Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 novembre 2021, n. 32362 - Malattia professionale. Rendita ai superstiti la nozione di reversibilità


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 08/11/2021
 

Fatto


che, con sentenza depositata il 4.3.2015, la Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di B.R. volta a conseguire la rendita ai superstiti dovutale quale coniuge di M.R., deceduto a causa della malattia professionale per la quale godeva di rendita, riconoscendo alle di lei eredi Omissis i ratei maturati dalla domanda al suo decesso (così il dictum di prime cure, per come ricostruito nella sentenza);
che avverso tale pronuncia l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che le eredi di B.R., nominativamente indicate in epigrafe, hanno resistito con controricorso;
 

Diritto


che, con il primo motivo di censura, l'INAIL denuncia violazione dell'art. 85, T.U. n. 1124/1965, per avere la Corte di merito confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato «il diritto degli eredi alla reversibilità della rendita spettante all'istante per la malattia professionale già riconosciuta al di lei coniuge nella misura di legge» e conseguentemente condannato l'INAIL «al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal 15.8.2003», oltre accessori (così il dictum di prime cure, per come ritualmente trascritto a pagg. 2 e 4-5 del ricorso per cassazione);
che, con il secondo motivo, l'INAIL lamenta omesso esame del motivo di appello concernente il fondamento giuridico della rendita ai superstiti;
che i motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati;
che questa Corte ha da tempo chiarito che la rendita ai superstiti di cui all'art. 85, T.U. n. 1124/1965, costituisce una prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale con finalità risarcitorie del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto, del quale i beneficiari sono titolari in base ad un proprio diritto, spettante esattamente per la loro qualità di assistiti (Cass. n. 19560 del 2003);
che, trattandosi di diritto autonomo rispetto alla rendita dell'assicurato, che spetta iure proprio e non iure successionis (Cass. nn. 11745 del 1997 e 3069 del 2002), non essendo all'uopo neanche necessario che la rendita per malattia professionale sia già stata costituita in favore del de cuius (Cass. nn. 5398 del 1994, 10533 del 1996), esso nasce alla morte di quest'ultimo e in favore di aventi diritto che sono previsti direttamente dalla legge (così, da ult., Cass. n. 6307 del 2017);
che, pertanto, è affatto estranea all'istituto della rendita ai superstiti la nozione di reversibilità, risultando la fattispecie costitutiva del relativo diritto costituita non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte (così da ult. Cass. n. 13060 del 2016);
che, conseguentemente, ha errato la Corte di merito nel confermare la pronuncia di primo grado, che - come anzidetto - aveva invece dichiarato il diritto delle odierne controricorrenti «alla reversibilità della rendita spettante all'istante per la malattia professionale già riconosciuta al di lei coniuge nella misura di legge» e conseguentemente condannato l'INAIL «al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal 15.8.2003»;
che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
 

P. Q. M.
 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
1 Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3.6.2021.