Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 novembre 2021, n. 32865 - Domanda di risarcimento del danno da parte del lavoratore che provvede personalmente al lavaggio e alla manutenzione a proprie cure e spese dei DPI forniti dal datore di lavoro


 

 

Presidente: TRIA LUCIA
Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 09/11/2021
 

Rilevato che
1. G.C., operaio specializzato di manutenzione di Rete Ferroviaria Italiana spa, deducendo di avere sempre provveduto personalmente al lavaggio e alla manutenzione a proprie cure e spese dei DPI forniti dal datore di lavoro, ha adito il Tribunale di Milano rivendicando una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per le spese sostenute a tale titolo in luogo del datore di lavoro.
2. Il Tribunale di Milano, con la pronuncia n. 3309/2016, ha accolto la domanda e la Corte di appello, con la sentenza n. 1379/2017, in parziale riforma della stessa ha condannato Rete Ferroviaria Italiana a corrispondere, in favore del G.C., la somma di euro 1.133,27, in luogo di quella disposta in prime cure di euro 2.266,53, disponendo la restituzione del maggior importo già percepito in esecuzione della prima pronuncia.
3. La Corte territoriale, premessa l'ammissibilità dell'appello, ha ritenuto che l'obbligo previsto dall'art. 77 del D.lgs. n. 81/2008, nella fattispecie in esame, fosse limitato unicamente agli indumenti aventi funzione di protezione contro i rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni lavorative (giubbotto, giaccone impermeabile, gilet, pantalone, tute e giacconi ad alta visibilità), mentre lo ha escluso per gli altri indumenti (quali camicia, maglione di lana, pantalone e giacca non ad alta visibilità), individuati come indumenti di lavoro e non come D.P.I., aventi la generica funzione svolta da ogni capo di vestiario indipendentemente dallo svolgimento di una particolar mansione lavorativa; ha, poi, specificato che non sussisteva un onere nella segnalazione, a carico del lavoratore, dell'insudiciamento del proprio D.P.I.; ha, infine, considerato dimostrato che il G.C. avesse provveduto personalmente al lavaggio dei propri indumenti e che il danno risarcibile potesse essere quantificato in euro 10,00 mensili, così come stabilito in altre controversie, con la medesima parte datoriale, in sede di transazioni collettive.
4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione G.C. affidato a due motivi, cui ha resistito Rete Ferroviaria Italiana spa con controricorso formulando, altresì, ricorso incidentale sulla base di tre motivi cui ha resistito a sua volta il ricorrente principale con controricorso.
5. R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana spa ha depositato memoria.
 

Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74 D.lgs. n. 81/2005, 2697 cc nonché 115 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in ordine alla questione degli indumenti da qualificarsi come Dispositivi di Protezione Individuale, per avere la Corte di merito qualificato come tali esclusivamente quelli volti ad evitare il rischio di urti e investimenti, senza considerare gli ulteriori rischi connessi all'attività lavorativa e senza considerare che devono qualificarsi come D.P.I. anche quelli cd. igienistici, ossia quelli concepiti per salvaguardare la salute dei lavoratori dagli effetti dannosi conseguenti all'esposizione ad inquinanti ambientali di natura chimica quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbia, gas, vapori, di natura fisica, quali rumore, ultrasuoni ed infrasuoni, vibrazioni, radiazioni, fattori microclimatici nonché di natura biologica, quali virus, batteri, spore, funghi, lieviti, muffe, pollini, derivati vegetali ed animali.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale si censura l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226 cc, 2697 cc nonché 115 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, con riguardo alla quantificazione del danno subito, per avere la Corte territoriale violato i principi in ordine alla liquidazione del danno in via equitativa, ponendo a base della propria decisione delle transazioni giudiziali rese in altri giudizi, ritenendole giuste e congrue perché asseritamente oggetto di valutazione e confronto delle parti sociali coinvolte, omettendo di valutare e considerare le prove documentali versate in atto dalla difesa di esso ricorrente relativamente al quantum del risarcimento.
4. Con il primo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1182, 1183, 1219 e 1375 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito che non fosse necessaria una messa in mora dell'azienda, ai fini della richiesta di sostituzione o lavaggio dei D.P.I., sia perché gli indumenti erano nella esclusiva disponibilità dei lavoratori, sia perché l'obbligo avrebbe potuto essere assolto solo presso la sede dell'impianto di appartenenza del dipendente, onde verificare lo stato di inefficienza e consentire il lavaggio e la sostituzione.
5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si obietta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte di merito considerato che la procedura per la manutenzione dei D.P.I. già esisteva ed era stata dedotta ed allegata sin dal primo grado di giudizi, senza alcuna G.C.stazione avversaria: procedura, in virtù della quale la società provvedeva alla sostituzione dei D.P.I. ma secondo precise disposizioni aziendali.
6. Con il terzo motivo, sempre del ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 D.lgs. n. 81/2008 nonché degli artt. 1460, 1175 e 1375 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale offerto una interpretazione errata e limitativa dell'art. 20 D.lgs. n. 81/2008, laddove aveva ritenuto che l'obbligo del lavoratore di segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispostivi di protezione internazionale si riferisse solo alla funzionalità e alla idoneità dei dispositivi ad espletare la protezione alla quale erano destinati e non anche alla loro pulizia, di talché il dipendente, che non avesse osservato tale obbligo, avrebbe dovuto essere considerato inadempiente con ogni conseguenza in ordine al chiesto risarcimento dei danni.
7. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
8. In punto di diritto, la gravata sentenza è conforme ai principi statuiti da questa Corte (Cass. n. 16749/2019) secondo cui, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferito a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 cod. civ.
9. In punto di fatto, poi, la Corte territoriale, con un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità perché adeguatamente motivato, ha ritenuto che gli altri indumenti di lavoro forniti al ricorrente, quali camicia, maglione di lana, pantalone e giacca non ad alta visibilità, fossero indumenti di lavoro ma non D.P.I. avendo la funzione generica svolta da ogni capo di vestiario indipendentemente dallo svolgimento di una particolare mansione lavorativa.
10. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.
11. La Corte di merito, con una motivazione congrua e ancorata a parametri concreti (riferimento a quanto stabilito in sede di transazioni collettive, avallate dalle rappresentanze sindacali, tra lavoratori e R.F.I., volete a definire i contenziosi di pari oggetto), ha proceduto alla liquidazione del danno in via equitativa, determinando l'importo mensile in euro 10,00.
12. Avendo i giudici di seconde cure dato conto del processo logico e valutativo seguito, correttamente argomentato, la relativa statuizione non è sindacabile in cassazione.
13. Passando allo scrutinio del ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile perché non coglie nel segno della ratio decidendi della impugnata pronuncia che ha ravvisato l'obbligo della società relativamente al lavaggio dei D.P.I., nella procedura operativa aziendale di gestione dei DP.I., lì dove era previsto che "il datore di lavoro deve mantenere costantemente in efficienza i D.P.I. assicurandone parimenti condizioni di igiene; a tale scopo il datore di lavoro deve predisporre adeguate misure organizzative per lo svolgimento delle necessarie attività di manutenzione, riparazione e sostituzione, attraverso un controllo continuo dello stato delle attrezzature e con il tempestivo ricambio delle parti usurate o guaste".
14. Non è pertinente, pertanto, alla ratio decidendi -circa la obbligatorietà della predisposizione, da parte del datore di lavoro, di una procedura periodica di manutenzione dei D.P.I. senza che a ciò corrisponda un onere del lavoratore nella segnalazione dell'insudiciamento del proprio D.P.I.- reiterare la necessità di una messa in mora del lavoratore perché gli indumenti erano nello loro esclusiva disponibilità, in quanto la doglianza non si confronta con quanto affermato dalla Corte territoriale.
15. In ogni caso, deve sottolinearsi che l'obbligo di una igienizzazione centralizzata o della predisposizione di una procedura periodica di lavaggio va ravvisato nell'art. 2087 cc che impone l'adozione di tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore.
16. Il secondo motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibile.
17. La circostanza della esistenza di una procedura per la manutenzione dei D.P.I. è stata esaminata dai giudici di seconde cure ed è stata ritenuta inconferente perché limitata alle ipotesi di funzionalità e idoneità dei dispositivi ad espletare la protezione alla quale sono destinati e non anche la loro pulizia.
18. Il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato.
19. L'art. 20 del D.lgs. n. 81/2008, che prevede l'obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le "deficienze" dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale, correttamente è stato interpretato dalla Corte di merito come riferito alla funzionalità e alla idoneità dei dispositivi di protezione e non anche alla loro pulizia.
20. Il termine "deficienze" adoperato dal legislatore attiene, infatti, ad una scarsezza o insufficienza, sotto il profilo materiale, del dispositivo che si riverbera in un problema di funzionalità e idoneità degli stessi.
21. Tipici casi di deficienza sono da ravvisare nella rottura totale o parziale o nella usura rilevante del dispositivo, tali da non consentire al dispositivo stesso di assolvere la funzione cui è destinato.
22. Il problema del lavaggio, invece, riguarda l'igiene e la manutenzione ordinaria del dispositivo senza che venga in rilievo un difetto nella operatività sostanziale nel compito ad esso devoluto e, pertanto, un dispositivo di protezione insudiciato correttamente è stato ritenuto non rientrante nel concetto di "deficienza".
23. Alla stregua di quanto esposto, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.
24. La soccombenza reciproca induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 9 giugno 2021