Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 novembre 2021, n. 32361 - Rendita per inabilità permanente parziale 


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 08/11/2021
 

Fatto


che, con sentenza depositata il 17.6.2014, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di M.A. alla rendita per inabilità permanente parziale in misura pari al 17%, in luogo del 55% riconosciuto in prime cure, condannando l'INAIL a pagare agli eredi i relativi ratei oltre accessori;
che avverso tale pronuncia gli eredi di M.A. nominativamente indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura, successivamente illustrati con memorie;
che l'INAIL ha resistito con controricorso;
 

Diritto


che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 342 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 66, comma 1°, n. 2, e 74, T.U. n. 1124/1965, per avere la Corte di merito ritenuto l'ammissibilità dell'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza di prime cure, nonostante che non contenesse specifici motivi di doglianza;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 191 ss. e 445 c.p.c. in relazione agli artt. 66, comma 1°, n. 2, e 74, T.U. n. 1124/1965, per avere il CTU di seconde cure formulato un giudizio approssimato e (a loro dire) scientificamente non
valido, per di più sulla scorta dei soli esami audiometrici prodotti in atti e non già di tutta la documentazione depositata in giudizio, dalla quale emergevano altre sintomatologie invalidanti;
che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per non avere la Corte territoriale debitamente valorizzato la mancata contestazione in giudizio delle risultanze documentali da parte dell'IPSEMA, nei cui confronti il giudizio era stato introdotto prima della sua soppressione e del trasferimento all'INAIL di tutte le posizioni ad esso facenti capo;
che, con il quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 191 ss. e 445 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c, in relazione agli artt. 66, comma 1°, n. 2, e 74, T.U. n. 1124/1965, per avere la Corte territoriale giudicato tenendo conto solo in parte della documentazione sanitaria e più ampiamente riguardante il pregresso vissuto lavorativo del de cuius;
che, con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 416 c.p.c., in relazione agli artt. 66, comma 1°, n. 2, e 74, T.U. n. 1124/1965, per non avere la Corte di merito considerato che l'IPSEMA, costituendosi in prime cure, aveva bensì contestato tanto la sussistenza quanto l'origine professionale della malattia professionale denunciata, ma non anche il grado invalidante;
che, con il sesto motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 66, comma 1°, n. 2, e 74, T.U. n. 1124/1965, per non avere la Corte di merito proceduto all'audizione dei testi Omissis;
che, con riguardo al primo motivo, va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. n. 23834 del 2019);
che tale principio implica che la parte, che si dolga in sede di legittimità della pronuncia di ammissibilità (o inammissibilità) dell'appello per non essere stata (o essere stata) debitamente censurata la sentenza di primo grado, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione sia il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare l'idoneità delle seconde a inficiare (o non inficiare) la prima e il conseguente errore in procedendo commesso dal secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (artt. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.);
che, nella specie, parte ricorrente non ha trascritto né il contenuto della sentenza di primo grado né il contenuto dell'appello avversario, nemmeno nella misura necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, per modo che il motivo va ritenuto inammissibile;
che restanti motivi possono essere esaminati congiuntamente, tutti concernendo il giudizio di fatto reso dalla Corte di merito in ordine all'entità dell'invalidità permanente parziale reliquata in capo al de cuius;
che le censure sono infondate nella parte in cui, al secondo e al quinto motivo, rimproverano ai giudici di merito presunte violazioni del principio di non contestazione, essendosi chiarito, per un verso, che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 14652 del 2016 e, da ult., Cass. nn. 87 del 2019 e 18074 del 2020), come logicamente deve ritenersi per l'ente previdenziale il fatto costitutivo della domanda di prestazione, e, per altro verso, che l'onere di specifica contestazione si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, non estendendosi viceversa alle circostanze che implicano un'attività di giudizio (così Cass. n. 11108 del 2007 e, più recentemente, Cass. n. 23445 del 2019), quale nella specie è la valutazione circa la misura dell'invalidità permanente parziale;
che le censure sono viceversa inammissibili nella restante parte, risolvendosi, ad onta del richiamo a supposte violazioni di legge, in una sostanziale richiesta di riesame delle risultanze istruttorie e del giudizio del CTU, che sono critiche non consentite in questa sede di legittimità se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.;
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis in relazione alla data d'inizio del procedimento di primo grado, iscritto a ruolo nell'anno 2000 (cfr. memoria dep. ex art. 378 c.p.c.);
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
 

P. Q. M.
 

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3.6.2021.