Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale, 2 novembre 2021, n. 921
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 876 del 12.10.2021
B.U.R. 3 novembre 2021, n. 43 - n.s. 1


La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”, disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell’Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell’articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell’andamento epidemiologico.
L’allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 876 del 12.10.2021.
Con l’approssimarsi della stagione invernale, si ritiene necessario emanare alcune misure specifiche per lo svolgimento in sicurezza dei tradizionali mercatini di Natale che si svolgono in Alto Adige.
I mercatini di Natale, infatti, per la loro capacità attrattiva e cadenza annuale sono eventi di tipo fieristico, e pertanto, nel rispetto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, necessitano di misure di sicurezza specifiche.
Si ritiene, inoltre, opportuno, al fine di coordinare nel modo più funzionale possibile i requisiti previsti per le varie attività, inserire alcune specificazioni riguardo ad alcune attività extrascolastiche delle alunne e degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
Vista l’esigenza di aggiornare le regole vigenti, si ritiene necessario approvare le modifiche all’allegato A indicate nell’allegato alla presente delibera.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera

a voti unanimi legalmente espressi
l’approvazione delle accluse modifiche all’Allegato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Allegato
Modifiche all’allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 876 del 12.10.2021.

II.C. Certificazioni verdi
Al punto 3 è aggiunto il seguente periodo:
In alternativa al predetto test sul posto, alle alunne e agli alunni delle scuole della Provincia che partecipano allo screening volontario di cui al punto 1) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 30 del 3 settembre 2021 e seguenti è consentito l’accesso alle prove di cori e bande anche previa esibizione di un’attestazione da parte dell’insegnante o della scuola circa la partecipazione allo screening volontario.

In seguito al capo II.O. viene inserito il seguente capo II.Q.
II.Q. Misure specifiche per i Mercatini di Natale
1. Le seguenti misure si applicano a tutti i mercatini di Natale, comunque denominati, con più di cinque stand, e alle attività che si svolgono nel luogo in cui i mercatini stessi si trovano.
2. Per l’accesso all’area del Mercato di Natale è obbligatorio il possesso della certificazione verde di cui al capo II.C.
La certificazione verde deve essere esibita nei punti di controllo distribuiti nelle vicinanze dei Mercatini di Natale. Dietro presentazione di una certificazione verde valida, verrà rilasciato un braccialetto monouso che permetterà l'accesso al Mercato di Natale e che sarà valido solo per il giorno stesso dell’emissione.
Gli organizzatori effettueranno, in aggiunta, controlli a campione.
3. Ove possibile, sono garantiti dei corridoi per il passaggio delle persone che intendono attraversare la piazza o la via dedicata al Mercatino di Natale senza fermarsi, e che pertanto non sono soggette all’obbligo di presentare una certificazione verde.
4. Per il consumo di cibi e bevande all’interno dell'area del mercato, è obbligatoria la certificazione verde sotto forma di braccialetto di cui al punto 1.
Quest’ultimo deve essere controllato dagli operatori dello stand prima del consumo.
Si applicano, inoltre, le misure per la ristorazione di cui al capo II.D. In aggiunta a queste sussiste l’obbligo di presentazione della certificazione verde anche all’aperto e anche al bancone.
5. Trovano in ogni caso applicazione le regole generali di igiene di cui ai capi I e II.
6. Nell’area dei Mercatini di Natale sono diffuse in forma adeguata le informazioni sull’obbligo della certificazione verde e sulle ulteriori misure di sicurezza.
7. Nel rispetto delle vigenti regole per la ristorazione e del divieto di consumazione di cibo e bevande nelle vicinanze dei locali di cui al punto 9) dell’ordinanza presidenziale n. 28 del 30.07.2021, gli esercenti le attività di ristorazione situate negli spazi adiacenti ai mercatini garantiscono che non si formino assembramenti negli spazi antistanti ai locali e controllano l’esibizione della certificazione verde anche per la consumazione all’esterno dei locali.