Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 dicembre 2021, n. 38659 - Amianto, malattia tumorale tabellata e presunzione legale. Accolto il ricorso dell'erede


 

 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: DE FELICE ALFONSINA
Data pubblicazione: 06/12/2021
 

Rilevato che


la Corte d'appello di Genova, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso di D.L., quale erede di P.G., - dipendente della società Italsider di Genova Cornigliano dal 1964 al 1992, inizialmente della Cooperativa Carovana Facchini la Corniglianese, e poi dipendente di ILVA s.p.a. (ex Italsider) con mansioni di operatore di magazzino refrattari e ricevitore materiali, deceduto nel 2011 con diagnosi di "Adenocarcinoma polmonare in soggetto esposto ad asbesto", rivolto alla declaratoria del proprio diritto in quanto erede, a beneficiare della rendita ai superstiti ex art. 75 del Testo Unico n. 1124 del 1965, attesa la dipendenza della malattia polmonare contratta dal de cuius a causa dell'attività lavorativa svolta;
disposta la CTU medico legale, la Corte territoriale ha stabilito che la malattia contratta dal P.G. rientrava per il 29% nel rischio da esposizione ad amianto, dunque non era stata raggiunta quella probabilità qualificata richiesta nel caso di patologia multifattoriale;
la considerazione dell'uso di sigarette da parte del lavoratore concorre, inoltre, secondo la stessa Corte d'appello, a costituire una condizione esterna idonea ad abbassare la soglia dell'esposizione ritenuta significativa ai fini dell'esistenza del nesso causale tra la patologia tumorale e l'esposizione all'amianto.
la cassazione della sentenza è domandata da D.L. sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati da successiva memoria;
l'I.N.A.I.L. ha depositato tempestivo controricorso.


