Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2021, n. 44960 -  Decesso dell'autista urtato da una balla di cellulosa trasportata con muletto. Omesso ragionamento controfattuale: annullamento con rinvio 


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 04/11/2021
 

 

Fatto




1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza resa il 4 giugno 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno nei confronti di C.R. in relazione a delitto di omicidio colposo, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso dallo stesso C.R. in Livorno, il 21 luglio 2016, nella qualità infraindicata, in regime di cooperazione colposa con altri soggetti.
Oggetto dell'addebito é il decesso di M.F., autista della ditta T.C.R. s.r.l., di cui il C.R. era legale rappresentante, con conseguente posizione datoriale nei riguardi del suddetto lavoratore: quest'ultimo, in occasione dell'infortunio, aveva posizionato il suo autoarticolato nella zona di banchina antistante il magazzino della ditta Scotto, presso la quale operava il carrellista E.C., il quale stava procedendo, con l'impiego di un carrello elevatore, al carico di alcune balle di cellulosa sull'autoarticolato del M.F.. Dal canto suo il M.F. si spostava a piedi dal magazzino al punto del piazzale ove si trovava il suo automezzo, venendosi così a trovare in una posizione di pericolo; a un tratto, durante il carico delle ultime balle, il M.F. veniva urtato da tergo da una delle balle trasportate dal E.C. con il carrello elevatore e, in conseguenza di ciò, veniva trascinato dal carrello in movimento fino allo scarico della cellulosa, evento dal quale derivava l'immediato decesso del M.F. a causa di un imponente trauma da schiacciamento.
Al C.R., nella sua qualità di datore di lavoro, si contesta di avere contribuito a cagionare l'evento letale per non avere fornito al M.F. una idonea formazione sui rischi riferiti alla sua specifica mansione; per avere omesso di indicargli le specifiche cautele da adottare; per non avere redatto il documento di valutazione dei rischi per l'attività di autotrasporto; per non avere provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La Corte di merito ha respinto le doglianze della difesa appellante in ordine all'affermata responsabilità del C.R. (riguardo al quale ha disatteso la tesi dell'imprevedibilità dell'accaduto, che sarebbe imputabile a un comportamento imprevedibile ed eccezionale del E.C., nonché quella secondo la quale, quand'anche il C.R. avesse ottemperato ai propri doveri formativi, l'evento si sarebbe ugualmente verificato): in specie la Corte gigliata ha constatato l'assenza di contestazioni circa le inadempienze del C.R. al debito di sicurezza da cui era gravato, ribadendo la rilevanza causale di tali inadempienze ai fini del verificarsi dell'evento letale. Sotto altro profilo, la Corte distrettuale ha anche disatteso le doglianze difensive in tema di trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il C.R., deducendo tre motivi di lagnanza, preceduti da un'ampia premessa riassuntiva.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui essa non si confronta con le censure mosse dall'odierno ricorrente con l'atto d'appello a proposito del comportamento gravemente imprudente del carrellista E.C. (dipendente della ditta Scotto), il quale nell'occorso procedeva a marcia avanti "alla cieca", senza alcuna visuale e con il rischio di poter investire chiunque fosse transitato nei paraggi, anziché procedere a marcia indietro, come osservato dal consulente del P.M.: ciò che gli avrebbe consentito un'adeguata visibilità, anche in considerazione che il M.F. indossava il giubbotto catarifrangente; più in generale le censure del ricorrente si rivolgono all'omessa considerazione delle consulenze tecniche del P.M. (ing. R.) e delle persone offese (ing. D.) nella parte in cui esse descrivono le caratteristiche del luogo ove avvenne il sinistro (che non era deputato alle operazioni di carico dei camion) e la dinamica del sinistro stesso, che non fu osservata dal responsabile alla sicurezza della ditta Scotto, sig. P., il quale ha dichiarato di non aver visto alcunché perché impegnato in un'altra operazione di carico con altro carrello su altro camion; fra l'altro il P. ha dichiarato che, in tali frangenti, compito dell'autista é quello di posizionarsi in prossimità del camion e in modo tale da essere ben visibile al carrellista; ed é quanto effettivamente il M.F. stava facendo. Ciò smentisce fra l'altro quanto era stato affermato in primo grado circa la concomitante responsabilità anche della persona offesa in ordine all'accaduto, atteso anche che il M.F. non era tenuto a restare tutto il tempo all'interno della cabina del mezzo, ma doveva anche verificare il corretto posizionamento del materiale. Sotto altro profilo il ricorrente censura l'assenza di un ragionamento controfattuale da parte della Corte di merito, la quale ha completamente omesso di indicare quale sarebbe stata la condotta doverosa in grado di impedire l'evento: ciò che vizia totalmente il provvedimento decisorio. Ribadendo il valore interruttivo del nesso causale da attribuirsi, nel caso di specie, alle condotte poste in essere da soggetti terzi, imprevedibili ed idonee a cagionare da sole l'evento mortale, il ricorrente lamenta che la Corte di merito non ha fatto buon governo dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione al fatto che la condotta del E.C., lungi dall'essere solo "imprudente", é stata anche posta in essere in violazione di specifiche disposizioni normative regolanti la manovra in corso di effettuazione (disposizioni menzionate anche nella sentenza di primo grado) ed é stata caratterizzata da colpa cosciente, o comunque da colpa grave, come tale certamente imprevedibile in quanto atipica rispetto alle "ordinarie" proiezioni eziologiche del tipo di condotta, valutate anche alla luce delle teorie della "causalità adeguata" e della "causalità umana".
2.3. Con il terzo motivo, infine, si denuncia vizio di motivazione a proposito del trattamento sanzionatorio: nel determinare quest'ultimo non é stato in alcun modo considerato che la condotta del E.C. era tanto più grave in quanto, presso gli uffici del terminal, erano affisse disposizioni relative al comportamento da tenersi in occasione delle manovre di carico, impartite dalla ditta Scotto, da cui il E.C. dipendeva.

