Cassazione Civile, Sez. 6, 24 novembre 2021, n. 36470 - Aggravamento condizioni di salute a seguito di infortunio e revisione del danno


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 24/11/2021
 

Rilevato che
1. Con la sentenza n. 16/2000 la Corte di appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da A.B., avverso la pronuncia del Tribunale di Forlì che aveva respinto la domanda avanzata nei confronti del Pollo del Campo Coop Agr. ari diretta ad ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno, conseguente all'imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute, in relazione ad un infortunio sul lavoro per il quale aveva già ottenuto l'importo di euro 84.263,23 dalla Compagnia di assicurazione della datrice di lavoro.
2. I giudici di secondo grado, a fondamento della decisione, hanno rilevato che, dalla espletata ctu, non era emersa la ricorrenza dei presupposti per una revisione del danno rispetto al quadro patologico sussistente al momento della transazione intercorsa circa nove anni dopo l'infortunio.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione A.B., affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso la Avi Coop Società Cooperativa Agricola (già Pollo del Campo Società Cooperativa Agricola) e la Generali Italia spa.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
5. La Avi Coop Società Cooperativa Agricola ha depositato memoria.
 

Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, con specifico riferimento agli artt. 1362 e ss. nonché agli artt. 1341, 1342 cc e all'art. 1965 cc, per avere la Corte territoriale male interpretato il tenore del modulo formulario prestampato da Generali Ass.ni spa, denominato atto di quietanza e sottoscritto il 15.3.2004, ove contraddittoriamente era stato riportato che il pagamento di euro 84. 263, 23 era avvenuto a transazione e in esecuzione della sentenza n. 33/04 del Tribunale di Forlì, quando invece esso costituiva una semplice manifestazione del convincimento soggettivo di essere stato soddisfatto di tutti i diritti in riferimento alla predetta sentenza e, pertanto, concretava una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia contrattuale, in un contesto in cui le clausole aggiunte dovevano prevalere su quelle del modulo.
3. Con il secondo motivo si censura la gravata sentenza per la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per motivazione apparente e contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, in ordine alla ritenuta prevedibilità del peggioramento, poi occorso quale evoluzione degenerativa dei danni, e per il mancato riconoscimento del conseguente diritto al risarcimento per quelli manifestatisi successivamente con l'aggravamento de quo.
4. I due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
5. In tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass. 27136/2017).
6. Inoltre, è stato affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass . n. 24539/2009).
7. In tema di interpretazione del contratto, poi, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465/2015).
8. Infine, va ribadito che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 13977/2019).
9. Orbene, alla stregua dei principi sopra esposti il Collegio rileva che le censure sono inammissibili perché si sostanziano unicamente nella prospettazione di una diversa opzione esegetica dell'atto rispetto alla quale la Corte di merito ha fornito una adeguata e congrua motivazione della argomentazione secondo cui, tra le parti, era intervenuta una transazione all'esito della emissione della sentenza a definizione del primo grado del giudizio di risarcimento danni, divenuta nelle more definitiva.
10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
11. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
 

PQM


La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, per ciascuno, in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021