Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 novembre 2021, n. 33366 - Inalazione di bromuro di metile 


 

Presidente: TRIA LUCIA
Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 11/11/2021


 

Rilevato che:
1. O.A. ha agito in giudizio, quale procuratrice generale del marito DS.C., nei confronti della Colle d'oro - Aziende Agricole Associate e di G.C., in qualità di caposquadra, per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal marito, dipendente della citata azienda agricola, in relazione all'infortunio sul lavoro occorso il 5 gennaio 1996 e a causa del quale il predetto aveva riportato lesioni gravissime conseguenti alla inalazione di bromuro di metile.
2. Nel giudizio di primo grado, su richiesta dell'azienda datrice di lavoro, il Tribunale aveva disposto la chiamata in causa dell'INAIL, della Fondiaria SAI Assicurazioni s.p.a. nonché dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa i cui sanitari, secondo la tesi della datrice di lavoro, avevano concorso a provocare il danno alla salute del lavoratore attraverso un errato intervento di intubazione orotracheale.
3. Su richiesta della Fondiaria SAI Assicurazioni s.p.a., il Tribunale aveva inoltre disposto la chiamata in causa della stessa Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e della Carige Assicurazioni s.p.a..
4. Il Tribunale di Modica, rinnovata la consulenza medico legale, con sentenza n. 12 del 2012 ha accolto il ricorso.
5. La Corte d'appello di Catania ha respinto l'appello principale proposto dalla Colle d'oro - Aziende Agricole Associate e da G.C.; ha ritenuto assorbito l'appello incidentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ed ha quindi confermato la decisione di primo grado di condanna della datrice di lavoro e del G.C., in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali (liquidati in euro 925.441,00).
6. La Corte territoriale ha ritenuto che la polizza assicurativa stipulata dalla datrice di lavoro con la Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. non includesse il risarcimento del danno biologico e morale. La polizza, stipulata il 10.3.1992, faceva riferimento alle voci di danno di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 (applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000) che non comprendevano il danno non patrimoniale.
7. Ha giudicato corretto l'utilizzo, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano richiamando la sentenza della S.C. n. 12408 del 2011 e ha escluso ogni violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rilevando che nel ricorso introduttivo del giudizio la domanda risarcitoria era stata formulata con l'indicazione di una cifra inferiore ma con l'aggiunta dell'espressione "salvo maggiore o minore somma". Ha definito generiche le censure mosse sulla disposta personalizzazione del danno e le stesse comunque infondate alla luce delle gravissime conseguenze derivate dall'infortunio e documentate dalla consulenza medico legale.
8. Ha escluso il concorso di colpa dei sanitari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in base all'esito della c.t.u. svolta ed ha parimenti escluso il concorso di colpa del lavoratore rilevando, tra l'altro, che la disinfestazione dei tunnel con le sostanze nocive era stata eseguita solo due giorni prima dell'incidente e che il datore di lavoro era a conoscenza, avendo sottoscritto uno specifico impegno con la società di disinfestazione, che il termine minimo di garanzia per accedere ai tunnel era di sette giorni.
9. I giudici di appello hanno negato la detraibilità, dall'importo del danno differenziale, della rendita corrisposta dall'INAIL in quanto volta quest'ultima a risarcire la riduzione della capacità lavorativa generica, là dove oggetto del giudizio è il risarcimento del danno non patrimoniale. Hanno infine respinto l'appello proposto dal G.C. con censure sovrapponibili a quelle dell'Azienda agricola, ritenendo corretta l'inclusione nel danno non patrimoniale liquidato della invalidità totale assoluta e parziale.
10. Avverso tale sentenza la Colle D'Oro Aziende Agricole Associate, ora Colle d'Oro Società Semplice Agricola, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
11. O.A., quale procuratrice generale di DS.C., l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a.), la Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige Assicurazioni s.p.a.) hanno resistito con distinti controricorsi. G.C. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale autonomo e tempestivo, quest'ultimo affidato a sei motivi, di cui i primi cinque proposti nei confronti di O.A., quale procuratrice di DS.C., e il sesto motivo nei confronti delle residue parti processuali. L'INAIL non ha svolto difese.
12. La Colle D'Oro Società Semplice Agricola, G.C., O.A., quale procuratrice generale di DS.C., e la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. hanno depositato memorie.

