Categoria: Cassazione penale
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L'infortunio è avvenuto all'interno di un'area aziendale in cui l'imputato era legale rappresentante e responsabile della sicurezza, allorquando il dipendente B.A. eseguiva l'operazione di carico di un prefabbricato su un'autocarro.
E' incontroverso che nel mentre il B. manovrava, stando ai comandi, una gru oleodinamica montata su un autocarro cui era agganciato il prefabbricato che stava sollevando, il carico entrava in contatto con i cavi dell'alta tensione che attraversava l'area stessa ad un'altezza da terra di mt. 10,50, con una scarica elettrica che fulminò l'operaio.

 

 


Gli addebiti mossi al Q., e riscontrati dal primo e dal secondo giudice, sono stati quello di non aver valutato, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, il rischio di contatto tra i cavi di alta tensione e le funi metalliche utilizzate per la movimentazione dei box mediante la gru, di non aver eliminato tale rischio mediante l'interramento della linea elettrica o l'innalzamento della stessa; di non aver disposto una sufficiente illuminazione del piazzale ed una organizzazione delle modalità di carico tale da evitare che, nella movimentazione dei prefabbricati, il braccio della gru dovesse avvicinarsi all'alta tensione; di aver omesso di elaborare per l'area in questione il documento di valutazione dei rischi.

 

Ricorre in Cassazione - Respinto.

 

E' pacifico che nella circostanza il B. non fu in grado di tenere sotto controllo il pericolo e la sentenza della Corte di appello espressamente da atto di ciò, riportando il comportamento tenuto ad una distrazione o ad un errore involontario, in ogni caso alla colpa, ma escludendo, come già si è detto, una condotta azzardata, di sfida al pericolo, interruttiva del nesso di causalità.

 

"E' al riguardo opportuno ricordare che il principio secondo cui il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo - è assolutamente corretto e conforme alla costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte.
Esiste infatti in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti che la migliore tecnica consente per garantire la sicurezza degli impianti o macchinar utilizzati ma anche di adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità. Nella specie, e si perviene così anche all'ultimo motivo di ricorso, la colpa del datore di lavoro è stata ravvisata nella violazione dell'art. 2087 c.c., correttamente interpretato dal giudice di appello nel senso che tale disposizione impone al medesimo di fare tutto il possibile per eliminare dai luoghi di lavoro i rischi esistenti, almeno fin dove l'esperienza e la tecnica glielo consentano."

 

"Nella specie dunque il Q. non poteva limitarsi a richiedere ai lavoratori di tenere sotto controllo il rischio rappresentato dalla presenza della linea elettrica, ma doveva porre in essere concrete misure volte ad evitare l'interferenza della stessa con i lavori svolti, vuoi organizzando il lavoro all'interno del cantiere in modo tale da evitare l'interferenza, vuoi attivandosi per ottenere lo spostamento o l'interramento della linea (peraltro disposto dopo l'incidente), vuoi esercitando una costante ed effettiva vigilanza sull'attività posta in essere tale da garantire il lavoratore contro i rischi della sua stessa distrazione o imprudenza."


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente

Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere

Dott. LICARI Carlo - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) Q.C. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1847/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 07/02/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo;

Udito il difensore Avv. CARLONI Riccardo del Foro di Viareggio.

FattoDiritto

Con sentenza del Tribunale di Viterbo del 14.2.2007, Q. C. è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di 4 mesi di reclusione.
Il Tribunale dichiarava estinte per intervenuta prescrizione le contravvenzioni alla normativa antinfortunistica.
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza salvo che per la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria determinata in 4.500,00 Euro.

L'infortunio è avvenuto il (OMISSIS) all'interno dell'area aziendale della (OMISSIS), di cui l'imputato era legale rappresentante e responsabile della sicurezza, nel mentre il dipendente B.A. eseguiva l'operazione di carico di un prefabbricato su un'autocarro. E' incontroverso che nel mentre il B. manovrava, stando ai comandi, una gru oleodinamica montata su un autocarro cui era agganciato il prefabbricato che stava sollevando, il carico entrava in contatto con i cavi dell'alta tensione che attraversava l'area stessa ad un'altezza da terra di mt. 10,50, con una scarica elettrica che fulminò l'operaio.
Gli addebiti mossi al Q., e riscontrati dal primo giudice, sono stati quello di non aver valutato, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, il rischio di contatto tra i cavi di alta tensione e le funi metalliche utilizzate per la movimentazione dei box mediante la gru, di non aver eliminato tale rischio mediante l'interramento della linea elettrica o l'innalzamento della stessa; di non aver disposto una sufficiente illuminazione del piazzale ed una organizzazione delle modalità di carico tale da evitare che, nella movimentazione dei prefabbricati, il braccio della gru dovesse avvicinarsi all'alta tensione; di aver omesso di elaborare per l'area in questione il documento di valutazione dei rischi.

