Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 2, 24 novembre 2021, n. 36429 - Mancato rispetto del riposo giornaliero alla guida del mezzo aziendale


 

Presidente: MANNA FELICE
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 24/11/2021

Fatto


1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l’appello della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Perugia avverso Ia sentenza del giudice di pace in data 5/11/2012, aveva, a sua volta, accolto l'opposizione proposta, tra l'altro, dalla G.C.T. trasporti s.n.c., da R.R. e da A.C. nei confronti dei verbali con i quali, in data 17/5/2011, la Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia, a seguito di segnalazione della polizia stradale, aveva contestato a G.F., autista alla guida di un mezzo di proprietà della società opponente, il mancato rispetto del riposo giornaliero previsto dall'art. 8 del reg. CE 561/2006 ed il superamento del periodo di guida giornaliero previsto dall'art. 6 del Reg. cit.
1. 2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che non fosse fondata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dagli appellati rilevando, per un verso, che la causa d'appello era stata iscritta a ruolo il 4/5/2013, vale a dire "ben prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 155/12", che ha soppresso "la Sezione Distaccata di Todi (Tribunale di Perugia)" "attraendo a Spoleto il contenzioso prima ricadente su Todi", e, per altro verso, che tra l'ufficio centrale (Perugia) e la sezione distaccata (Todi) non sussisteva un rapporto di competenza territoriale in senso stretto ma di mera distribuzione interna degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio.
1.3. Il tribunale, inoltre, dopo aver dato atto della fondatezza dell'appello relativamente al fatto che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado "nessun accenno veniva fatto circa la configurabilità o meno dell'elemento soggettivo in capo all'impresa né in ordine alla presunta buona fede degli autisti", mentre quello relativo alla mancanza di colpa è stato dedotto solo in corso di causa, per cui "il ragionamento argomentativo seguito dal primo giudice" risulta fondato "su censure non tempestivamente dedotte", e che il giudice di pace aveva affermato il difetto di legittimazione Direzione Territoriale del Lavoro, estromettendola dal giudizio, per essere legittimato l'Ufficio Territoriale del Governo­ Prefettura di Perugia, ha ritenuto che, nel merito, l'appello proposto dovesse essere accolto poiché le censure tempestivamente proposte dagli appellati non risultavano fondate.
1.4. Intanto, ha osservato il tribunale, non è fondata la doglianza con la quale gli opponenti avevano lamentato, a fronte della contestazione differita, la lesione del diritto di difesa, evidenziando che, ai sensi dell'art. 201 del codice della strada, la contestazione dev'essere fatta immediatamente quando possibile, mentre, ove non sia possibile, è prevista la contestazione differita. In effetti, in tema di violazione alle norme di cui al regolamento CE 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo, il punto 13 della circolare ministeriale del 22/7/2011, prot. 17598, espressamente consente, a fronte della difficoltà ad esaminare i dati, il differimento della notifica del verbale di contestazione fino a novanta giorni successivi alla data del download dei dati.
1.5. Inoltre, ha proseguito il tribunale, per ciò che riguarda la validità degli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale presso l'ufficio a mezzo dell'esame del cronotachigrafo e poi riportati nel verbale, si tratta di un "procedimento consistente nella mera constatazione dei dati quali risultanti dalla lettura dei dischi o dei files, che non comporta né implica alcun profilo discrezionale o valutativo da parte del pubblico ufficiale", per cui rientra a pieno titolo tra quei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, i quali sono coperti dall'efficacia di piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c.. Il software che procede all'elaborazione dei dati-  violazioni funziona, invero, sulla base delle regole contenute nelle disposizioni normative, "regole che sono sufficientemente chiare e precise e non consentono quindi interpretazioni da parte dell'agente accertatore". Nel caso in esame, peraltro, ha aggiunto il tribunale, non vi è né la deduzione né la prova del fatto che siano stati compiuti errori nell'accertamento a causa di un cattivo funzionamento del programma o dell'apparecchiatura. Non essendo stata proposta alcuna querela di falso e non essendo stato comunque dimostrato alcun cattivo funzionamento del programma o dell'apparecchiatura nell'elaborazione dei dati, i dati che risultano dall'avviso di accertamento e dai report in atti, devono ritenersi, ha concluso il tribunale, conformi alla realtà e dotati della richiamata efficacia probatoria privilegiata.
