito di applicazione della disciplina degli articoli 11 e 12 delle MAT¹⁵.

E.6 Rideterminazione dell’oscillazione per errori nel computo degli eventi infortunistici definiti
La rideterminazione del tasso applicabile deve essere effettuata anche nelle ipotesi di rettifica di un errore nella definizione degli eventi infortunistici registrati nel triennio di osservazione.
Tale ipotesi ricorre, per esempio, in presenza di erronea imputazione di un infortunio a una PAT in luogo di un’altra PAT, di erronea imputazione alla polizza dipendenti di un infortunio occorso a un artigiano, di un infortunio in itinere oppure l’erronea imputazione di un infortunio-malattia causato da coronavirus (SARS- CoV-2).

E.7 Rideterminazione dell’oscillazione in seguito ad azione di surroga
Al momento del riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale, l’Inail provvede al caricamento degli eventi lesivi sul bilancio infortunistico della lavorazione assicurata nella PAT (posizione assicurativa territoriale), in termini di giornate lavorative equivalenti.
L’evento definito incide nei primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM). Per esempio, un evento occorso e definito nell’anno 2018 incide nell’osservazione dell’andamento infortunistico per il tasso applicabile dell’anno 2020 (periodo di osservazione 2016-2018), dell’anno 2021 (periodo di osservazione 2017-2019), dell’anno 2022 (periodo di osservazione 2018-2020).
Qualora, successivamente alla comunicazione del tasso applicabile (20SM), per l’evento definito nel triennio di osservazione risulta accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro in seguito ad azione di surroga, l’Istituto deve rideterminare il tasso applicabile escludendo dal calcolo dell’oscillazione del tasso le giornate lavorative equivalenti relative all’evento.
È il caso per esempio di eventi infortunistici da circolazione stradale, da trasporto di persone, da proprietà di edifici crollati in tutto o in parte, o in caso di aggressioni o rapine in cui l’identità del terzo responsabile rimane ignota, pur essendo certa la sua responsabilità.
Sono equiparati alle surroghe gli eventi lesivi per i quali sia stata accertata una quota parte di responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro e una quota parte di responsabilità del datore di lavoro (cd ipotesi miste di surroga e regresso).
Anche in tali casi quindi deve essere effettuato il ricalcolo del tasso applicabile, escludendo l’evento in toto, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail.
Diversamente, non deve essere effettuato alcun ricalcolo del tasso applicabile in presenza di eventi lesivi per i quali in seguito ad azione di regresso sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, anche in caso di eventuale recupero degli oneri.
Si precisa che il ricalcolo dell’oscillazione del tasso applicabile per le annualità fino all’anno-tasso 2018 dovrà essere effettuato ai sensi dell’articolo 22, comma 3, delle modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, escludendo gli oneri effettivamente recuperati in seguito ad azione di rivalsa (surroga e regresso), fino a concorrenza di quanto caricato.
La rideterminazione del tasso applicabile deve essere effettuata anche nelle ipotesi di un’erronea esclusione di un evento dal computo delle giornate lavorative equivalenti della PAT, come per esempio se è ancora in corso l’accertamento della responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro in seguito a un’azione di surroga.

F. Rideterminazione dell’oscillazione in caso di unificazione di PAT con la stessa sede dei lavori
La rideterminazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico deve essere effettuata anche in caso di unificazione di più PAT che hanno la stessa sede dei lavori e la stessa gestione tariffaria in una PAT già esistente o di nuova istituzione.
Poiché il nuovo tasso applicabile potrebbe risultare sia più favorevole sia più sfavorevole al datore di lavoro, il provvedimento di variazione deve decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione della richiesta inoltrata dalla ditta o alla data di comunicazione del provvedimento adottato d’ufficio.
Le PAT unificate dovranno essere conseguentemente cessate al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di decorrenza del provvedimento di variazione.
Previo utilizzo dell’apposita funzione di “Aggancio” prevista in procedura GRA, gli eventi infortunistici e le retribuzioni imponibili delle PAT cessate “unificate” saranno presi in considerazione per il calcolo dell’oscillazione del tasso della PAT “unificante”.
Si ricorda l’importanza di istituire nuove PAT solo per nuove sedi di lavoro posto che per effetto dei nuovi criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso l’erronea apertura di una PAT comporta un erroneo calcolo dell’oscillazione.
A prescindere dalla modulistica utilizzata dal datore di lavoro, quindi, la denuncia di una nuova lavorazione effettuata presso la sede dei lavori di una PAT già esistente deve comportare l’attivazione della corrispondente voce di tariffa nell’ambito della medesima PAT.

