Cassazione Penale, Sez. 4, 06 dicembre 2021, n. 44950 - Caduta dell'autocisterna in una buca nell'area di cantiere di una cava. Noleggio "a caldo" di macchinari e responsabilità del noleggiatore 


 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 15/10/2021
 

 

Fatto




1. Con sentenza del 30.1.2019, la Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, ha confermato la condanna di C.V. in ordine al reato di omicidio colposo di R.P., deceduto a seguito della caduta in una buca dell'autocisterna da lui condotta nell'area di cantiere di una cava. Si addebita alla prevenuta, quale titolare della ditta che aveva fornito alla cava il mezzo incidentato mediante contratto di "nolo a caldo", la violazione della normativa relativa alle attrezzature messe a disposizione degli operai. In particolare, secondo i giudici di merito, l'automezzo fornito al R.P. era un furgoncino trasformato in autobotte per il rifornimento del carburante all'interno del cantiere e, come tale, inidoneo all'uso, privo di portiere di protezione e di accesso al veicolo. Il camioncino non era abilitato al trasporto di carburante e non era omologato, circostanza che avrebbe potuto incidere sulla stabilità del veicolo; le portiere, all'occorrenza, avrebbero potuto evitare l'espulsione del conducente dall'abitacolo, mentre l'operaio era stato schiacciato dal mezzo proprio a causa della sua fuoriuscita dall'abitacolo. per mancanza di portiere.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della C.V., lamentando (in sintesi) quanto segue.
I) Vizio di motivazione, in quanto la ricostruzione della dinamica dell'incidente è del tutto fantasiosa e non trova riscontro negli atti processuali. Il teste A. non si è mai recato sul posto e la deposizione del Mar. M., la perizia dell'ing. Pe. e la conformazione dei luoghi portano ad escludere che il sinistro si sia verificato per le ragioni indicate in sentenza. La buca aveva una superficie di circa 110 mq. ed era posta ad una distanza di circa 6 metri dal limite esterno della strada; lo scavo era ben visibile, non è possibile che l'automezzo sia precipitato nella buca mentre circolava per trasportare il carburante; non sono state trovate tracce di sbandamento o di frenata; verosimilmente l'incidente è stato causato da una errata manovra di guida del lavoratore. Non è stato dimostrato il nesso causale fra la condotta della ricorrente e l'evento occorso. Tali doglianze proposte in sede di appello non sono state affrontate dalla Corte territoriale.
II) Vizio di motivazione, per avere affermato la responsabilità della C.V. per la mancanza di portiere nel veicolo. Tale circostanza non può essere individuata come causa o concausa dell'evento, posto che tutti i mezzi di cantiere sono normalmente privi di portiere e le stesse non sono richieste da alcuna norma prevenzionistica. La loro funzione, in ogni caso, non è quella di evitare la fuoriuscita l'abitacolo in caso di ribaltamento del mezzo. Inoltre, l'automezzo non ha preso fuoco e l'infortunio non si è verificato perché il veicolo era adibito al trasporto di materiale infiammabile.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

 

Diritto




1. Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.


2. Innanzitutto, va evidenziato che nel caso di c.d. "doppia conforme" le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
2.1. La Corte territoriale ha, invero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza, procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
2.2. Sul punto, va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
2.3. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica- che il testo dell'atto· impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca, Rv. 255542).
2.4. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
2.5. In realtà la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione della valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
2.6. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774); ipotesi che, nella specie, deve escludersi.

3. Ciò posto, giova rammentare che, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l'uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante" è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.

4. Nel caso che occupa, i giudici di merito hanno congruamente e non illogicamente motivato in ordine ai profili di colpa addebitati all'imputata, quale soggetto che aveva noleggiato "a caldo" al titolare della cava (A.V. ) il camion mediante il quale è avvenuto l'incidente.
La Corte territoriale ha motivatamente aderito alla ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice, rispetto alla quale la parte ricorrente reitera censure che attengono al merito, adducendo altresì un comportamento abnorme del lavoratore deceduto fondato su valutazioni congetturali, prive di supporto probatorio.
La sentenza impugnata ha adeguatamente valutato i profili di colpa correlati all'aver posto a disposizione del R.P. un mezzo obsoleto, trasformato da furgoncino in autobotte, non omologato e quindi avente problematiche di stabilità; privo, inoltre, di portiere di protezione, circostanza che ha determinato lo schiacciamento del lavoratore a seguito del ribaltamento e della fuoriuscita del conducente dall'abitacolo.
La decisione impugnata è in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari, anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato (Sez. 4, n. 38071 del 07/07/2016, Rv. 267881; Sez. 4, n. 1763 del 14/10/2008 - dep. 2009, Rv. 242490).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.




Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 ottobre 2021