1.6. Il tribunale, infine, ha ritenuto l'infondatezza delle contestazioni sollevate dagli appellati in ordine alle violazioni riscontrate dagli agenti accertatori. In particolare, per ciò che riguarda le violazioni dell'art. 7 del reg. CE 561/2006, a norma del quale "dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi" ovvero "un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti", le contestazioni, ha osservato il tribunale, appaiono corrette in quanto, se è vero che l'autista ha intervallato periodi di guida ed interruzioni in modo da non effettuare periodi di guida di oltre 4,30 ore, è anche vero che non ha osservato interruzione della lunghezza prevista dalla norma, com'è accaduto, ad esempio, il 13/12/2010, il 12/1/2011 ed il 17/1/2011. Per ciò che riguarda, invece, la violazione dell'art. 8 del reg. CE 561/2006, a norma del quale "i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale" ed, in particolare, un riposo regolare di undici ore ovvero un riposo giornaliero ridotto di almeno nove ore per al massimo due volte alla settimana, le contestazioni, ha osservato il tribunale, appaiono corrette in quanto coerenti con il principio secondo il quale non si deve valutare il periodo di tempo intercorrente tra la cessazione di un periodo di guida di un giorno e l'inizio del periodo di guida del giorno successivo, ma, piuttosto, si deve verificare se l'autista, entro 24 ore dalla fine di un periodo di riposo giornaliero, abbia iniziato a godere di un nuovo periodo di riposo giornaliero regolare oppure di un periodo di riposo giornaliero ridotto.
2.1. La G.C.T. Trasporti s.n.c., R.R. e A.C., con ricorso notificato il 10/2/2017, hanno chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza.
2.2. La Prefettura di Perugia-Ufficio Territoriale del Governo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Perugia ed il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali-Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia sono rimasti intimati
 

Diritto


3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61 e ss. c.p.c. e 191 e ss. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa motivazione in ordine alla mancata nomina di consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, pur a fronte della richiesta degli opponenti, formulata sin dal giudizio di primo grado e ribadita nel giudizio d'appello, di consulenza tecnica d'ufficio per accertare la correttezza delle operazioni di lettura dei dischi cronotachigrafici effettuate dall'ufficio accertatore, il tribunale ha ritenuto di non disporre la consulenza tecnica in quanto inutile, come affermato nell'ordinanza del 25/10/2013, ai fini della decisione, senza, tuttavia, illustrare, nella sentenza che ha definito il giudizio, i motivi di rigetto della richiesta. In effetti, hanno osservato i ricorrenti, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per procedere alla individuazione dei tempi di guida/riposo e delle eventuali condotte di guida sanzionabili avrebbe fornito al giudice il quadro fattuale e probatorio sulla base del quale decidere la controversia.
3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2699 e ss c.c. e 116 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di attribuire il valore di piena prova fino a querela di falso agli accertamenti effettuati dai Servizi Ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia, così come riportati nei verbali oggetto dell'opposizione, senza, tuttavia, considerare, innanzitutto, che l'eccezione secondo la quale tali verbali sono muniti di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. è stata proposta dalla controparte solo nel giudizio d'appello ed è, quindi, inammissibile in forza dell'art. 345 c.p.c., ed, in secondo luogo, che l'estrazione e l'elaborazione dei dati generati dalle apparecchiature non consente di assegnare a tali risultanze le predetta efficacia probatoria, limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in suo presenza o che abbia potuto compiere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale.
3.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del Reg. CE 561/2006 e dell'art. 174 del d.lgs. n. 285 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la legittimità degli accertamenti e delle sanzioni di cui ai verbali oggetto di opposizione fornendo, tuttavia, un'interpretazione dei tempi di guida/riposo non conforme rispetto a quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 del Reg. CE 561/2006 in comb. disp. con l'art. 174 del d.lgs. n. 285 del 1992, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea con la decisione del 7/6/2011. Il tribunale, inoltre, ha omesso di riferire in ordine all'iter logico-giuridico dallo stesso seguito, limitandosi a trascrivere, peraltro solo in parte, i periodi di guida e di riposo nella misura indicata nei verbali oggetto di opposizione, così precludendo alle parti ogni possibilità di riscontro circa la correttezza o meno delle relative argomentazioni. Infine, hanno concluso i ricorrenti, il principio, che il tribunale ha posto a fondamento della correttezza delle sanzioni irrogate per violazione dell'art. 8 del reg. CE 561/2006, secondo il quale non si deve valutare il periodo di tempo intercorrente tra la cessazione di un periodo di guida di un giorno e l'inizio del periodo di guida del giorno successivo, ma, piuttosto, si deve verificare se l'autista, entro 24 ore dalla fine di un periodo di riposo giornaliero, abbia iniziato a godere di un nuovo periodo di riposo giornaliero regolare oppure di un periodo di riposo giornaliero ridotto, risulta erroneo e destituito di fondamento normativo.