G. Riduzione del tasso medio per prevenzione
La disciplina della riduzione del tasso medio per prevenzione regolamentata dall’articolo 23 delle MAT 2019 ha assorbito le disposizioni precedentemente previste negli articoli 19, 20 e 24 delle MAT 2000.
La sostanziale novità risiede nella riduzione per prevenzione nel primo biennio di attività che è subordinata all’attuazione di interventi migliorativi ulteriori rispetto alla mera osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro¹⁶, in conformità alla riduzione dopo il primo biennio di attività.
È stato uniformato il termine di presentazione della domanda di riduzione al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, superando il previgente termine previsto dall’articolo 20 delle MAT 2000 secondo cui nei primi due anni di attività la domanda poteva essere presentata in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio.
In concreto, a prescindere dall’anzianità dell’attività (nel primo biennio o oltre), il riconoscimento della riduzione è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti:
• osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda, riferibile all’azienda nel suo complesso (non alle sole PAT oggetto della domanda);
• attuazione di interventi migliorativi individuati dall’Istituto nell’anno precedente quello di presentazione della domanda, supportata da idonea documentazione appositamente predefinita dall’Istituto e prodotta dalla ditta unitamente alla domanda;
• regolarità contributiva verificata secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
La riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per l’anno di riferimento della domanda e ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda, superando le previgenti disposizioni dell’articolo 20 delle MAT 2000 secondo cui la misura della riduzione applicata restava in vigore fino al completamento del primo biennio di attività.
In coerenza con l’oscillazione del tasso per andamento infortunistico disciplinata dagli articoli 19 e 20 delle MAT 2019, anche la riduzione per prevenzione è applicata nella stessa misura alle voci di tariffa della PAT.
La misura della riduzione nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT è determinata nella misura fissa dell’otto per cento, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, delle MAT 2019.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, nella misura prevista dall’articolo 23, comma 6.
L’anzianità del biennio di attività è determinata secondo i medesimi criteri dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico.
In particolare, è considerata con anzianità maggiore del biennio, la PAT che ha almeno una voce di tariffa con 364 giorni di assicurazione, nei primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM) ed è attiva nell’anno-tasso di riferimento.
È sufficiente, dunque, che almeno una voce soddisfi tale condizione affinché a tutte le voci della PAT, comprese quelle con anzianità minore del biennio, sia applicata la stessa aliquota di riduzione in ragione dei lavoratori-anno della PAT.

H. Sede Inail competente alla gestione del rapporto assicurativo
Nelle disposizioni del capo IV, rubricato “adempimenti del datore di lavoro”, articolo 13, comma 4, è stato formalizzato il principio dell’individuazione della competenza della Sede Inail in relazione all’ubicazione della sede legale dell’azienda.
Tale criterio è in linea con le modalità di indirizzamento automatico delle denunce e delle istanze già operative nei servizi online dell’Istituto della Sede Inail, tenuto conto anche dell’obbligo di utilizzo esclusivo del canale telematico nei rapporti tra le imprese e l’Istituto¹⁷.
Il nuovo criterio di competenza non modifica le attuali modalità organizzative di lavoro, restando ferma la possibilità per ciascuna Sede Inail di operare in procedura GRA a prescindere dalla competenza territoriale, come in caso di liquidazione di verbali ispettivi aventi a oggetto una PAT con sede dei lavori diversa dalla sede legale della ditta.

I. Modalità telematica per la presentazione delle denunce e per la comunicazione dei provvedimenti
Le MAT 2019 hanno inoltre formalizzato l’uso esclusivo delle modalità telematiche nei rapporti tra le imprese e l’Istituto sia per la presentazione delle denunce obbligatorie e delle istanze da parte del datore di lavoro, che per la comunicazione dei provvedimenti emessi dall’Istituto, già obbligatorio in seguito all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011.

