Cassazione Civile, Sez. 6, 07 dicembre 2021, n. 38835 - Caduta all'indietro dell'operaio attrezzista mentre controllava la chiusura dei bulloni su uno stampo con una chiave inglese. Esclusa la nocività dell'ambiente di lavoro


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: BOGHETICH ELENA
Data pubblicazione: 07/12/2021
 

 

Rilevato che

1. Con sentenza depositata il 14.10.2019 la Corte di appello di Venezia, confermando la pronuncia del Tribunale di Vicenza e respingendo l'appello proposto dal lavoratore nei confronti di A.G. s.p.a. e Aig Europe sa, ha respinto la domanda di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro del 19.6.2008 di P.V.;
2. la Corte territoriale, rilevando che la dinamica dell'incidente era pacifica (caduta all'indietro del P.V., operaio attrezzista, mentre controllava la chiusura dei bulloni su uno stampo con una chiave inglese), ha ritenuto insussistente una responsabilità del datore di lavoro rilevato che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro posto che lo strumento di avvitamento utilizzato (per quanto manuale e non elettrico) era in uso all'epoca e non presentava vizi ed era stato utilizzato correttamente, inoltre la distanza tra i banchi di lavoro era stata ritenuta sufficiente dagli ispettori del Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro-Spisal (anche se, al solo fine di evitare incidenti analoghi, la società aveva autonomamente deciso, un anno dopo, di aumentarla di altri 30 cm);
3. avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore deducendo quattro motivi di censura, illustrati da memoria; A.G. s.p.a. e Aig Europe sa hanno resistito con distinti controricorsi;
4. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
 

Considerato che


1. tutti i motivi di ricorso denunziano violazione dell'art. 2087 cod.civ. nonché degli artt. 28, comma 1, e 71, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, 132, secondo comma, cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod.proc.civ.) avendo il lavoratore, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, rilevato che lo strumento di lavoro non era adeguato al lavoro da effettuare ossia il serraggio di bulloni da 24 mm ed essendo sempre possibile e prevedibile lo scivolamento della chiave inglese manuale dalla testa del bullone e potendo, l'adozione di una chiave dinamometrica o di un avvitatore, eliminare i fattori di rischio e garantire un migliore livello di protezione della sicurezza, con conseguente sussistenza dì un inadempimento datoriale in assenza dell'adozione di comportamenti specifici suggeriti dalle conoscenze sperimentali; la Corte territoriale ha adottato una motivazione manifestamente illogica ove aveva rilevato che, nonostante non vi fosse un inadempimento datoriale, la distanza tra i banchi di lavoro era stata aumentata di 30 cm;
2. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca correlazione, sono inammissibili;
3. il primo, il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili in quanto, a fronte di un accertamento di fatto, congruamente e logicamente motivato da parte del giudice di merito e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, viene opinato che, nel caso concreto, sarebbe stato necessario - quale misura di sicurezza innominata - l'utilizzo di altri strumenti di avvitamento nonché l'inclusione, nel documento di valutazione dei rischi, della pericolosità derivante dall'utilizzo di uno strumento manuale;
4. osserva il Collegio che in realtà le doglianze si sostanziano unicamente nella critica della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, proponendo - il ricorrente - nuovamente (al pari del contenuto dell'atto di appello) l'adozione di un accorgimento strumentale prive di specifica riferibilità al decisum della sentenza impugnata e configurando, sostanzialmente, una richiesta alla Corte di Cassazione di riesaminare la vicenda processuale sottoposta al suo controllo del tutto estranea al giudizio di legittimità (Cass. n. 8758 del 2017);
5. nella fattispecie, la Corte territoriale ha escluso la nocività dell'ambiente di lavoro rilevando - conformemente a quanto accertato dal giudice di primo grado - che lo strumento utilizzato dal P.V., in quanto manuale, consentiva di dosare la forza, che si trattava di un'operazione abituale per il dipendente il quale, nonostante la caduta rovinosa, aveva atteso il termine del turno per recarsi al Pronto soccorso, che l'esclusione di tale operazione dal Documento di valutazione dei rischi doveva ritenersi corretta (alla stregua delle valutazioni effettuate dallo Spisal) trattandosi di operazione manuale controllabile dal lavoratore e a fronte dell'assenza di violazioni normative; ha aggiunto che si trattava di strumento "in uso all'epoca", che non presentava vizi e che la distanza tra i banchi di lavoro era stata ritenuta sufficiente dagli ispettori (ed ha sottolineato che, seppur a fronte di una indimostrata esigibilità di una diversa specifica condotta protettiva, il datore di lavoro aveva ritenuto, un anno dopo, di ampliare la distanza tra i banchi); si tratta di apprezzamenti di merito che non possono essere oggetto di rivalutazione in questa sede di legittimità;
6. la Corte territoriale si è, dunque, uniformata ai consolidati principi elaborati dal giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. n. 312 del 1996 con particolare riguardo alla esigibilità di misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondano ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti) nonché da questa Corte, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, sicchè incombe al lavoratore ex art. 2697 cod.civ. - che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute - l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'una e l'altra (cfr. da ultimo Cass. n. 56 del 2021, Cass. 32381 del 2019), non configurando, l'art. 2087 cod.civ., una responsabilità oggettiva ma richiedendo un profilo di colpa del datore di lavoro;
7. in particolare, nel caso in cui si discorra di misure di sicurezza cosiddette "innominate", ex art. 2087 cod.civ., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorchè non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass. n. 12445 del 2006; Cass. n. 3033 del 2012; Cass. n. 15082 del 2014; Cass. n. 4084 del 2018; Cass. n. 27964 del 2018; Cass. n. 10319 del 2019; Cass. n. 12041 del 2020; fuorviante il richiamo del ricorrente a Cass. n. 18503 del 2016 che - come si evince dagli stessi stralci riportati in ricorso - si è occupato di assoluta mancata adozione di misure di protezione, sia nominate che innominate, "da sempre disponibili" all'epoca dei fatti e di "intuitiva evidenza" contro il danno da amianto).
8. è, infine, inammissibile altresì la censura dirette a denunciare vizi sostanziali della motivazione, sotto il profilo della sua manifesta illogicità (terzo motivo) perchè, alla stregua della nuova formulazione dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (e, come correttamente rilevato dal ricorrente, interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte, sentenza n. 8053 del 2014), è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella motivazione "apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione ;
9. le predette ipotesi non sono ravvisabili nella pronuncia impugnata che - secondo criteri di logicità e coerenza - ha rilevato, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede di legittimità, che la distanza tra i banchi di lavoro era conforme agli standards rilevati dagli ispettori dello Spisal, e quindi non presentava alcun profilo di colpa, pur notando che il datore di lavoro aveva "autonomamente" adottato un criterio di sicurezza più severo introducendo, un anno dopo, maggiori distanze;
10. inoltre, la censura contenuta nel secondo motivo circa il travisamento del verbale Spisal ( di cui si riportano esclusivamente le conclusioni finali) è inammissibile, in quanto del tutto generica;
11. in conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art.91 cod.proc.civ.
12. in considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;



P. Q. M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, a favore di ciascun controricorrente, di euro 200,00 per esborsi e di euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, addì 6 luglio 2021.