Tipologia: CCNL
Data firma: 29 ottobre 2021
Validità: 01.11.2021 - 31.10.2024
Parti: Unimpresa, Uniap, Unimpresa, Federazione Nazionale Agricoltura e Fenalt-Confail
Settori: Agroindustriale, Attività agricole e florovivaistiche
Fonte: cnel

Sommario:

  Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 4 - Efficacia del contratto
Art. 5 - Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Sistema della bilateralità
Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale
Art. 8 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 9 - Osservatori
Art. 10 - Sistema di formazione professionale e continua
Art. 11 - Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità”
Art. 12 - Mercato del lavoro: azioni bilaterali
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 13 - Assunzione
Art. 14 - Contratto individuale
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori
Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 18 - Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Art. 19 - Somministrazione di lavoro
Art. 20 - Riassunzione
Art. 21 - Categorie di operai agricoli
Art. 22 - Categorie di operai florovivaisti
Art. 23 - Trasformazione del rapporto
Art. 24 - Mobilità territoriale della manodopera
Art. 25 - Lavoratori migranti
Art. 26 - Trasporti e asili nido
Art. 27 - Pari opportunità
Art. 28 - Convenzioni
Art. 29 - Vendita dei prodotti sulla pianta
Art. 30 - Appalti 
Art. 30 bis - Contratti di Prestazione Occasionale
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 31 - Classificazione
Art. 32 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai agricoli
Art. 33 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai florovivaisti
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 35 - Riposo settimanale
Art. 36 - Ferie
Art. 37 - Permessi per formazione continua
Art. 38 - Permessi straordinari e congedi parentali
Art. 39 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 40 - Giorni festivi operai agricoli
Art. 41 - Giorni festivi operai florovivaisti
Art. 42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti
Art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
Art. 45 - Interruzioni di recuperi operai florovivaisti
  Art. 46 - Attrezzi ed utensili
Art. 47 - Organizzazione del lavoro
Art. 48 - Trasferimenti operai florovivaisti
Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 49 - Retribuzione
Art. 50 - Tredicesima mensilità
Art. 51 - Quattordicesima mensilità
Art. 52 - Scatti di anzianità - Formazione di anzianità
Art. 53 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 54 - Rimborso spese
Art. 55 - Cottimo
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 57 - Previdenza e assistenza
Art. 58 - Fondo nazionale di previdenza complementare - MBA Mutua Unimpresa
Art. 59 - Malattia e infortunio operai agricoli
Art. 60 - Malattia e infortunio operai florovivaisti
Art. 61 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro operai agricoli
Art. 62 - Cassa integrazione salari
Art. 63 - Anticipazione trattamenti aziendali
Art. 64 - Fondo di assistenza sanitaria integrativa - MBA Mutua Unimpresa
Art. 65 - Lavori pesanti o nocivi
Art. 66 - Tutela della salute dei lavoratori
Titolo VIII - Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 67 - Trapasso di azienda
Art. 68 - Servizio militare
Art. 69 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 70 - Dimissioni per giusta causa
Art. 71 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 72 - Norme disciplinari operai agricoli
Art. 73 - Norme disciplinari operai florovivaisti
Art. 74 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi operai florovivaisti
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 75 - Delegato d'azienda operai agricoli
Art. 76 - Delegato d’azienda operai florovivaisti
Art. 77 - Tutela del delegato di azienda
Art. 78 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 79 - Riunioni in azienda
Art. 80 - Permessi sindacali
Art. 81 - Permessi per le assemblee
Art. 82 - Contributo contrattuale - Unicoasco
Art. 83 - Quote sindacali per delega
Titolo X - Norme finali
Art. 84 - Controversie individuali
Art. 85 - Controversie collettive
Art. 86 - Condizioni di miglior favore
Art. 87 - Contrattazione provinciale (aziendali) operai agricoli
Art. 88 - Contrattazione provinciale (aziendale) operai florovivaisti
Art. 89 - Archivi contratti
Art. 90 - Fondo interprofessionale per la formazione continua - Fonditalia
Allegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese, condotte in forma singola, societaria o, comunque associata che svolgono attività agricole, nonché affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche - e gli operai agricoli da esse dipendenti

Il giorno 29 ottobre 2021 in Roma presso la sede di Unimpresa, Via Pietro Cavallini, 24, a conclusione delle trattative avviate il 22 aprile 2021 e dei successivi incontri, si sono riunite le sottoindicate Organizzazioni: le Organizzazioni Sindacali datoriali: Unimpresa Unione Nazionale di Imprese, con sede legale in Roma via Pietro Cavallini 24 […], Uniap, con sede legale in Roma, Via Nomentana 873, […], Unimpresa, Federazione Nazionale Agricoltura, con sede legale in Roma alla Via Pietro Cavallini, 24 […] e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Fenalt - Confail Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori della Terra, con sede legale in Reggio di Calabria in Via Ipponio, 74 […], con l’assistenza della Confail - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […], è stato stipulato il presente Ceni per i dipendenti delle imprese, condotte in forma singola, societaria o, comunque associata che svolgono attività agricole, nonché affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
L’allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.

Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera l) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento” dell’Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell’RLS anche in modalità E-Learning.

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo semplificativo:
■ le aziende ortofrutticole;
■ le aziende oleicole;
■ le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
■ le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
■ le aziende vitivinicole;
■ le aziende funghicole;
■ le aziende casearie;
■ le aziende tabacchicele;
■ le aziende faunistico-venatorie;
■ le aziende agrituristiche;
■ le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e provinciale (aziendale).
Contratto nazionale
Il CCNL ha durata triennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale (aziendale) di contrattazione.
1) Sono florovivaistiche le aziende:
• vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
• produttrici di piante ornamentali da serra;
• produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
• produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali.
[…]
Contratto provinciale o aziendale
[…]
La contrattazione provinciale o aziendale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 87 e 88 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto in materia di diritti sindacali si fa riferimento alla legislazione vigente e, in particolare, in quanto applicabile, alla legge 20 maggio 1970, n. 300, sullo Statuto dei diritti dei lavoratori.
[…]
Alla contrattazione di secondo livello sono demandate le seguenti materie in armonia con i successivi articoli 87 e 88 del presente CCNL:
a) Territoriale:
[…]
3. articolazione e strutturazione dell'orario di lavoro settimanale per il personale, viaggiante e non, ai fini dell'applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell'anno o in fasi multi periodali;
4. approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento pei realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali de lavoratore a un determinato contesto lavorativo;
5. programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale anche in forma E-Learning',
[…]
10. la sottoscrizione dei "contratti di prossimità", potranno essere formalizzati a livello regionale, provinciale e aziendale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
b) Aziendale
1. definizione turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2. eventuali forme di flessibilità;
3. part time;
4. contratti a termine;
[…]
7. innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa;
8. individuazione delle figure professionali oggetto di stipula di rapporti di collaborazione coordinate e continuativa e relativo compenso così come previsto del presente contratto;
9. tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[…]
12. Formazione 4.0.
[…]
Istituti per la produttività
Le Parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
• lavoro straordinario;
• lavoro supplementare;
[…]
• lavoro a turno;
• lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
• lavoro notturno;
[…]
• ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la redditività aziendale, la produttività, l'innovazione, la qualità, la competitività, l’efficienza organizzativa.
[…]
In caso di mancato accordo a livello aziendale e/o al sorgere di controversie sull'interpretazione del presente CCNL, la trattativa verrà demandata al livello nazionale. 

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 - Sistema della bilateralità

Le Parti - al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti – concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali attraverso l’Ente bilaterale nazionale, denominato EBIN.PMI, di cui l’art. 7 del presente CCNL;
Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale
Le Parti hanno costituito un Ente Bilaterale Nazionale, denominato EBIN.PML, con il compito di:
[…]
• svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro;
• svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art. 9 del vigente agricoli e florovivaisti;
• svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti;
[…]
• promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva;
• esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive.
[…]

Art. 8 - Enti Bilaterali Territoriali
[…]
Gli Enti possono inoltre:
[…]
• esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
[…]

Art. 9 - Osservatori
Osservatorio nazionale
L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di misure, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
[…]
• le dinamiche e le tendenze dell’impiego di lavoratori stranieri e delle relative problematiche anche
al fine di fornire alle parti costituenti il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
• i fabbisogni di formazione professionale;
[…]
• la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica.
[…]
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazioni specifici per l’agricoltura;
• analizzare l’andamento dell’occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
[…]
• esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
[…]
Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
Per il funzionamento degli Osservatori (nazionali e provinciali) si rinvia al Regolamento che le parti si impegnano a definire entro il 30.06.2022.

Art. 11 - Commissione nazionale paritetica per le “pari opportunità”
Entrò sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.
La commissione ha l’incarico di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
• analizza l’andamento dell’occupazione femminile in agricoltura utilizzando anche i dati forniti dall’Osservatorio nazionale, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
• studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di “azioni positive” poste in essere in Italia e all’estero in applicazione della Raccomandazione CEE 13.12.1984 n. 635, dei Programmi di azione della Comunità europea 82/85 e 86/90 e delle disposizioni di legge in materia di pari opportunità;
• individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile;
• propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valutazioni e l’individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.

Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 16 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori

Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17.10.1967, n. 977, come modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345 e dal d.lgs. 18.8.2000, n. 262.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", d.lgs. 26.3.2001 n. 151).

Art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
[…]
I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

Art. 19 - Somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, e dal d.lgs. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
• Attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
• Esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
• Sostituzioni di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
• Sostituzione dei lavoratori assenti;
• Esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
• Necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a connesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
• Impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;
• Temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. 
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente.
L’unità equivalente è pari a 270 giornate.
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi.

Art. 25 - Lavoratori migranti
L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti […]
Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme atte ad assicurare:
• Il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello di lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda;
• La soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.
Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non proveniente da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di residenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 km.
[…]

Art. 27 - Pari opportunità
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n. 198, le Parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità uomo donna, con particolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Art. 29 - Vendita dei prodotti sulla pianta
Gli operai addetti alla raccolta dei prodotti sulla pianta sono considerati lavoratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 6, legge 31.3.1979, n. 92).
Ai lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il presente CCNL, salvo condizioni di miglior favore.

