Cassazione Civile, Sez. 6, 03 dicembre 2021, n. 38376 - Nesso di causalità tra patologia sofferta e decesso. Ricorso inammissibile


 


Presidente: DORONZO ADRIANA

 

Rilevato che


1. Con sentenza n.3999 depositata il 13.11.2020, la Corte d'appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di M.P.R., coniuge di T.N. (deceduto il 10.1.2011), proposta nei confronti dell’INAIL e volta a conseguire la rendita ai superstiti e l’assegno funerario;
2. la Corte distrettuale – nominato un nuovo consulente tecnico d’ufficio - rilevava che il lavoratore, il quale aveva subito un infortunio sul lavoro in data 26.8.2005, non aveva provato, in termini di ragionevole certezza, il nesso di causalità tra l’infortunio e il decesso, ritenuto che la perizia svolta dal consulente tecnico d’ufficio in grado di appello, anche in replica alle osservazioni del consulente di parte, aveva sottolineato che l’emorragia intra-cerebrale che aveva provocato il decesso non aveva collegamento eziologico con le lesioni sofferte in conseguenza dell’infortunio;
3. avverso la sentenza la M.P.R. ha proposto ricorso, fondato su un motivo, cui ha opposto difese l’INAIL con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.;
 

Considerato che


1. con l’unico motivo, il ricorrente deduce “errata valutazione degli elementi anamnestici presenti nella documentazione prodotta in atti – errata valutazione del consulente della Corte di appello dott. Cavalli della documentazione presente nella cartella clinica (ricovero del 2011) in riferimento all’evento traumatico occorso al T.N. e alle sue condizioni psicofisiche al momento dell’evento 10.1.2011 – sussistenza del nesso di causalità anche come concausa tra l’infortunio professionale occorso nel 2005 e il decesso avvenuto il 13.1.2011 - articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.”, avendo, il CTU, adottato risultanze illogiche, non sorrette da adeguata motivazione medico-legale oltre che documentale.
2. Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi.
3. Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. Cass. n. 1652 del 2012, n. Cass. n. 3816 del 2013, Cass. n. 21742 del 2020, Cass. n. 9234 del 2021). Nel caso di specie, il ricorrente non indica alcuna pubblicazione scientifica da cui evincere una correlazione causale tra i motivi di decesso del T.N. e la malattia professionale sofferta né l’omissione di accertamenti medici indispensabili per indagare tale nesso eziologico, limitandosi ad offrire una lettura diversa delle patologie di cui soffriva il T.N..
4. In ordine ai criteri di riparto dell’onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018).
5. La Corte territoriale, avvalendosi della rinnovata nomina di un consulente tecnico d’ufficio, ha evidenziato che non vi erano elementi sufficienti per ritenere sussistente un nesso di causalità tra patologia sofferta e decesso.
6. In realtà, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti (in specie, del rilievo causale del trauma subito in occasione dell’infortunio sul lavoro del 2005), censure a monte non consentite dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto.
7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese di lite essendo stata resa l'autodichiarazione ex art. 152 disp.att. cod.proc.civ. dalla ricorrente e non risultando modifiche sopravvenute alla situazione reddituale.
8. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002;
 

P. Q. M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 novembre 2021.