Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 03 dicembre 2021, n. 38235 - Movimentazione carichi e patologie


 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 03/12/2021
 

Rilevato che


1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 528/2019, ha confermato la pronuncia n. 440/2018 emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale erano state respinte le domande, proposte da A.B. nei confronti dell'INAIL e della società ex datrice di lavoro Fireve soc. coop, dirette ad ottenere, previo accertamento della natura professionale delle patologie da cui era affetto (lesioni bilaterali della cuffia dei rotatori, compromissione dell'articolarità della colonna lombare con multiple discopatie), la condanna dell'INAIL al pagamento delle prestazioni conseguenti al grado di invalidità accertato, nonché la condanna della società al pagamento del danno differenziale, biologico da invalidità permanente e temporanea e morale derivante dalle medesime patologie conseguite all'attività di movimentazione carichi svolta, detratta la quota di competenze dell'INAIL.
2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite (prova per testi e CTU), corretto il giudizio del Tribunale che aveva escluso la natura professionale delle patologie dedotte ed accertate dal CTU.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione A.B. affidato a due motivi cui hanno resistito con controricorso l'INAIL e la Fireve Soc. coop. in liquidazione. La Società Reale Mutua di Assicurazioni non ha svolto attività difensiva.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
5. Il ricorrente ha depositato memoria.
 

Considerato che


1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 e n. 5 cpc, per essere la Corte territoriale, limitandosi a porre a fondamento della decisione in modo del tutto acritico le risultanze della CTU, incorsa in un errore di percezione attraverso una erronea ricognizione del contenuto oggettivo della prova.
3. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 116, del DPR n. 1124/65 e della legge n. 144/99, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che le patologie, da esso ricorrente lamentate, non rientrassero tra quelle tabellate e per avere basato il proprio convincimento su alcune considerazioni di carattere giuridico del CTU, circa la natura e a funzione del DVR aziendale, senza motivare in alcun modo la propria decisione.
4. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili.
5. Invero, oltre ai profili tecnico-processuali circa la formulazione delle censure, che difettano dei requisiti di specificità ex art. 366 cpc in quanto affidate nella parte motiva a deduzioni generali, al richiamo alla CTU e ai motivi di appello nonché afferenti, quanto alla rubrica, alla generica violazione di legge dell'intero DPR n. 1124/65 e della legge n. 144/99 (in contrasto con la natura del giudizio di legittimità che è un giudizio a critica vincolata), deve osservarsi che le doglianze ivi indicate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, a richiedere una richiesta di riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali: ciò perché sono finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione della esclusione della natura professionale delle patologie dedotte ed accertate in capo al lavoratore, in una situazione di cd. "doppia conforme" ex art. 348 ter u.c. cpc.
6. Inammissibile, in tema di ricorso per cassazione, è poi una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
7. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulla natura delle patologie.
8. Infine, anche le doglianze in ordine alle conclusioni del CTU sono inammissibili perché, lungi dall'essere correlate a valutazioni giuridiche svolte dal consulente, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e di condizioni di fatto incidente sul principio del libero convincimento del giudice, non censurabile in sede di legittimità (per tutte Cass. n. 1652/2021).
9. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con adeguata ed esauriente motivazione, ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto di escludere la sussistenza delle condizioni per l'inserimento della patologia riscontrate in quella previste dalle Tabelle INAIL e, quindi, della necessaria correlazione causale tra l'attività lavorativa del ricorrente e le patologie dal medesimo lamentate.
10. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
12. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Nulla va disposto relativamente all'intimata che non ha svolto attività difensiva.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
 

PQM
 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per l'intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021