Art. 30 - Appalti
Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.
In particolare, è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa.

Art. 30 bis - Contratti di Prestazione Occasionale
Le aziende agricole con non più di 5 dipendenti possono assumere lavoratori occasionali con i nuovi voucher, o contratti di prestazione occasionale, conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti.
[…]

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 34 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavori.
Per gli operai addetti alle stalle e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell’orario di lavoro.
In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente articolo, i Contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.

Art. 35 - Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all’art. 22 della legge 17.10.1967, n. 977, modificata dal d.lgs. 4.8.1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di orine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell’art. 8 della legge 22.2.1934, n. 370.

Art. 42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Si considera:
• lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
• lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 40;
• lavoro notturno; quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali (aziendali).
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 200 ore.
[…]
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (aziendale) (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.

Art. 43 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti
Si considera:
• lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro dall’art. 34;
• lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 41;
• lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 200 ore.
[…]

Art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate […]
Per l’operaio a tempo indeterminato i Contratti provinciali (aziendali) di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8.8.1972, n.457.

Art. 45 - Interruzioni di recuperi operai florovivaisti
Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz’ora di lavoro complessivamente in un giorno.
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi quindici giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge n. 457 del 72.

Art. 46 - Attrezzi ed utensili
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono forniti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite di eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.

Art. 47 - Organizzazione del lavoro
I contratti provinciali (aziendali) di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività e delle aziende la continuità dell’attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l’organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche gli osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi specifici esami ai sensi dell’articolo 9.
[…]

Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 65 - Lavori pesanti o nocivi

I Contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l’esecuzione dei lavori nocivi e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.

Art. 66 - Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano “fattori di nocività”:
> Per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda;
> Per quanto riguarda gli operai agricoli, i Contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell’orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di due ore e venti minuti giornaliere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del Protocollo d’intesa allegato al presente CCNL, i Contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i Contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20.5.1970, n. 300-potrà essere richiesto l’intervento dei Centrici medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 37 del presente CCNL, nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.

Titolo VIII - Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 69 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi n. 604 del 66 e n. 300 del 70, come modificata dalla legge 108 del 90.
A. Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
[…]
• la recidiva nelle mancanze che abbiamo già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali di lavoro;
• la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
• i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabilimenti;
[...]
B. Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse […]

Art. 72 - Norme disciplinari operai agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.
Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l’art. 84.

Art. 73 - Norme disciplinari operai florovivaisti
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1. con la multa pari all’importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1). […]

Titolo XI - Diritti sindacali
Art. 75 - Delegato d'azienda operai agricoli

Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie, sarà eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
• vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
• esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

Art. 76 - Delegato d’azienda operai florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai, nelle quali non siano state costituite le Rappresentanze sindacali unitarie, sarà eletto un secondo delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
• vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
• esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

Art. 78 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti che verrà sottoscritto tra le parti.

Art. 79 - Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo.

Art. 81 - Permessi per le assemblee
I lavoratori membri elettivi dell’assemblea di specifici fondi hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee ufficialmente convocate nel limite massimo di tre giorni all'anno.

Titolo X - Norme finali
Art. 87 - Contrattazione provinciale (aziendali) operai agricoli

Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l’ambito di applicazione.
Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito all’art. 2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:
[…]
art. 8 - Enti Bilaterali Territoriali
art. 9 - Osservatori
[…]
art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
■ art. 18 - Apprendistato professionalizzante
[…]
■ art. 24 - Mobilità territoriale della manodopera
art. 25 - Lavoratori migranti
art. 29 - Vendita dei prodotti sulla pianta
[…]
art. 34 - Orario di lavoro
art. 35 - Riposo settimanale
[…]
art. 42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
art. 44 - Interruzioni e recuperi operai agricoli
art. 47 - Organizzazione del lavoro
[…]
■ art. 53 - Obblighi particolari tra le parti
[…]
■ art. 55 - Cottimo
[…]
art. 65 - Lavori pesanti o nocivi
art. 66 - Tutela della salute dei lavoratori
art. 72 - Norme disciplinari operai agricoli
art. 78 - Delegato d’azienda operai agricoli
[…]
Le parti sono impegnate a rispettare e a far rispettare la presente normativa.
[…]

Art. 88 - Contrattazione provinciale (aziendale) operai florovivaisti
Nelle province ove esistano aziende florovivaistiche classificate all’art. 1, le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno procedere alla stipulazione di Contratti provinciali nei quali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:
1. gli adempimenti di cui agli articoli 5, 8, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 31, 34, 37, 39, 47, 49, 53, 54, 55, 65, 66 e 83;
2. gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto;
[…]
Le parti contraenti si impegnano di osservare e far osservare il presente contratto collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni provinciali in caso di necessità al fine di facilitare l’applicazione del contratto o dirimere eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del contratto stesso.
[…]