Considerato che:
Ricorso principale di Colle d'Oro - Società Semplice Agricola
13. Con il primo motivo del ricorso è dedotta violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui si censurava la percentuale di invalidità riconosciuta dal giudice di primo grado come pari all'86 per cento.
14. Con il secondo motivo è dedotta violazione degli articoli 112, 414 e 420
cod. proc. civ., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, esposto a pagina 18 del relativo ricorso, con cui si denunciava l'erronea personalizzazione del danno nella misura del 25 per cento.
15. Col terzo motivo di ricorso è dedotta violazione dell'articolo 112 cod. proc.civ., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul motivo di appello, esposto a pagina 17 del relativo ricorso, con cui si censurava la pronuncia di primo grado per aver riconosciuto il risarcimento del danno nella misura di euro 925.441.000, di gran lunga superiore rispetto alla somma di euro 388.780,88, richiesta con l'atto introduttivo del giudizio.
16. Col quarto motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, d.lgs. n. 38 del 2000, degli artt. 1362, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all'art. 6 del contratto di assicurazione stipulato il 13.3.1992.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la polizza assicurativa stipulata dalla datrice di lavoro comprendesse il danno biologico e il danno morale; si sostiene che, all'epoca in cui è stata stipulata la polizza assicurativa ( 1992), la responsabilità civile del datore di lavoro già comprendeva, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, oltre al danno morale anche il danno biologico e che quindi, in base al quadro normativo all'epoca vigente, non poteva dubitarsi che le parti nel richiamare la disciplina del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, avessero inteso riferirsi anche alla responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico sofferto dai dipendenti. Si aggiunge che comunque, in caso di dubbio interpretativo, considerato che la clausola di cui all'art. 6 del contratto di assicurazione era inserita nelle condizioni generali del contratto, essa doveva essere interpretata in senso sfavorevole alla compagnia di assicurazione che l'aveva predisposta, secondo il criterio di cui all'art. 1370 cod. civ..
17. I primi tre motivi del ricorso principale sono inammissibili.
18. L'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello - così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere attraverso la specifica deduzione del relativo errar in procedendo, che sola consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello.
19. In ipotesi di denuncia di un errar in procedendo, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, cosicché il ricorrente è tenuto - in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale - non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza con quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l'interpretazione da lui prospettata (v. ex plurimis, Cass. n. 21621 del 2007).
20. Ne consegue che, ove sia stata denunciata l'omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado sulle censure mosse in appello, è necessario che nel ricorso per cassazione siano riportati i motivi di impugnazione e siano esposte le specifiche circostanze di merito che avrebbero portato all'accoglimento del gravame, non potendo ottemperarsi a tale principio mediante il generico richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio; ciò al fine di consentire a questa Corte di verificare, anzitutto, la ritualità delle censure mosse e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettate.
21. Nessuno di tali oneri risulta ottemperato dalla ricorrente principale che nel denunciare l'omessa pronuncia dei giudici di appello su una serie di motivi, si è limitata a rinviare al contenuto del ricorso in appello, indicando le pagine di volta in volta rilevanti, senza depositare il ricorso e senza trascriverne il contenuto, se non in minima parte, così impedendo a questa Corte di verificare la ritualità dei motivi di impugnazione e la decisività delle censure mosse. (v. Cass. n. 2771 del 2017; n. 15367 del 2014; n. 6361 del 2007).
22. Il quarto motivo del ricorso principale è infondato.
23. Si è già avuto modo di affermare (Cass. n. 2512 del 2013; n. 16376 del 2006) che l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione, in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato, rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione.
24. Nel caso di specie, la soluzione accolta dalla sentenza impugnata è conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo cui «i tema di infortuni sul lavoro, l'ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilità del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38) riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale (art. 2059 cod. civ.), entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni» (Cass. n. 25860 del 2010; conformi, Cass. n. 12487 del 2017; n. 2512 del 2013; n. 16376 del 2006; n. 5507 del 2004; n. 4920 del 2004; n. 7593 del 2003).