 

Diritto
 



1. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente, in particolare laddove si fa riferimento all'assenza di un ragionamento controfattuale nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata.
Pervero, la mancanza di siffatto ragionamento risulta in parte dovuta all'omessa individuazione ed esplicitazione della rilevanza causale del comportamento omissivo addebitato al C.R. e della portata impeditiva o salvifica della condotta doverosa dalla quale lo stesso C.R. si sarebbe discostato.
Non basta, infatti, addebitare al datore di lavoro generiche carenze nella formazione del personale (e, nella specie, del dipendente rimasto vittima dell'incidente), occorrendo altresì verificare in relazione a quali specifiche condotte e a quali specifici principi la formazione doveva essere fornita e, conseguentemente, in quale rapporto debba porsi tale carenza formativa con il sinistro nella specie occorso.
A ben vedere, infatti, ciò che viene ascritto in rubrica al C.R. é di avere omesso di fornire al M.F. un'adeguata formazione in relazione ai rischi derivanti dalla specifica mansione allo stesso assegnata; di non avere redatto il DVR; e di non avere indicato allo stesso M.F. le specifiche misure di prevenzione e le procedure da adottare.
Orbene, la Corte di merito trascura di considerare che, in base allo stesso editto imputativo, risulta vi fosse stata una specifica valutazione del rischio connesso alle operazioni di carico, rischio cui il M.F. si era tuttavia assoggettato, muovendosi in zona interdetta presso il terminal della ditta Scotto anziché restare in cabina a bordo del suo autotreno (come, appunto, era previsto dal DVR secondo quanto si evince dallo stesso editto imputativo), così esponendosi alla situazione di fatto nell'ambito della quale si verificò l'incidente. Inoltre, e soprattutto, anche in considerazione dall'evidente condizione di rischio cui il M.F. si espose (di portata così intuitiva da non richiedere neppure una particolare esperienza o formazione) non emerge dalla motivazione della Corte di merito in relazione a quali aspetti le presunte omissioni del C.R. sul piano formativo avrebbero avuto un oggettivo rilievo causale nello sviluppo dell'azione fino al tragico epilogo: manca infatti, nell'ordito argomentativo della Corte gigliata, un corretto e completo ragionamento controfattuale, di fondamentale importanza nell'ambito dei reati colposi omissivi impropri; ragionamento che, come noto, é alla base del giudizio di alta probabilità logica della configurabilità del nesso causale e consiste nell'ipotizzare come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa, escludendo l'interferenza di decorsi causali alternativi, in modo da stabilire se l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, si sarebbe o meno verificato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138; a seguire, fra le tante, Sez. F, Sentenza n. 41158 del 25/08/2015, E. e altri, Rv. 264883).
Nel caso di specie, l'assenza di indicazioni, da parte della Corte gigliata, circa la rilevanza eziologica della condotta (indicata come doverosa) omessa dall'imputato, oltre a impedire di formulare il giudizio ipotetico sulla portata salvifica di tale condotta - ed anche sulla configurabilità o meno di decorsi causali alternativi - si accompagna all'impossibilità di verificare se, nel caso di specie, possa affermarsi la sussistenza della cosiddetta "causalità della colpa", ovvero la riconducibilità dell'evento alla violazione della specifica norma cautelare di cui sarebbe stata omessa l'osservanza (nozione riconducibile a Sez. 4, Sentenza n. 32507 del 16/04/2019, Romano, Rv. 276797).
Naturalmente, siffatte considerazioni dovevano essere calate nella specifica situazione verificatasi in occasione del sinistro, all'interno della quale, certamente, sarebbe stato necessario verificare accuratamente - alla stregua delle regole cautelari previste per le operazioni di carico e rimaste sostanzialmente inespresse nella sentenza impugnata - la rilevanza causale o concausale della condotta del carrellista, oltre che i profili di imprudenza, negligenza o imperizia dello stesso M.F..
Va da sé che anche l'ulteriore addebito mosso al C.R. (omessa designazione del RSPP) doveva essere valutato alla stregua della sua eventuale rilevanza causale in ordine allo specifico accadimento; ma di tale addebito, e della sua ipotetica rilevanza nell'ambito della serie causale che condusse al decesso del M.F. e della responsabilità dell'odierno ricorrente, non viene fatta menzione dalla Corte di merito.

2. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2021.