Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 7, 16 novembre 2021, n. 41721 - Sorveglianza sanitaria. Mancanza di prova da parte del datore di lavoro di una valida delega specifica quanto alla designazione del soggetto deputato all'avviamento dei lavoratori a visita medica


 

Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 08/10/2021
 

Fatto




1. - Il Tribunale di Gorizia ha assolto F.DC. per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen., in relazione al reato di cui all'art. 18 comma 1, lett. g) del TU n. 81 del 2008, per non avere inviato il lavoratore M.M., della società PSC srl, della quale è il legale rappresentante, alla visita medica prevista dalla legge. In Monfalcone il 15/12/2017.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della circostanza che l'imputato è dirigente di una struttura complessa e che aveva delegato il capo cantiere e il medico del lavoro la effettuazione della visita medica dei lavoratori e che la mancata visita era da imputare a caso fortuito.
 

Diritto


3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianza manifestamente infondata tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale costante.
L'imputato, quale legale rappresentante della società PSC srl è anche il datore di lavoro chiamato ad adempiere agli obblighi prevenzionistici.
Trattasi di principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è, infatti,affermato che destinatario della normativa antinfortunistica, nell'ambito di un'impresa organizzata in forma societaria, è sempre il legale rappresentante, qualora non siano individuabili soggetti diversi obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori (Sez. 3, n. 24478 del 23/05/2007 - dep. 21/06/2007, Lalia, Rv. 236955). Nello stesso senso, si afferma che in tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di proposto alla gestione societaria (Sez. 3, n. 28358 del 04/07/2006 - dep. 08/08/2006, Sonora e altro, Rv. 234949).
Da cui l'affermazione, ribadita nella giurisprudenza di legittimità, che in tema di violazioni delle norme a prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, sussiste la responsabilità del legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni, in assenza di una delega di funzioni certa e specifica ed in assenza di una documentazione attestante una organizzazione del lavoro nell'ambito dell'azienda con specifica suddivisione dei ruoli in ragione della quale sia demandata ad altro soggetto in via esclusiva la predisposizione delle misure di prevenzione e il relativo controllo sulla concreta applicazione delle misure antinfortunistiche (Sez. 4, n. 39266 del 04/10/2011, Fornoni, Rv. 251440 - 01 Sez. 3, n. 17426 del 10/03/2016, Tornassi, Rv. 267026 - 01).
Quanto al caso in esame, non è stata dimostrata né una valida delega specifica quanto alla designazione del soggetto deputato all'avviamento dei lavoratori a visita medica, essendo rimasta una mera asserzione difensiva.
Quanto alla richiesta di assoluzione per caso fortuito la censura appare inammissibile perché diretta a richiedere una rivalutazione del fatto che non è consentita in questa sede.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in€ 3.000,00.

 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l'08 ottobre 2021