Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 ottobre 2021, n. 30847 - Infortunio sul lavoro. Unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro tra due società


 

Presidente: NEGRI DELLA TORRE PAOLO Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 29/10/2021
 

Rilevato che

1. con sentenza n. 180/2018 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a G.P. in data 1.8.2007 e condannato S. s.r.l. e E. in liquidazione s.r.l. alla reintegrazione del G.P. nel posto di lavoro e nelle mansioni in precedenza espletate, condannando le società appellate al pagamento di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita ed alle retribuzioni omesse dal licenziamento, con detrazione dell'aliunde perceptum; accertata la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. delle società appellate in relazione all'infortunio patito dal G.P. in data 8.6.2004, e quantificato nella misura del 15% il danno all'integrità psico-fisica, ha condannato le società al pagamento in favore del lavoratore della somma di € 20.736, 38 di cui € 1. 728,00 per inabilità temporanea, oltre interessi.
2. per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha ritenuto la esistenza di un unico centro di imputazione tra le società S., formale datrice di lavoro del G.P. e E. s.r.l. , l'assenza di prova delle ragioni alla base del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso al G.P.;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S. s.r.l. sulla base di tre motivi.,.; G.P. ha resistito con tempestivo controricorso; E. s.r.l. non ha svolto attività difensiva ;
4. S. s.r.l. e G.P. hanno ciascuno depositato memoria ai sensi dell'art 380 bis .1. cod. proc. civ.;
 

Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2086 cod. civ., violazione dell'art. 2697 cod. civ., violazione degli artt. 1344 e 1414 cod. civ,. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, censurando sotto vari profili l'accertamento relativo alla unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro rappresentato dalle società S. ed E.; tale affermazione- sostiene - non era stata ancorata ai parametri normativamente rilevanti a tal fine, rappresentati dall'unicità della struttura organizzativa e produttiva, dall'integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese ed il correlativo interesse comune, dalla esistenza di un coordinamento tecnico amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo nell'ambito del quale confluivano le diverse attività delle singole imprese;
2. con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 300/1970 come novellato dall'art. 1 legge n. 108/1990, censura la sentenza impugnata per avere condannato le società oltre che al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento ad un'ulteriore indennità risarcitoria non contemplata da alcuna specifica previsione;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218 e 2087 cod. civ., dell'art. 2735 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la statuizione di condanna al risarcimento del danno. Contesta in primo luogo le modalità del verificarsi dell'infortunio quale ricostruito in sentenza, modalità che assume in contrasto con le emergenze della prova documentale e orale e con la natura di confessione stragiudiziale ex art. 2735 cod. civ. delle dichiarazioni rese dal G.P. in sede di ricovero presso struttura ospedaliera ed in sede di anamnesi riferita al proprio medico curante;

4. il primo motivo di ricorso è fondato;

4.1. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che al di là dell'aspetto formale siano in concreto ravvisabili: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. n. 19023/2017, n. 13809/2017, n. 26346/2016, n. 3482/2013, n.11107/2006, 11033/2000);
4.2. i parametri ai quali la sentenza impugnata ha ancorata la verifica dell'esistenza in concreto di un unico centro di imputazione non sono coerenti con tali indicazioni posto che la Corte di merito si è limitata a fare riferimento alla sostanziale identità di attività svolte dalle due società, alla iscrizione, avvenuta nel medesimo giorno, nel Registro delle imprese, alla coincidenza della sede legale, alla titolarità di un'unica utenza telefonica, dal possesso di parte delle quote di S. da parte dell'Amministratore unico di E., elementi questi di natura formale che non sono rivelatori dell'unicità di struttura organizzativa tra le due realtà societarie e, tanto meno, dell'utilizzazione promiscua da parte delle stesse del lavoratore G.P.; né tale utilizzazione appare desumibile dall'affermazione del teste B. - valorizzata dal giudice di appello- secondo il quale poteva capitare che i dipendenti delle due società potevano lavorare insieme per alcune attività in quanto la situazione evocata, " lavorare insieme", non è significativa del fatto che la prestazione del G.P. era resa indifferenziatamente in favore dell'una o dell'altra società o che vi fosse un'unica catena di comando alla quale il G.P. doveva fare riferimento nell'esecuzione della prestazione;
4.3. in base alle considerazioni che precedono si impone l'accoglimento con rinvio del primo motivo per una rivalutazione degli elementi di fatto alla stregua dei richiamati parametri normativi;
5. l'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del secondo motivo;
6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza con le ragioni della decisione;
6.1. la sentenza impugnata nel ricostruire le modalità dell'infortunio occorso al lavoratore si è limitata ad escludere la natura accidentale della caduta senza formulare una precisa ricostruzione della dinamica dell'accaduto; ha infatti evidenziato che secondo alcune deposizioni testimoniali il G.P. era caduto da una scala sulla quale era salito per effettuare alcune saldature mentre secondo altre l'infortunio era avvenuto a causa della caduta di una lamiera assicurata da una catena che si era rotta e che la dinamica del dedotto infortunio era stata confermata dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado (sentenza, pag. 7); quindi dalla sentenza non emerge in alcun modo l'adesione alla tesi che l'infortunio fosse derivato dalla caduta della lamiera in relazione alla quale vengono formulate le critiche di parte ricorrente; in ogni caso, il giudice di appello ha dimostrato di ritenere la natura di infortunio sul lavoro dell'accaduto e tale affermazione non risulta validamente contrastata dall'odierna ricorrente dal generico rilievo che "non essendo stata provata la dinamica dell'infortunio non risultano in alcun modo individuabili le asserite inadempienze della parte datoriale";
7. in base alle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata nella parte relativa all'accertamento dell'unico centro di imputazione tra le due società, con rinvio ad altro giudice di secondo grado al quale è demandato il regolamento delle spese di lite del giudizio di cassazione;
 

P.Q.M.



La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo, accoglie il primo assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Roma, 11 febbraio 2021