25. Ciò premesso e rilevato che la polizza -stipulata nell'anno 1992- assicurava espressamente la responsabilità civile gravante sul datore di lavoro ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124 del 1965, va escluso che risultino violati i criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 cod. civ. in quanto la Corte ha ricostruito la comune volontà delle parti in base allo specifico tenore della clausola, ritenendolo a tal punto univoco da non lasciare margini di dubbio e da non comportare la necessità di indagini ulteriori. Ha inoltre sottolineato come non fosse emerso alcun elemento atto a supportare una interpretazione diversa da quella risultante dal chiaro contenuto letterale della clausola. Né -in relazione alla dedotta violazione dell'art. 1366 cod. civ.- la circostanza che l'elaborazione della figura del danno biologico fosse ancora agli albori all'epoca della stipula della polizza è idonea a far ritenere che le parti non intendessero escluderlo dalla garanzia, deponendo semmai nel senso che le parti non lo abbiano proprio voluto considerare. Neppure risulta ipotizzabile la violazione della disposizione dell'art. 1370 cod. civ. in quanto non ricorre un'ipotesi di dubbio sulla portata oggettiva della clausola che richieda l'interpretazione contro la parte predisponente.
 

Ricorso incidentale di G.C.
26. Col primo motivo è dedotta violazione falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sul motivo di appello concernente l'eccessività della percentuale di invalidità riconosciuta al lavoratore.
27. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 414 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sul motivo d'appello con cui si deduceva il difetto di allegazioni necessarie ai fini del risarcimento del danno morale.
28. Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli
1226 e 2059 cod. civ., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito riconosciuto la personalizzazione del danno nella misura del 25 per cento per "i gravissimi esiti permanenti residuati in capo al lavoratore", così facendo del danno morale una duplicazione del danno biologico nel cui ambito tali esiti permanenti erano già stati valutati e risarciti.
29. Con il quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414 e 420 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale riconosciuto al danneggiato una somma superiore a quella domandata col ricorso introduttivo, e ciò in base ad una erronea interpretazione della formula contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo della lite (con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro
388.780,88 "o di quell'altra maggiore o minore che risulterà dovuta di seguito all'istruttoria") e benché fosse mancata una delimitazione "definitiva" del petitum all'esito dell'istruttoria.
30. Con il quinto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ. e dell'art. 651 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ammesso la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, richieste in primo grado e reiterate in appello al fine di provare il concorso di colpa del danneggiato, in base all'assunto erroneo secondo cui il giudicato penale avrebbe escluso la possibilità di ridiscutere il fatto materiale.
31. Con il sesto motivo è denunciata la violazione falsa applicazione degli artt. 91, 99, 112 e 332 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito condannato il G.C., in solido con la ricorrente principale Colle d'Oro, al rimborso delle spese di lite non solo nei confronti dell'appellata O.A., ma anche nei confronti delle altre parti che il G.C. non aveva chiamato in giudizio e nei cui confronti non aveva proposto alcuna domanda, avendo egli notificato a costoro l'impugnazione esclusivamente quale litis denuntiatio, ai sensi dell' art . 332 cod. proc. civ..
32. Deve darsi atto che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1. cod. proc. civ., la difesa del G.C., ricorrente incidentale autonomo, ha eccepito l'inammissibilità dei controricorsi di Amissima Assicurazioni s.p.a. e di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. poiché privi di procura speciale a resistere al controricorso incidentale del medesimo G.C.; le procure rilasciate dalle due società ai rispettivi difensori non fanno esplicito riferimento al conferimento del potere di resistere al controricorso incidentale.
33. L'eccezione non può trovare accoglimento. Nel giudizio di cassazione, "l'ambito della procura speciale non è limitato semplicemente all'atto per il quale essa è stata conferita, ma deve intendersi esteso a tutti quegli atti che costituiscono l'ulteriore svolgimento naturale del processo. Pertanto deve ritenersi che il rilascio della procura speciale in calce al ricorso per cassazione è valido anche per resistere con controricorso al ricorso incidentale che venga eventualmente proposto" (v. Cass. n. 4454 del 2012).
34. Il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale, che soddisfano i requisiti di specificità ed autosufficienza, sono infondati quanto alla denuncia di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..
35. Questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia (anche in relazione ai motivi di appello) non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando \ la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti \ incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (v. Cass. n. 24155 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011).
36. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esaminato congiuntamente, in quanto sovrapponibili, le censure mosse dalla azienda Colle D'Oro e dal G.C. e volte a contestare "la percentuale di invalidità riconosciuta dal Giudice di 1° grado e l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano...(La) mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, considerato che la ricorrente aveva chiesto una somma inferiore sulla scorta delle tabelle del tribunale di Catania.... (La) errata personalizzazione del danno operata dal Tribunale per mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato" (v. sentenza d'appello, pag. 5, par. 2 e pag. 9), ed ha ritenuto le stesse infondate e come tali da respingere.
37. La statuizione di rigetto dei motivi di appello riportati poggia sulla affermazione della corretta applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano quale parametro di liquidazione del danno; sulla genericità della censura relativa alla eccessiva misura della personalizzazione del danno e, comunque, sulla infondatezza della stessa, avendo il Tribunale congruamente motivato la percentuale di personalizzazione "con riferimento alle gravissime conseguenze derivate al lavoratore dall'infortunio sul lavoro, non contestate, documentate dal c.t.u., che si condividono"; nonché sulla interpretazione della espressione "salvo maggiore o minore somma", contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado, come idonea a consentire una liquidazione del danno in misura diversa rispetto a quanto indicato con la domanda giudiziale.
38. Non solo quindi esiste una pronuncia espressa di inammissibilità o rigetto dei motivi di appello in esame, ma la complessiva motivazione di rigetto di tutte le censure attinenti alla percentuale del danno biologico e alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale impedisce di ravvisare una omessa pronuncia sulla specifica deduzione della eccessiva percentuale di invalidità riconosciuta all'infortunato, che deve intendersi implicitamente respinta.
39. Deve peraltro osservarsi come la critica concernente la eccessiva percentuale di invalidità riconosciuta all'infortunato risulta argomentata, nel motivo di appello riportato a pag. 12 del ricorso incidentale, in relazione alla necessità di rinnovo delle operazioni peritali anche al fine di considerare il concorso colposo sia dello stesso infortunato, per avere egli "prolungato volontariamente e inopinatamente il contatto con il bromuro, sì da assorbire una dose subletale", e sia dei sanitari per il danno "ricollegabile agli esiti di tracheostomia a stenosi tracheale recidivante". Considerato che la Corte di merito ha escluso, sulla base di specifici accertamenti in fatto, il concorso colposo del lavoratore e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, la censura prospettata dal ricorrente incidentale sub specie di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. finisce per assumere le chiare sembianze della denuncia di un vizio motivazionale (sulla distinzione tra omessa pronuncia e vizio motivazionale v. Cass. n. 15882 del 2007; n. 7268 del 2012), al di là dei limiti in cui lo stesso è consentito (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014).
40. Neppure possono trovare accoglimento le censure concernenti la personalizzazione del danno non patrimoniale, mosse sotto il duplice aspetto della mancanza delle necessarie allegazioni dell'infortunato in ordine al danno morale (secondo motivo di ricorso incidentale) e della duplicazione delle voci risarcitorie in tal modo realizzata (terzo motivo).
41. Questa Corte ha più volte affermato che il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere integrale, in tutte le sue componenti, col limite di evitare duplicazioni e che, ai fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 901 del 2018; n. 23469 del 2018).
42. Ciò premesso, occorre osservare che la Corte d'appello ha respinto le censure sul punto, giudicando "logica ed esatta" la motivazione adottata dal Tribunale "con riferimento alle gravissime conseguenze derivate al lavoratore dall'infortunio sul lavoro". Il ricorso incidentale dà atto (pagg. 19 e 20) che il Tribunale aveva concesso la personalizzazione dando conto "dei gravi disturbi subiti nell'immediatezza dell'inalazione del bromuro di metile, dell'intubazione avvenuta per un periodo considerevole, degli ulteriori trattamenti sanitari subiti, sia a Catania che a Brescia, degli esiti permanenti e dei disagi derivati nelle relazioni interpersonali".