3.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del d.lgs. n. 285 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto legittima la contestazione differita delle violazioni oggetto di sanzione ponendo, tuttavia, a fondamento della propria decisione, una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/7/2011, prot. 17598, la quale, in effetti, detta regole di comportamento cui devono attenersi i soggetti interni all'amministrazione ed è, quindi, priva di valenza normativa. Le uniche norme di riferimento restano, quindi, le disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, la cui attenta disamina non consente di individuare alcuna fattispecie di impossibilità di contestazione immediata delle infrazioni. D'altra parte, hanno concluso i ricorrenti, risulta violato l'art. 201, comma 1 ter, del codice della strada, che impone di indicare i motivi che avrebbero reso impossibile la contestazione, non essendo a tal fine rilevante la formula di stile contenuta in calce ai verbali.
3.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 4 e ss. del reg. CE 561/2006 e 174 del d.lgs. n. 285 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di individuare un vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, lì dove il giudice di pace aveva escluso, in riferimento ai fatti oggetto di contestazione, la sussistenza di comportamenti colposi da parte del datore di lavoro, laddove, al contrario, la carenza di colpa in capo al datore di lavori era stata ritualmente introdotta nel giudizio di primo grado.
3.6. Con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 18 e ss. e 341 c.p.c., dell'art. 83-ter disp. att. c.p.c., nonché degli art. 1, 2, 9 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2012, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale avanzata dagli appellati, senza, tuttavia, considerare che il giudice d'appello avverso la sentenza di primo grado doveva essere individuato, a norma dell'art. 341 c.p.c., nel tribunale di Todi, allora sezione distaccata del tribunale di Perugia, ma, al momento della notifica dell'atto d'appello, già destinato, in forza delle norme previste dagli art. 1, 2, 9 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2012, alla soppressione con l'inserimento del relativo territorio nel circondario del tribunale di Spoleto.
4.1. Il sesto motivo, da esaminare in via prioritaria, è infondato.
4.2. Risulta, invero, dagli atti del giudizio, al quale la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, che il giudizio d'appello è stato introdotto, con atto di citazione notificato in data 2/5/2013, innanzi al tribunale di Perugia, in quel momento competente, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., a giudicare sull'appello proposto avverso le sentenze del giudice di pace di Todi.
4.3. Ciò significa che, nel momento in cui, a far data dal 13/9/2013, la sezione distaccata di Todi è stata soppressa, ad opera degli artt. 1 (tabella A) e 11, comma 2, del d.lgs. n. 155 del 2012, ed il relativo territorio è stato attribuito, con l'allegato 1 al d.lgs. n. 155 cit. (che ha sostituito, a norma dell'art. 2, lett. a) dello stesso decreto, la tabella A del d.lgs. n. 12 del 1941), al tribunale di Spoleto, il giudizio (d'appello) era già pendente innanzi al tribunale di Perugia: trovando, quindi, applicazione i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 9 del d.lgs. n. 155 cit., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 14 del 2014, i quali, rispettivamente, stabiliscono che: - "la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili ... pendenti alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2 (vale a dire un anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 115 cit., e, quindi, dal 13/9/2013), i quali si considerano competenza del tribunale che costituisce sede principale"; - "la disposizione di cui al comma 2-bis (vale a dire la conservazione della competenza del tribunale innanzi al quale il giudizio risulta, alla predetta data, pendente) si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, de/l'assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all'articolo 1 ".
