Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 novembre 2021, n. 32450 - Domanda di regresso e di risarcimento del danno differenziale 


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 08/11/2021
 

Fatto


che, con sentenza depositata il 24.2.2015, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le domanda di regresso e di risarcimento del danno differenziale rispettivamente proposte dall'INAIL e da H.A. nei confronti di Easy Garden s.r.l. e F.B. in conseguenza dell'infortunio occorso al predetto H.A. in data 26.11.2006;
che avverso tale pronuncia H.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che Easy Garden s.r.l., F.B. e l'INAIL sono rimasti intimati;
che UnipolSAI Assicurazioni s.p.a., già chiamata in garanzia
dalla società convenuta in regresso e risarcimento, ha resistito con controricorso;
 

Diritto


che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2087 e 2697 c.c. e 35, comma 1, d.lgs. n. 626/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che egli e l'INAIL non avessero adempiuto all'onere di provare la responsabilità datoriale nella causazione dell'infortunio, senza considerare che era onere del datore di lavoro di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire l'evento dannoso;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2087 e 2697 c.c, 35, comma 1, d.lgs. n. 626/1996, 444 c.p.p., 40 comma 2° e 590 c.p., per avere la Corte territoriale ritenuto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa nei confronti dell'intimato F.B., legale rapp.te di Easy Garden s.r.l., non potesse essere considerata significativa ai fini della ricostruzione della dinamica dell'infortunio e aver conseguentemente ritenuto non assolto il suo onere probatorio al riguardo;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione degli elementi di prova raccolti nell'immediatezza del fatto e costituiti dal referto di pronto soccorso, dalla testimonianza di A.L. dalle annotazioni del registro degli infortuni della società intimata e dalle sue stesse dichiarazioni agli ispettori del lavoro circa la dinamica dell'incidente;
che, con riguardo ai primi due motivi, va premesso che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017, 3340 del 2019);
che, nella specie, i motivi in esame incorrono precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulati con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge richiamate nella rubrica di ciascuno di essi, pretendono in realtà di criticare l'accertamento di fatto in esito al quale i giudici territoriali hanno ritenuto che il compendio probatorio raccolto non avesse chiarito la dinamica dell'incidente occorso all'odierno ricorrente, rendendo conseguentemente «impossibile ritenere dimostrata l'efficienza dell'omissione che si vuole imputare al datore di lavoro» (così la sentenza impugnata, pag. 10);
che i primi due motivi vanno pertanto ritenuti inammissibili; che del pari inammissibile è il terzo motivo, non essendo consentita la denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. nel caso di doppia conforme in fatto (art. 348-ter, ult. co., c.p.c.);
che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati Easy Garden s.r.l. e F.S. svolto alcuna attività difensiva ed essendo stato il ricorso per cassazione notificato a UnipolSAI Assicurazioni s.p.a. per mera litis denuntiatio (art. 332 c.p.c.);
che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
 

P. Q. M.
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3.6.2021.