43. Fermo l'onere di allegazione e prova, facente capo al lavoratore, in ordine al danno subito, non vi è dubbio, anche alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che il giudice possa trarre elementi rilevanti ai fini della personalizzazione del danno da tutti i dati raccolti ed emergenti dalla ricostruzione dell'incidente e della successiva fase di cura, cogliendo e valorizzando gli aspetti di particolare penosità delle lesioni e sofferenza fisica e morale connessa alle cure e ai trattamenti sanitari, come una prolungata intubazione. Ed è questo il percorso seguito dal Tribunale nel riconoscere la massima misura di personalizzazione, senza che risulti nella specie violato non solo l'onere di allegazione dei fatti, cioè dell'infortunio e delle conseguenze ad esso connesse, ma neanche il divieto di duplicazione delle voci risarcitorie, essendo la motivazione integrata delle sentenze di primo e secondo grado idonea a dare conto della maggiore penosità indotta dalle sofferenze fisiche derivanti dall'infortunio.
44. La censura di ultrapetizione, oggetto del quarto motivo di ricorso incidentale, è parimenti infondata.
45. Occorre premettere che, in sede di legittimità, deve tenersi distinta l'ipotesi in cui si denunci la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) o quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 cod. proc. civ.), dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un errar in procedendo; nel caso in cui venga invece in considerazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tale attività integra un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione (v. Cass. n. 21421 del 2014; n. 17109 del 2009; n. 20373 del 2008; v. con riferimento ai canoni di ermeneutica, Cass. n. 2467 del 2016; n. 2465 del 2015; n. 6226 del 2014).
46. Secondo la giurisprudenza di legittimità, compresa quella citata dal ricorrente incidentale (Cass. n. 7255 del 2011), l'espressione con cui si chiede la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica "o di quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria", non può automaticamente considerarsi una formula di stile, ma deve essere interpretata tenendo conto delle specifiche caratteristiche della domanda e delle incertezze che impediscono una esatta quantificazione della stessa (v. Cass. n. 20707 del 2018; n. 4828 del 2006; v. anche Cass. n. 10984 del 2021 relativa alla determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato).
47. Spetta quindi al giudice stabilire se quella formula, in relazione ai fatti esposti dall'attore ed alle prove offerte, costituisca una mera formula di stile oppure una concreta ed espressa riserva per il conseguimento dell'eventuale maggior somma che possa risultare dovuta all'esito dell'istruttoria.
48. La Corte d'appello ha interpretato la domanda giudiziale, e l'espressione di cui si discute, come indicativa della volontà di conseguire la somma richiesta o quella eventualmente diversa che fosse risultata conforme ai criteri legali di equità operanti in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.
49. Non solo quindi non è configurabile alcun vizio di ultrapetizione, ma l'interpretazione data dalla Corte di merito non è censurabile in sede di legittimità se non attraverso la deduzione della violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, e una simile censura non risulta proposta dal ricorrente incidentale.
50. D'altra parte, la complessità del percorso per una corretta e uniforme applicazione del criterio equitativo nella liquidazione del danno non patrimoniale, che sta alla base della attribuzione alle tabelle milanesi di efficacia para-normativa (v. Cass. n. 8532 del 2020; n. 1553 del 2019), dà adeguatamente conto della difficoltà di una quantificazione precisa del danno nella domanda giudiziale. Né può avere rilievo la mancata specificazione della somma maggiore in sede di precisazione delle conclusioni (a cui si fa cenno nella sentenza di questa S.C. n. 12724 del 2016), atteso che nel rito del lavoro non è previsto un simile adempimento processuale.
51. Il quinto motivo, con cui è censurata la mancata ammissione delle prove richieste al fine di dimostrare il concorso di colpa del lavoratore, è inammissibile.
52. E' vero che la Corte di merito ha motivato il rigetto della censura proposta dall'appellante incidentale sul rilievo dell'effetto preclusivo derivante dal giudicato penale in ordine all'accertamento dei fatti.
53. Deve tuttavia rilevarsi che la sentenza impugnata, sia pure esaminando i motivi del ricorso principale, ha tuttavia svolto uno specifico accertamento in fatto ed escluso il concorso di colpa del danneggiato (" ...è emerso che il lavoratore ha tenuto un comportamento diligente allontanandosi prontamente dal luogo di lavoro nel momento in cui ha accusato i primi malori... Inoltre, la preparazione culturale del DS.C., bracciante agricolo, non è come vorrebbe l'appellante certo un motivo per addossargli una colpa, esigendosi da parte di costui un grado di conoscenza tecnica che di certo...non poteva avere", v. sentenza d'appello pagg. 7 e 8).
