Cassazione Civile, Sez. 6, 03 dicembre 2021, n. 38373 - Azione di regresso, prescrizione ed estinzione del processo



Presidente: DORONZO ADRIANA
 

Rilevato che


1. Con sentenza n. 1159 del 2019 la Corte d'Appello di Catania, confermando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dall'INAIL nei confronti di A.N. di accertamento della responsabilità civile per l’infortunio occorso a danni del dipendente E.R. nel maggio 2001, condannando il datore di lavoro al pagamento, a titolo di regresso, della complessiva somma di euro 207.103,50, oltre accessori di legge.
2. La Corte d'Appello, per quel che interessa, ha rilevato che, correttamente, il giudice di primo grado aveva respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione di regresso promossa dall’Inail posto che non era decorso il triennio dalla sentenza penale di condanna emessa dalla Corte di appello in data 20.3.2011 e la diffida comunicata dall’Inail l’8.6.2011 nonché il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (effettuato il 21.11.2011), mentre l’appello dell’A.N. era, sul punto, del tutto generico, in quanto richiamava il superamento del termine di prescrizione quinquennale dettato dall’art. 2948 c.c. e computando tale termine dalla data dell’infortunio alla data della diffida.
3. Avverso tale decisione l’A.N. ha proposto ricorso affidato a un motivo e l’INAIL resiste con controricorso.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.

Considerato che


1. Con l’unico motivo di ricorso, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si denunzia violazione degli artt. 111, 112 T.U. n. 1124 del 1965, 2934, 2943, 2946 c.c., avendo, la Corte di appello, omesso di riqualificare, anche d’ufficio, la natura, decorrenza e durata della prescrizione dell’azione dell’Inail, dovendo ritenersi prescritta l’azione di regresso in quanto il termine non poteva essere interrotto con una semplice messa in mora stragiudiziale bensì soltanto con la valida instaurazione del processo (che era stata proposta tardivamente in quanto il ricorso introduttivo dell’INAIL era stato notificato in data 10.11.2014).
2. Deve darsi atto che l'attuale ricorrente, per il tramite del procuratore speciale avv. Emilio Mascheroni, ha rinunciato al ricorso per cassazione con atto del 20.10.2021 e la rinuncia è stata accettata dall’INAIL.
3. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo.
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in ossequio alla previsione di cui all’art. 391 c.p.c., avendo, il controricorrente, aderito alla rinunzia del ricorrente.
5. La declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).
 

P. Q. M.
 

La Corte dichiara estinto il giudizio, nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 novembre 2021.