Ministero dell’Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali
 

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Oggetto: Prime indicazioni rientro in presenza e green pass (DL 21 settembre 2021, n.127; DPCM 23 settembre 2021; DM 8 ottobre 2021)
 

La presente nota ha l’obiettivo di fornire delle prime indicazioni circa l’applicazione delle disposizioni normative inerenti il rientro in presenza del personale e l’obbligo di possesso del green pass: DL 21 settembre 2021, n.127; DPCM 23 settembre 2021; DM 8 ottobre 2021; DL 17 marzo 2020, n.18; L. 24 aprile 2020, n. 27; DL 22 aprile 2021, n. 52; L. 17 giugno 2021 n. 87; DPCM 17 giugno 2021.
Quanto di seguito previsto potrà essere oggetto di revisione e integrazione in ragione di eventuali nuove evidenze nonché degli sviluppi normativi e delle indicazioni operative fornite a riguardo dagli organi superiori.

Rientro in presenza
Con riferimento alle previsioni di cui al DL 127 del 21 settembre 2021 e di quelle contenute nel decreto del Ministro per la funzione pubblica dell’8 ottobre 2021, nelle more dell’adozione delle misure organizzative necessarie per l’attuazione di quanto previsto nel predetto decreto, nonché del confronto con le OOSS per l’adozione delle linee guida di cui all’art. 1, co. 6, e della nomina del mobility manager di cui all’art. 2, co. 1, si forniscono una serie di prime indicazioni volte a definire la gradualità del rientro in presenza dei dipendenti.
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta in presenza.
La modalità di lavoro agile continua a costituire, fino al 31 dicembre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per il solo personale che abbia una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressi o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art. 26, comma 2 bis, del decreto legge n. 18/2020 - convertito in legge, con modificazioni, dell’art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27. A condizione che la prestazione lavorativa sia compatibile con la modalità agile, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica, possono inoltre, a richiesta, rimanere esclusi da eventuali rotazioni anche i lavoratori con disabilità ai sensi dell’art. 3, ovvero che abbiano familiari conviventi immunodepressi.
Atteso che la previsione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concerne tutti i lavoratori, allo scopo di garantire piena tutela d ei lavoratori fragili, come accertati dal medico competente durante la fase di grave emergenza pandemica, si fa luogo alla possibilità di procedere a una rivalutazione dello stato di salute degli stessi, anche tenendo conto dell’andamento della campagna vaccinale e del richiamato obbligo di accesso ai luoghi di lavoro soltanto disponendo di green pass, misure tutte finalizzate a garantire efficace tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di accertare l’idoneità allo svolgimento della prestazione in presenza.
Per il personale che non presenta le condizioni di fragilità sopra citate, entro i 15 giorni a decorrere dal 15 ottobre 2021, i Dirigenti di livello non generale dell’Amministrazione avranno cura, ove necessario, di individuare e adottare le misure organizzative necessarie a garantire il graduale rientro in sicurezza del personale, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro per la funzione pubblica 8 ottobre 2021.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 1 comma 4 del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione si invitano i Dirigenti ad organizzare il rientro in presenza del personale afferente agli uffici di rispettiva competenza, garantendo il pieno rispetto delle vigenti misure di contrato al fenomeno pandemico.
Nello specifico, in funzione di aspetti organizzativi, logistici, strumentali nonché degli ambiti di competenza del personale, i Dirigenti definiscono le graduali modalità di rientro da adottare al fine di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di servizio garantendo, al contempo, il rispetto di tutte condizioni di salute e sicurezza del luogo di lavoro così come previste dalla vigente normativa, in osservanza delle disposizioni di cui al "Protocollo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero dell’università e della ricerca, a seguito dell’emergenza Covid-19” siglato con le OO.SS., nonché nel rispetto della verifica di conformità degli uffici, anche a fronte di un eventuale confronto con l’RSPP. Quest’ultimo aspetto ha valenza in particolare con riferimento alle unità organizzative localizzate presso la sede di Viale Trastevere (uffici di supporto alla Ministra e ufficio di Gabinetto).
Nella definizione del piano di rientro graduale è comunque necessario, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art.1, comma 2 del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica dell’8 ottobre 2021, prevedere che il personale impegnato in attività di erogazione diretta di servizi all’utenza garantisca da subito la presenza fisica presso la sede di afferenza. A tal fine si invitano i Dirigenti a predisporre un piano di flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza.
Analogamente al suddetto punto, è necessario garantire con immediatezza il presidio in presenza delle strutture da parte di Dirigenti e Responsabili.
Nelle more, i Dirigenti procederanno all’individuazione dell’eventuale arretrato e predisporranno un adeguato piano di smaltimento dello stesso, rispetto al quale si potrà, poi, così definire il rientro - anch’esso graduale - del personale amministrativo avente in carico le predette pratiche.
Rispetto alle suddette ipotesi di rientro graduale, è possibile individuare fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, ulteriori rispetto a quelle eventualmente già adottate che, successivamente alla nomina del mobility manager, consentiranno l’elaborazione del piano di spostamento casa- lavoro.
A fronte della definizione del piano graduale di rientro, e con riferimento all’utilizzo dello smart working, quale modalità lavorativa non più ordinaria ma comunque consentita dalla norma ai sensi dall’articolo 1 comma 3 del Decreto del Ministro per la funzione pubblica 8 ottobre 2021, la scrivente Direzione fornirà a breve ulteriori indicazioni utili alla valutazione delle istanze di accesso alla modalità agile e alla corretta gestione del rapporto lavorativo e degli oneri di verifica. A tal proposito si invitano i Dirigenti a prendere comunque visione del succitato comma 3 art. 1 del Decreto ministeriale dell’8 ottobre 2021.
Rispetto alla definizione degli aspetti sopra descritti i Dirigenti avranno cura di comunicare al personale le modalità operative di rientro così come di seguito definite.

