Cassazione Penale, Sez. 7, 23 novembre 2021, n. 43049 - Reati in materia di sicurezza e onere probatorio. Ricorso inammissibile


 

Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CERRONI CLAUDIO
Data Udienza: 22/10/2021

 

Fatto
 

1. Con sentenza del 9 febbraio 2021 il Tribunale di Prato ha condannato Z.S., titolare dell'omonima ditta individuale, alla pena di euro seimilatrecento di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 71, comma 4 lett. a) in relazione all'art. 87, comma 2 lett. c) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 64, comma 1 lett. a), 63 comma 1, in relazione all'art. 68, comma 1, lett. b) d.lgs. 81 del 2008; 64, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 68, comma 1, lett. b) d.lgs. 81 del 2008; 45, comma 1, in relazione all'art. 55, comma 5, lett. a) d.lgs. 81 del 2008.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione, assumendo l'illogicità della motivazione in relazione alla commissione del reato.
In particolare, atteso che la prova dei fatti spettava alla pubblica accusa, l'ipotesi di responsabilità del ricorrente era rimasta priva di supporto probatorio.

 

Diritto
 



3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Va invero ricordato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3.1.1. In specie, la sentenza impugnata ha dato conto degli elementi dai quali desumere - con motivazione certamente non illogica - la penale responsabilità del ricorrente, titolare del contratto di locazione dell'immobile, sede operativa della ditta individuale, nel quale sono state riscontrate tutte le violazioni alle norme di sicurezza del lavoro, peraltro mai revocate in dubbio; tra l'altro osservando che, a fronte di siffatti elementi, incombeva all'imputato un contrario onere di allegazione e di produzione, a nulla rilevando che i lavoratori ivi rinvenuti avessero dichiarato di non conoscere il proprio datore di lavoro.
In esito ai controlli, tra l'altro, al secondo accesso ispettivo - ad evidente peculiare definizione della vicenda - tutto era stato rimosso, con la sostanziale sparizione della ditta.
Invero, nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373).
3.1.2. Alcuna attività processuale è stata invero posta in essere, a fronte - in tesi - dell'astratta relativa facilità della prova liberatoria circa l'esclusione della propria penale responsabilità.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

 

P.Q.M.
 



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22/10/2021