4.4. In altri termini, se si considera che l'atto d'appello è stato (correttamente) proposto, con citazione notificata il 2/5/2013, innanzi al tribunale di Perugia, in quel momento competente a norma dell'art. 341 c.p.c., e che tale giudizio era pendente, ai sensi dell'art. 39, comma 3°, c.p.c., innanzi a tale tribunale quando la sezione distaccata di Todi (fino a quel momento sezione distaccata del tribunale di Perugia), a far data dal 13/9/2013 (art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 155 cit.), è stata soppressa e il suo territorio è stato, contestualmente, attribuito al tribunale di Spoleto (artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 155 cit.), risulta, allora, evidente come, alla luce dei rilievi sopra espressi (nonché, e più in generale, dell'art. 5 c.p.c., che, ai fini della determinazione della competenza, reputa, com'è noto, irrilevanti anche "i mutamenti della legge" successivi alla proposizione della domanda), la sentenza impugnata abbia correttamente affermato la competenza, quale giudice d'appello, del tribunale di Perugia (non certo destinato alla soppressione, ai fini di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 155 cit.) escludendo quella del tribunale di Spoleto.
5.1. Il primo motivo è infondato.
5.2. La consulenza tecnica d'ufficio, in effetti, è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile, come nel caso in esame, dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. sul punto Cass. n. 326 del 2020; Cass. n. 4660 del 2006; Cass. n. 15219 del 2007; Cass. n. 25253 del 2019).
5.3. Il tribunale, infatti, dopo aver premesso che il "procedimento consistente nella mera constatazione dei dati quali risultanti dalla lettura dei dischi o dei files, ... non comporta né implica alcun profilo discrezionale o valutativo da parte del pubblico ufficiale", il cui accertamento, pertanto, è coperto dall'efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., ha ritenuto che, non essendo stata proposta alcuna querela di falso e non essendo stato comunque dimostrato alcun cattivo funzionamento del programma o dell'apparecchiatura nell'elaborazione dei dati, i dati di fatto che risultano dall'avviso di accertamento e dai report in atti, devono ritenersi corrispondenti alla realtà, in tal modo, implicitamente ma inequivocamente, escludendo ogni effettiva utilità alla consulenza tecnica d'ufficio invocata dagli opponenti al dichiarato scopo di fornire al giudice il quadro fattuale e probatorio sulla base del quale decidere la controversia.
6.1. Il secondo motivo è infondato.
6.2. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, invero, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle ", la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n. 23800 del 2014, la quale, in applicazione di tale principio, ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributive; conf., Cass. n. 3350 del 2001; Cass. n. 2988 del 1996; Cass. n. 3316 del 1995).
6.3. I verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali, quindi, fanno piena prova, fino a querela falso, della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti e dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti (e l'affermazione di tale efficacia non richiede certo una tempestiva richiesta in tal senso della parte che vi fosse interessata, rientrando, piuttosto, in applicazione dei principi di cui agli artt. 115, comma 1°, e 116, comma 1°, c.p.c., nei generali poteri/doveri di valutazione delle prove che, sia pur nei limiti delle domande e delle eccezioni devolutegli ai sensi dell'art. 345 c.p.c., spettano senz'altro al giudice d'appello), ma non hanno analoga efficacia probatoria relativamente alla veridicità delle suddette dichiarazioni o al contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (Cass. n. 11751 del 2004, la quale ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di un verbale redatto da ispettori di un ente previdenziale, in cui si affermava di avere desunto la prova di una determinata circostanza dalla visione dei libri sociali obbligatori, e in mancanza di una prova contraria offerta dalla interessata in ordine alle risultanze dei libri visionati, in applicazione del principio dell'onere della prova aveva rigettato l'opposizione a ordinanza-ingiunzione).
6.4. La prova delle altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato può essere, peraltro, liberamente valutata e apprezzata dal giudice, il quale può anche considerare i verbali di accertamento redatti dal pubblico ufficiale quale prova sufficiente delle circostanze ivi riferite qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. n. 3525 del 2005, che confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni; Cass. n. 9827 del 2000; Cass. n. 15073 del 2008).