L. Cessazione delle PAT ponderate
A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono state cessate le PAT ponderate, originariamente istituite secondo le modalità di applicazione della tariffa approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988, articoli 8, 9, 10, comma 2, e 11.
In tali PAT alle lavorazioni assicurate era stato applicato un tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi attribuibili alle singole lavorazioni in ragione delle presumibili retribuzioni afferenti a ciascuna di esse.
Il capo X, rubricato disposizioni transitorie, ha uniformato tali casistiche ai criteri di classificazione delle attività complesse di cui all’articolo 9, comma 4, delle MAT applicando il tasso medio della voce di tariffa corrispondente a ciascuna lavorazione, eventualmente ridotto o aumentato per effetto dell’oscillazione per andamento infortunistico.
Si raccomanda la puntuale osservanza dei criteri illustrati nelle istruzioni tecniche al fine di garantire un’appropriata classificazione delle attività svolte dall’azienda, assicurandone l’omogeneità sul territorio nazionale, e una corretta valutazione economica del rischio.

 

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¹ www.inail.it sezione assicurazione/premio-assicurativo/tariffe-dei-premi- “Guide” e “FAQ”.
² Note Direzione centrale rapporto assicurativo 19 aprile 2019, protocollo 6502; 12 luglio 2019, protocollo 10661; nota 10 settembre 2019, protocollo 13134.
³ Allegato 1.
Tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 27 febbraio 2019.
Tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 1 “Ambito di applicazione delle gestioni”
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas e acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e integrazioni;
c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali e artistiche: per le relative attività ausiliarie;
d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n.88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all'articolo 1 del testo unico.
Allegati 1 e 2.
Allegati 3, 4, 5.
Le istruzioni tecniche delle Tariffe dei premi decreto ministeriale 12 dicembre 2000 per la voce 0211 (gestioni Industria e Artigianato) prevedevano “nella nuova voce 0211 sono state inserite le attività di fornitura di alloggio, pasti e bevande svolte nelle foresterie, mense e spacci aziendali con servizio di cucine ecc. l’introduzione dell’esplicito riferimento tariffario comporta che tali attività non possano essere mai considerate quali operazioni complementari e/o sussidiarie”.
¹° Nota della Direzione centrale Rischi Ufficio Tariffe del 15 giugno 2012, protocollo 3790 Scuole o Istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. Addetti alla sorveglianza e operatori scolastici. Indirizzo classificativo.
¹¹ Circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9: Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione.
¹² Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, articolo 42 Disposizioni Inail, comma 2: Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
¹³ L’articolo 2, comma 1, delle MAT esplicita alla lettera l) il calcolo dell’Indice di Sinistrosità Aziendale della PAT (ISA), dato dal rapporto tra il numero di GLE, calcolato sul complesso degli eventi lesivi della PAT, avvenuti e definiti nel periodo di osservazione per l’oscillazione, e i lavoratori-anno del triennio della PAT.
Alla lettera m) è illustrato il calcolo dell’Indice di Sinistrosità Medio ponderato (ISMp) che costituisce il termine di confronto per ISA ed è la media ponderata degli ISM di ciascuna voce di tariffa della PAT. La ponderazione è eseguita con i pesi dati dai lavoratori-anno del triennio della voce di tariffa della PAT.
Alla lettera n) è esposto il calcolo dell’Indice sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR), dato dalla differenza tra l’indice di sinistrosità aziendale (ISA) e l’indice di sinistrosità media ponderato (ISMp), rapportata al valore dello stesso ISMp.
¹⁴ Nota DCRA 14 settembre 2020, protocollo 10705, “Rideterminazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Rilascio applicazione Simulazione tassi 2019 aggiornata”.
¹⁵ Nota 14 ottobre 2020, protocollo 11963 “Rettifica della classificazione delle lavorazioni in caso di erroneo aggiornamento della classificazione a seguito dell’entrata in vigore delle Tariffe dei premi 2019”.
¹⁶ Nota 12 luglio 2019, protocollo 10662” Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico Nuova funzionalità Simulazione tassi 2019”.
¹⁷ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011: Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

 

Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello


Allegati: 5