Obbligo del green pass
Si porta a conoscenza di codeste strutture che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il decreto-legge indicato in oggetto che, apportando modifiche al decreto-legge del 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, ha introdotto l’obbligo di possedere ed esibire le certificazioni verdi Covid-19 (c.d. green pass) anche in ambito lavorativo.
In particolare, per le pubbliche amministrazioni, il già menzionato obbligo è stato introdotto dall’art. 1 del decreto in esame che, inserendo l’art. 9 quinquies al citato decreto-legge n. 52, ha previsto che, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza - ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, “è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 comma 2”.
Al riguardo, si precisa che, ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni della legge 17 giugno 2021 n. 87, le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) “avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con la circolare del Ministero della salute:
c) effettuazione di test antigienico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
d) bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose del vaccino o al termine del prescritto ciclo”.
L’obbligo del green pass si riferisce anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’Amministrazione. Anche sulla base di contratti esterni, mentre non si applica agli utenti e ai soggetti esenti dal vaccino sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute; detti soggetti dovranno trasmettere la documentazione sanitaria di esenzione dal vaccino al medico competente, il quale rilascerà un’attestazione di esenzione dai controlli.
I datori di lavoro sono tenuti ad individuare, con atto formale, i soggetti incaricati delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi Covid-1 9 nonché dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi in argomento.
A tale riguardo si ritiene che, in linea con la suddetta disposizione, per assicurare un efficace processo di verifica del possesso del green pass, la verifica vada effettuata diffusamente al momento dell’accesso nel luogo di lavoro e che tale attività possa essere affidata al personale addetto alla guardiania che deve essere munito di apposito dispositivo. L’accertamento e la contestazione delle violazioni, dovranno essere, effettuate dal personale del Ministero.
Ferma restando la verifica al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sarà anche possibile realizzare controlli supplementari “a campione” sul personale presente in sede. Al riguardo si specifica che il possesso della certificazione e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio ed essere, comunque, presenti in un momento successivo nei casi controllo “a campione”. Inoltre, si precisa che il possesso del green pass non è oggetto di autocertificazione.
Le verifiche dovranno essere effettuate con le modalità indicate dall’art. 13 del DPCM 17.06.2021, il quale prevede, al primo comma, che “la verifica delle certificazioni verdi COVID- 19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
A seguito delle già menzionate verifiche, il personale risultante privo della certificazione in argomento non potrà avere accesso in ufficio e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
L’accesso del personale nei luoghi di lavoro effettuato in violazione dell’obbligo di possedere ed esibire la certificazione da Covid-19, comporta una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00 e costituisce illecito disciplinare da segnalare all’Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione generale del personale e dei servizi del bilancio e dei servizi strumentali da parte del Responsabile della Struttura” su comunicazione di soggetti incaricati della verifica del possesso della certificazione, per l’avvio del conseguente procedimento disciplinare.
Ai datori che omettono di adottare le misure organizzative finalizzate alle verifiche, accertamento e contestazione delle violazioni si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00.
Le suddette sanzioni amministrative sono irrogate comunque dal Prefetto al quale la segreteria della direzione trasmetterà gli atti.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Lo Surdo