6.5. La sentenza del tribunale si è pienamente attenuta ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha ritenuto che gli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale presso l'ufficio a mezzo dell'esame del cronotachigrafo e poi riportati nel verbale erano senz'altro utilizzabili come prova dei dati ivi esposti sul rilievo, per un verso, che tale accertamento si era risolto "nella mera constatazione dei dati quali risultanti dalla lettura dei dischi o dei files, che non comporta né implica alcun profilo discrezionale o valutativo da parte del pubblico ufficiale", rientrando a pieno titolo tra quei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e, come tali, coperti dall'efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., e, per altro verso, che gli opponenti non avevano dedotto né dimostrato in giudizio il cattivo funzionamento del programma o dell'apparecchiatura nell'elaborazione dei dati, per cui, in definitiva, alla luce delle esposte emergenze istruttorie, i dati che risultavano dall'avviso di accertamento e dai report in atti dovevano ritenersi dimostrati come tali in giudizio.
7 .1. Il quarto motivo è infondato.
7.2. In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'art. 174, comma 4, del codice della strada, opera un rinvio formale alle fonti comunitarie sicché le violazioni del regolamento CE 561/2006 (sin dal momento della sua efficacia nell'ordinamento europeo, e dunque anche prima del richiamo espresso operato con la l. n. 120 del 2010, in sostituzione del richiamo al regolamento CE n. 3820/1985), sia in materia di tutela dei lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto, sia in materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni del codice della strada, con la conseguente applicabilità del termine di contestazione differita mediante notifica ai sensi dell'art. 201, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Cass. n. 21062 del 2014; cfr. in tema anche Cass. n. 20594 del 2016; Cass. n. 22896 del 2018).
7.3. A tal fine, invero, ha osservato la Corte, sembra
opportuno evidenziare come lo stesso legislatore comunitario tenda a qualificare Reg. CEE 561/2006 come atto comunitario incidente sia in materia di rapporto di lavoro degli autotrasportatori, sia in materia di sicurezza stradale. In tal senso, infatti, sembrano esprimersi i considerando nn. 19 e 22, nei quali si annovera esplicitamente la sicurezza stradale tra le finalità ultime dell'obbligo assunto dagli Stati membri dell'UE di disporre misure ed eseguire controlli sul rispetto dei periodi di riposo giornalieri e settimanali degli autotrasportatori. Allo stesso modo, anche l'art. 1 proietta la regolamentazione dei periodi di guida, interruzione e riposo nell'ottica del miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale.
7.4. . L'argomento letterale appena illustrato è oltretutto confermato e rafforzato, ha aggiunto la Corte, da alcuni pronunciamenti della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nei quali si afferma che il Reg. CEE 561/2006 mira ad armonizzare le condizioni di concorrenza relative al settore stradale e a migliorare le condizioni di lavoro del personale di tale settore nonché la sicurezza stradale (cfr. Corte Giust. CCEE, Lundberg, 03-10-2013, in causa C-317/12), ed egualmente che nell'ambito del regolamento N. 561/2006 tali obiettivi consistono, da un lato, nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti nonché della sicurezza stradale in generale, e, dall'altro, nella definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché nel loro controllo (cfr. Corte Giust. CCEE, Urbén contro Vàmés PénzugyOrség Észak-alfdldi Regionélis Parancsnokséga, 09-02- 2012, in causa C-210/10).
7.5. Anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/7/2011, interpretativa del regolamento in questione, ha aggiunto poi la Corte, al punto 13 afferma che "in ordine alla possibilità di notificare al conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) 561/2006 accertate dall'esame del dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo si comunica che tale ipotesi non è espressamente contemplata tra i casi di contestazione differita dell'articolo 201 del Codice della Strada. Tuttavia, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all'esame dei dati, all'eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto che l'obbligo di contestazione immediata sancito dall'articolo 200, comma 1, del Codice della Stradale, sussiste solo quando è possibile. Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, ex articolo 13 legge 24 novembre 1981, n. 689, e che da tale data decorre il termine ... per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione".
7.6. Dal tenore della disposizione, dunque, sembra desumersi la piena ascrivibilità delle violazioni al Reg. CEE 561/2006 alla categoria delle infrazioni al Codice della Strada, con la conseguente applicabilità, in caso di mancata contestazione immediata, del termine di contestazione differita mediante notifica ex art. 201, comma 1, del codice della strada. In sintesi, ha concluso la Corte, potendosi affermare l'effettiva incidenza del regolamento comunitario in esame sia in materia di tutela dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, sia in materia di sicurezza stradale, nulla osta alla sussunzione delle violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi nelle fattispecie astratte di cui agli artt. 174, comma 4, e 201, comma 1, del Codice della Strada, ratione temporis vigenti.