54. Le censure mosse dal G.C. col motivo di ricorso in esame (pur prescindendo dalla mancata deduzione di decisività delle prove testimoniali non ammesse e fermo che la c.t.u. costituisce ausilio per il giudice e non mezzo di prova) non investono in alcun modo l'accertamento sulla mancanza di concorso di colpa dell'infortunato e risultano, come tali, inammissibili per difetto di interesse, atteso che l'eventuale accoglimento del motivo di ricorso incidentale non sarebbe utile a inficiare la ratio decidendi di esclusione del concorso di colpa dell'infortunato.
55. Il sesto motivo di ricorso è in parte fondato.
56. Questa Corte ha chiarito che nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 cod. proc. civ., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di vacatio in ius ma di mera litis denuntiatio, sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (v. Cass. n. 5508 del 2016; n. 2208 del 2012).
57. Nel caso in esame, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e l'INAIL erano stati chiamati in causa, nel giudizio di primo grado, su richiesta della società datrice di lavoro dell'infortunato, la Colle d'oro Aziende Agricole Associate; la notifica del ricorso in appello del G.C. nei confronti degli stessi era stata eseguita quale mera !itis denuntiatio, con la conseguenza che deve ritenersi errata la statuizione di condanna del predetto al pagamento delle spese processuali verso tali enti, in difetto di una condizione di soccombenza dell'appellante medesimo nei loro confronti.
58. Il motivo di ricorso non può invece trovare accoglimento riguardo al capo di condanna alle spese di lite nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa poiché il G.C., con specifico motivo di appello (riportato a pag. 12 del controricorso dell'Azienda Sanitaria), aveva censurato la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto il concorso colposo dei sanitari dell'Azienda medesima per errori commessi nella cura del paziente e su tale motivo il predetto è risultato soccombente.
59. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa S.C., "Ai sensi dell'art. 97 cod. proc. civ., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice" (Cass. n. 27562 del 2011) e la sussistenza di tale comunanza di interessi ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, "non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità" (Cass. n. 17281 del 2011; v. anche Cass. n. 24757 del 2007; n. 2304 del 20 /17 in motiv.).
60. In ragione della soccombenza del G.C. verso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, correttamente deve ritenersi disposta la condanna alle spese del predetto, in solido con la datrice di lavoro, in favore della compagnia di assicurazione dell'Azienda.
61. In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (v. Cass. n. 2492 del 2016; n. 23552 del 2011).
62. Per le ragioni esposte, il ricorso principale proposto dalla Colle d'oro Società Semplice Agricola va dichiarato inammissibile. E' invece in parte fondato il sesto motivo del ricorso incidentale del G.C., quanto alla condanna del medesimo, in solido con la Colle d'oro Società Semplice Agricola, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'INAIL e della UnipolSai Assicurazioni s.p.a.. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando che nulla è dovuto da parte del G.C. per le spese del giudizio di appello nei confronti di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e dell'INAIL. Vanno invece respinti i residui motivi di ricorso incidentale perché infondati.
63. Le spese di lite Glel giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza che, per il G.C., va affermata unicamente nei confronti delle seguenti parti processuali: O.A., Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e Amissima Assicurazioni s.p.a..
64. In ragione della reciproca soccombenza, si compensano le spese del presente giudizio tra Colle d'oro Società Semplice Agricola e G.C..

 

P.Q.M.
 



La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Colle d'oro Società Semplice Agricola; accoglie parzialmente il sesto motivo di ricorso incidentale di G.C. e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto per le spese del giudizio di appello da parte di G.C. nei confronti di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e dell'INAIL. Conferma le altre disposizioni sulle spese dei gradi di merito. Rigetta i restanti motivi di ricorso incidentale.
Condanna la Colle d'oro Società Semplice Agricola alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di O.A., UnipolSai Assicurazioni s.p.a., Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Amissima Assicurazioni s.p.a., che liquida in euro 4.000,00 in favore di ciascuna e specificamente in euro 6.000 nei confronti della UnipolSai Assicurazioni s.p.a., a titolo di compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna G.C. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di O.A., Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Amissima Assicurazioni s.p.a., che liquida in euro 2.000,00 in favore di ciascuna parte, a titolo di compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.  Compensa le spese del presente giudizio tra Colle d'Oro Società Semplice Agricola e G.C..
Così deciso nell'Adunanza camerale del 9.6.2021