La Corte di appello, adita dall'imputato, confermava il giudizio di responsabilità escludendo in particolare che l'incidente potesse ritenersi causato da una manovra abnorme del lavoratore e ribadendo l'esistenza della colpa del datore di lavoro per la oggettiva situazione di rischio nella quale si svolgeva l'attività in questione, colpa che ricollegava alla violazione dell'art. 2087 c.c..

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato.
 
Con un primo motivo di ricorso si sostiene che l'incidente è avvenuto a causa di un "madornale" errore del B. che, dopo aver agganciato il prefabbricato, invece di abbassare il carico per passare sotto i fili dell'alta tensione, lo ha invece alzato, così andandoli ad urtare; tale errore, secondo la tesi difensiva, emerge chiaramente dalla ricostruzione della vicenda effettuata dai tecnici durante il dibattimento ed in particolare dalla deposizione del teste N., autista dell'autocarro su cui si doveva caricare il prefabbricato, travisata dalla Corte di appello; infatti tale teste aveva riferito di aver aiutato da terra a disporre il box in squadra e ciò significa che egli aveva aiutato con le mani a "guidare" il box evitando che urtasse gli altri presenti nella zona; ciò significa che il box è stato sollevato a circa due metri da terra (come peraltro espressamente riferito dallo stesso N.); e, aggiungendo ai due metri di altezza, l'altezza del box (2 mt. e 70) e la lunghezza dei cavi utilizzati (3 mt.), si arriva alla misura di 7,70 mt., ben al disotto dei 10,50 metri da terra a cui correva il filo elettrico; se il B. avesse soltanto abbassato il carico per collocarlo sulla gru, l'incidente non si sarebbe verificato; risulta pertanto evidente che vi fu una manovra anomala da parte sua che, invece di abbassare la grulla l'ha alzata.
 
Con un secondo motivo si sostiene la mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la mancata considerazione degli altri profili di colpa che, con l'atto di appello, si erano evidenziati nella condotta del lavoratore e consistenti nell'utilizzo di fasce lunghe (e non di quelle Corte) per compiere l'operazione, nell'aver appoggiato la mano sinistra sullo stabilizzatore anzichè mantenerle entrambe sulle manopole di plastica che lo avrebbero protetto contro una eventuale scarica elettrica; nel posizionarsi proprio sotto la linea elettrica, cioè in una zona interdetta alla manovra.

Il terzo motivo propone censure attinenti il difetto di motivazione circa il profilo della omessa valutazione del rischio nel documento di sicurezza, rispetto al quale si fa notar come il Q., secondo quanto pacificamente emerso dal dibattimento, avesse dato precise istruzioni, distribuendo anche un apposito opuscolo, affinchè gli operai si tenessero a cinque metri dai cavi elettrici.

Con il quarto motivo di ricorso si contesta la correttezza del riferimento all'art. 2087 c.c. nel ritenere la responsabilità dell'imputato per la mancata eliminazione del rischio da contatto con i fili elettrici; si sostiene che l'art. 2087 c.c. è utilizzabile solo ove manchi una specifica norma precauzionale, nella specie esistente atteso che "come risulta dalla deposizione del teste P., ispettore AUSL, riportata a pag. 10 dell'atto di appello, la linea elettrica aveva un'altezza superiore a quella indicata dal D.M. ... un metro in più".
Inoltre l'art. 2087 c.c. non può essere interpretato come norma che impone sempre e comunque l'eliminazione totale della fonte di rischio essendo evidentemente ciò incompatibile con quelle attività, come quella in esame, che sono caratterizzate da un rischio consentito e tipizzato dall'ordinamento, fronteggiabile con il rispetto delle norme e direttive impartite dal datore di lavoro, nella specie violate, alcune volontariamente ed altre involontariamente, dal B..