7.7. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha ritenuto che la contestazione differita delle infrazioni fosse legittima rilevando, per un verso, che, a norma dell'art. 201 del codice della strada, la contestazione dev'essere fatta immediatamente solo quando possibile laddove, nel caso in cui non lo sia, è consentita la contestazione differita, e, per altro verso, che, nel caso in esame, la contestazione immediata non era stata possibile in ragione del tempo necessario al download dei dati e delle difficoltà concernenti l'esame degli stessi, ed ha, quindi, ammesso, come consentito dalla circolare ministeriale del 22/7/2011, la loro contestazione differita fino a novanta giorni, si è pienamente conformata agli esposti principi e si sottrae, quindi, alle censure svolte sul punto dai ricorrenti.
8.1. Il terzo motivo è inammissibile.
8.2. I ricorrenti, in effetti, pur avendo censurato l'interpretazione che il tribunale ha fornito degli artt. 6, 7 e 8 del reg. CE 561/2006, ritenendola priva di fondamento, non hanno, tuttavia, esposto le ragioni per cui la soluzione esposta nella sentenza impugnata sarebbe giuridicamente errata.
8.3. Ed è, invece, noto che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 24298 del 2016, la quale ha ritenuto inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata; conf., Cass. n. 16700 del 2020).
8.4. Quanto al resto, la censura riguarda (la motivazione del) l'apprezzamento dei fatti che il giudice di merito, alla luce delle prove acquisite in giudizio, ha svolto nella sentenza impugnata. Si tratta, però, di un accertamento che, in quanto tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per omesso esame di una o più di circostanze di fatto, risultanti dalla sentenza o dagli atti del giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata. Nel caso in esame, al contrario, i ricorrenti, pur avendone l'onere (artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.), non hanno specificamente rappresentato in ricorso i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia ad essa favorevole (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). In effetti, a seguito della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, quale introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma può essere soltanto l'omesso esame circa un "fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti": il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale (e cioè un fatto costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) oppure un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017): e non, invece, gli elementi istruttori in quanto tali quando il fatto storico da essi (in ipotesi) rappresentato, vale a dire i tempi effettivi di guida e di riposo osservati dal conducente, sia stato comunque preso in considerazione, come in effetti è accaduto nel caso di specie, dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). Del resto, come più volte ribadito da questa Corte, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che lo stesso non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 98 del 2019, in motiv.; Cass. n. 11176 del 2017).
9.1. Il quinto motivo è inammissibile.
9.2. I ricorrenti, infatti, pur censurando la sentenza impugnata per aver condiviso la critica che gli appellanti del 30 giugno avevano mosso al giudice di pace lì dove aveva escluso, in riferimento ai fatti oggetto di contestazione, la sussistenza di comportamenti colposi da parte del datore di lavoro, deducendo, a loro volta, che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, la carenza di colpa in capo al datore di lavori era stata dagli stessi ritualmente introdotta già nel giudizio di primo grado, si sono astenuti dal riprodurre in ricorso, almeno nei tratti essenziali, il contenuto degli atti del giudizio innanzi al giudice di pace in cui avrebbero formalmente sollevato l'eccezione della mancanza di colpa. Nel giudizio di legittimità, invece, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, come quelle processuali, deve rappresentare, ai fini del rispetto del principio di specificità del motivo, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della invocata violazione.
9.3. Del resto, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un errar in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di specificità del motivo, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale.
9.4. In ogni caso, il principio posto dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni sanzionate in via amministrativa, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale, pertanto, grava l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata I. n. 689 del 1981), assume, tuttavia, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile in quanto determinato da un elemento positivo (del quale, però, non si rinviene alcuna allegazione tra i fatti che, per come riprodotti in ricorso, p. 16- 25, gli opponenti avevano esposto nell'atto d'opposizione al giudice di pace) idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con l'ordinaria diligenza o prudenza (Cass. n. 11012 del 2006).
10. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.
11. Nulla per le spese di lite in mancanza di controricorso dei resistenti.
12. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
 

P.Q.M.


La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di
Rie. 2017 n. 4552- Sez. 2 - CC del 30 giugno 2021 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 30 giugno 2021.