Considerato che


col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce l'erroneità dell'affermazione secondo la quale la malattia contratta dal lavoratore non rientra fra le malattie cd. tabellate per le quali sussiste la presunzione in merito alla sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta;
col secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia l'erroneità della sentenza nel punto in cui, avendo accertato la sussistenza di concorrenti fonti di rischio (risalente abitudine al fumo), ha escluso la rilevanza del nesso causale tra amianto e tumore polmonare, violando il principio dell'equivalenza delle condizioni posto dall'art. 41 cod. pen., sebbene entrambi i consulenti avessero escluso che il fumo di tabacco aveva costituito un fattore extra lavorativo di per sé idoneo a causare la malattia;
col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. S cod. proc. civ., contesta la violazione dei criteri legali che disciplinano l'accertamento del nesso causale, segnatamente in merito al rapporto fra cancro ed asbestosi e in materia di esposizione cumulativa quale fattore determinante la patologia (inteso come rapporto tra il tempo di esposizione e la concentrazione di fibre di amianto nel luogo di lavoro), risultato di molto inferiore rispetto al valore considerato significativo nell'ambito dei criteri di Helsinky;
lamenta inoltre, l'illogicità della motivazione per mancata indicazione degli elementi idonei ad identificare in modo adeguato l'iter logico argomentativo che ha condotto la Corte d'appello a ritenere inesistente il nesso causale tra l'attività a rischio e la neoplasia tabellata;
il primo motivo merita accoglimento;
questa Corte ha affrontato con plurimi arresti la complessa materia, stabilendo taluni principi di diritto che vanno considerati nella risoluzione della controversia in esame;
anzitutto, ha affermato che nel caso di malattia tabellata, la prova dell'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene (anch'esse tabellate) si raggiunge applicando un criterio di presunzione legale; che tuttavia, tale criterio non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso (in tal senso cfr. Cass. n. 21360 del 2013);
dall'inclusione nelle apposite tabelle, sia della lavorazione che della malattia deriva, quindi, l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'I.N.A.I.L., che si concretizza, in particolare, nell'offrire la prova della dipendenza dell'infermità o da una causa extra lavorativa oppure dall'accertamento che la lavorazione non si è rivelata sufficientemente idonea a cagionare la malattia; ciò comporta di conseguenza che, per escludere la tutela assicurativa va accertato, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un fattore patogeno diverso dalla causa professionale, che da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la patologia;
dalla malattia tabellata si differenzia la patologia dichiarata ad eziologia multifattoriale: in tal caso, l'applicazione del criterio presuntivo, sì come desunto da ipotesi tecniche teoricamente possibili, subisce un'attenuazione, nel senso che la prova del nesso causale non può basarsi su presunzioni semplici, ma è data per raggiunta sol quando la parte interessata al riconoscimento della tutela, abbia concretamente e specificamente offerto la dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso;
ancora diverso è il caso in cui la malattia ad eziologia multifattoriale include una patologia tumorale la quale, secondo la scienza medica, ha o può avere origine professionale; in tal caso si determina una qual reviviscenza della presunzione legale quanto all'origine professionale della patologia, sicché, l'assenza del nesso causale della cui rilevanza probatoria è gravato l'ente assicuratore, resta ulteriormente circoscritto alla prova che la patologia tumorale, per la sua rapida evoluzione, non è ricollegabile all'esposizione alla sostanza morbigena, perché questa cessata da lungo tempo (Così Cass. n. 23653 del 2016);
quanto alle censure prospettate da parte ricorrente col primo motivo, si rileva che effettivamente, nel provvedimento gravato, non si ritrova nessun riferimento al raggiungimento in giudizio della prova, gravante sull'I.N.A.I.L., del collegamento del tumore polmonare a un fattore patogeno (precedenti patologie, abitudine al fumo...) diverso dalla prolungata esposizione all'amianto;
circa poi l'esito probatorio della durata temporale (ventennale) dell'esposizione, esso viene riferito soltanto attraverso un astratto richiamo alla dose/soglia di attenzione fissata sia dai cd.criteri di Helsinky che dall'ordinamento italiano (art. 24 del d.lgs. n. 277 del 1991);
in altri termini, la Corte territoriale, riportandosi alla sentenza della stessa Corte d'appello di Genova n.109 del 2016, riguardante analoga fattispecie, si limita a "sterilizzare" la causa del tumore polmonare dall'agente patogeno "azione di fibre di asbesto", la cui associazione è, invece, pacificamente accolta dalla scienza medica (voce 57 della Tabella D.M. 9.04.2008), trincerandosi dietro la qualificazione della malattia come ad eziologia multifattoriale, con l'esito di ribaltare l'onere della prova del nesso causale in capo al lavoratore;
di contro, attuando i principi affermati da questa Corte, nel caso di morte del lavoratore per tumore, il criterio della presunzione legale della natura professionale dell'evento morbigeno, che, come si è già detto, subisce un "temperamento" sul piano probatorio solo nelle patologie a causa multifattoriale, in tal caso rivive, quanto meno nel senso che sarà l'ente assicuratore onerato ad offrire, in concreto, la prova che la patologia, per la sua rapida evoluzione, non è eziologicamente ricollegabile alla sostanza nociva, in quanto l'esposizione ad essa è cessata da lungo tempo;
il secondo motivo, concernente l'equivalenza causale delle condizioni che hanno provocato l'evento, va parimenti accolto;
in proposito, questa Corte ha stabilito che in materia d'infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 cod. pen., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni; secondo tale principio va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, con esclusione del nesso eziologico richiesto dalla legge solo qualora possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni ( Così Cass. n. 27952 del 2018);
nel caso in esame, l'intervento del suddetto fattore estraneo all'attività lavorativa, ossia l'abitudine al fumo del lavoratore è oggetto di un mero richiamo, in motivazione, alle valutazioni della consulenza tecnica, ove sono astrattamente riportati gli studi scientifici sull'effetto sinergico tra fumo di tabacco e amianto nell'indurre il tumore polmonare, seguito dalla precisazione, formulata ancora in via generale, che tale effetto si verifica soltanto nel caso di esposizione significativa all'amianto, ossia quando il valore - soglia supera il livello medio di 25 fibre/ml - anni;
nel caso in esame, afferma la Corte territoriale, non essendosi determinata un'esposizione significativa all'amianto, il concorso della fonte di rischio esterna (assunzione di tabacco) non può aver prodotto quell'effetto sinergico tale da far dichiarare sussistente il nesso eziologico tra l'attività lavorativa e l'insorgere della malattia;
quanto contenuto in sentenza conferma che, in definitiva, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del collegamento causale tra esposizione all'amianto e malattia tumorale senza, peraltro, aver valutato se l'intervento del fattore estraneo all'attività lavorativa (abitudine al fumo) avesse potuto da solo causare la malattia, sì da far concludere che la prolungata esposizione all'amianto aveva costituito una semplice occasione e non invece la causa determinante del tumore polmonare;
in ragione dell'accoglimento dei primi due motivi, il terzo deve ritenersi assorbito; in definitiva, accolti il primo e il secondo motivo di ricorso e assorbito il terzo, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

P.Q.M.
 


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 7 ottobre 2021