Il ricorso non merita accoglimento risultando in parte infondati ed in parte inammissibili i motivi proposti.

Deve in primo luogo osservarsi che non può essere dichiarata la prescrizione del contestato reato, come sollecitato nel corso della discussione orale, dal momento che nel computo di tale termine, che, calcolato ex art. 157 c.p., comma 1, n. 4 (essendo state concesse le attenuanti generiche con carattere di prevalenza), nel testo precedente alla riforma di cui alla L. n. 251 del 2005, scadrebbe il 28.5.2009, vanno aggiunti i periodi di sospensione dovuti a rinvio del dibattimento per impedimento della parte o del suo difensore ed in particolare quello dal 3.2.2006 al 29.9.2006 disposto in primo grado per l'impedimento dei difensori dell'imputato.

Tanto premesso, occorre ricordare che la Corte di appello, rispondendo ad analoghe censure mosse in quella sede, ha escluso che l'imputato abbia deliberatamente allungato il braccio della gru dopo aver agganciato il prefabbricato.

Con il primo motivo di ricorso si contesta tale ricostruzione del fatto sostenendo che vi è stato invece un comportamento abnorme da parte del lavoratore, che per un madornale errore avrebbe alzato il carico, invece di abbassarlo, comportamento atto ad interrompere il nesso di causalità.

Tale motivo, ancorato ad una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata dai giudici di merito è inammissibile in quanto volto ad introdurre in questa sede il vizio di travisamento del fatto, vizio che, anche dopo la riforma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, non è consentito dedurre in Cassazione, stante la preclusione per il giudice di legittimità' di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
E' invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato, vizio quest'ultimo che, però, assolutamente non sussiste atteso che - come lo stesso ricorso mette in luce - ciò di cui ci si duole è che il giudice non abbia bene interpretato le dichiarazioni del teste e non abbia correttamente ricostruito i fatti.
Nemmeno sussiste la pretesa illogicità della sentenza laddove la stessa richiama la testimonianza N. secondo cui egli aiutò con le mani il collega a disporre il box in squadra di modo che l'altezza massima della gru doveva essere inferiore a quella dei fili dell'alta tensione; traendone la conseguenza - secondo il ricorrente - che allora vi è stato il volontario, successivo allungamento del braccio da parte del B..
Al riguardo può osservarsi che del tutto logica è la spiegazione fornita dalla Corte di appello per escludere che vi sia stato un volontario e repentino allungamento del braccio nel corso della manovra; secondo la Corte infatti il braccio della gru era fin dall'inizio di una certa lunghezza, necessaria per raggiungere ed agganciare, all'interno del piazzale ingombro anche di altro materiale, il prefabbricato da spostare e tale lunghezza venne mantenuta in tutta la manovra, con un errore del lavoratore consistente unicamente nel non aver abbassato tale braccio per passare sotto i fili dell'alta tensione.
Una tale ricostruzione non è affatto logicamente in contrasto con l'affermazione del teste N. secondo cui egli aiutò con le mani a disporre il box in squadra, atteso che tale collaborazione da parte del collega si pone evidentemente nel momento iniziale della manovra stessa, quello dell'aggancio, laddove successivamente era necessario raddrizzare il braccio per completare l'operazione e l'urto con i fili dell'alta tensione avvenne in questa fase.

Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso con cui si deduce che la Corte di appello non ha fornito sufficiente motivazione su altri profili di colpa ravvisabili nel comportamento del lavoratore, può osservarsi che, a differenza di quanto in esso sostenuto, la Corte di appello ha preso in esame le varie censure formulate per escluderne la fondatezza o la rilevanza.
Quanto all'uso delle fasce lunghe, la Corte ha infatti osservato (pag. 3) che anche ammesso che le osservazioni formulate con l'appello fossero fondate (e cioè anche ammesso che le fasce Corte fossero più idonee al lavoro da svolgere) "il B. avrebbe fatto una scelta imperfetta ma non determinante per l'infortunio, giacchè anche con le ipotetiche fasce lunghe l'operazione di carico del prefabbricato poteva essere effettuata senza rischio". Quanto all'appoggio della mano sinistra sullo stabilizzatore, la Corte (pag. 4) ha osservato come neppure la difesa abbia saputo indicare una qualche regola che imponga di tenere le mani fisse sulle manopole delle leve di comando.
Quanto alla posizione della gru la Corte (pag. 5) ha precisato che dalle foto in atti risultava che nel piazzale lo spazio libero nel cui ambito poteva essere posizionato l'autocarro con la gru era piuttosto esiguo e tutto latitante la linea elettrica.
Neppure colgono nel segno le censure attinenti alla ritenuta ininfluenza della pacifica informazione e istruzione fornita dal datore di lavoro agli operai che dovevano guidare la gru circa l'esistenza del pericolo rappresentato dai fili elettrici e la necessità di tenersi alla distanza di 5 metri.
E' pacifico infatti che la circostanza fosse ben nota ai lavoratori, tanto più che il B. prestava la sua opera per la ditta Q. da molti anni, sia pure con mansioni che prevedevano l'uso di una gru con braccio più corto mentre solo da qualche mese aveva iniziato ad usare il braccio lungo, per impratichirsene in vista del pensionamento del collega che in precedenza lo aveva usato in modo esclusivo; egli era anche stato descritto dal datore di lavoro come un operaio attento e responsabile.
E' altrettanto pacifico che nella circostanza il B. non fu in grado di tenere sotto controllo tale pericolo e la sentenza della Corte di appello espressamente da atto di ciò, riportando il comportamento tenuto ad una distrazione o ad un errore involontario, in ogni caso alla colpa, ma escludendo, come già si è detto, una condotta azzardata, di sfida al pericolo, interruttiva del nesso di causalità.
Tale valutazione, peraltro neppure espressamente contestata con i motivi di ricorso ma che deve comunque essere evidenziata in quanto costituisce il nucleo essenziale della ritenuta responsabilità, è assolutamente condivisibile.
E' al riguardo opportuno ricordare che il principio secondo cui il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest'ultimo - è assolutamente corretto e conforme alla costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte.
Esiste infatti in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti che la migliore tecnica consente per garantire la sicurezza degli impianti o macchinar utilizzati ma anche di adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità. Nella specie, e si perviene così anche all'ultimo motivo di ricorso, la colpa del datore di lavoro è stata ravvisata nella violazione dell'art. 2087 c.c., correttamente interpretato dal giudice di appello nel senso che tale disposizione impone al medesimo di fare tutto il possibile per eliminare dai luoghi di lavoro i rischi esistenti, almeno fin dove l'esperienza e la tecnica glielo consentano.

In particolare la Corte di appello ha messo in luce, con osservazioni che questa Corte interamente condivide, che vi è una netta differenza tra la situazione in cui occasionalmente si deve usare una gru mobile in prossimità di linee elettriche e la situazione in cui la linea elettrica sia interna ad un ambiente di lavoro.
Secondo la Corte di appello nel primo caso può essere, in generale, considerata tutela idonea quella consistente nel far rispettare da parte del datore di lavoro le distanze di sicurezza normativamente previste; nel secondo caso questa stessa misura non può ritenersi sufficiente; allorchè la linea elettrica corra, come nella specie, all'interno di un ambiente destinato con continuità allo svolgimento di attività lavorativa, l'imprenditore, secondo la Corte di appello, è tenuta, a norma dell'art. 2087 c.c. che impone di adottare tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori, ad eliminare del tutto il rischio e dunque a far interrare la linea elettrica oppure a non consentire che il lavoro si svolga con delle gru che possano attingere quella linea.
L'affermazione può essere condivisa, quanto meno nel senso che non può andare esente da colpa l'imprenditore che, svolgendo la propria abituale attività in un luogo oggettivamente pericoloso, non ponga in essere ogni tipo di comportamento atto a contenere il rischio stesso.
Come già questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. 4' sentenza n. 7661 del 17/11/2005 ud. Rv. 233396) nelle attività pericolose consentite, poichè la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito.
Nella specie dunque il Q. non poteva limitarsi a richiedere ai lavoratori di tenere sotto controllo il rischio rappresentato dalla presenza della linea elettrica, ma doveva porre in essere concrete misure volte ad evitare l'interferenza della stessa con i lavori svolti, vuoi organizzando il lavoro all'interno del cantiere in modo tale da evitare l'interferenza, vuoi attivandosi per ottenere lo spostamento o l'interramento della linea (peraltro disposto dopo l'incidente), vuoi esercitando una costante ed effettiva vigilanza sull'attività posta in essere tale da garantire il lavoratore contro i rischi della sua stessa distrazione o imprudenza.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009