Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 09 dicembre 2021, n. 39118 - Ipoacusia e rendita per malattia professionale non tabellata. Ricorso inammissibile


Presidente: DORONZO ADRIANA

 

Rilevato che
1. Con sentenza n. 260 depositata il 13.2.2020, la Corte d'appello di Bari, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di M.D. proposta nei confronti dell’INAIL e volta a conseguire la rendita o l’indennizzo per malattia professionale (ipoacusia);
2. la Corte distrettuale – rinnovato l’incarico al consulente tecnico d’ufficio - rilevava che il lavoratore, trattandosi di malattia professionale non tabellata (non essendo stata allegata alcuna “Valutazione a rischio di esposizione al rumore per i lavoratori”), non aveva provato, in termini di ragionevole certezza, il nesso di causalità tra tecnopatia e attività lavorativa (saldatore), ritenuto che anche la perizia svolta dal consulente tecnico d’ufficio in grado di appello (che aveva specificamente replicato alle controdeduzioni svolte avverso la consulenza tecnica d’ufficio di primo grado) aveva sottolineato l’assenza di prova sull’entità e sulla durata dell’esposizione ad agenti patogeni durante il periodo lavorativo (essendo “fondamentale, per l’ipoacusia da trauma cronico, la ripetuta esposizione a rumori e/o vibrazioni per una adeguata durata giornaliera e per un periodo temporale in ambienti in cui si riscontra una rumorosità globale media tale da provocare un danno acustico”); inoltre, gli esami audiometrici svolti presentavano un deficit “pantonale” non compatibile con una eziologia “da rumore”; infine, emergeva la compatibilità della patologia sofferta con altri fattori eziologici (ipertensione, diabete, pregresso IAM).
3. avverso la sentenza il M.D. ha proposto ricorso, fondato su quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha opposto difese l’INAIL con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.; l'INAIL ha resistito con controricorso;
 

Considerato che
1. con il primo motivo, il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. nonché omesso esame delle risultanze istruttorie in violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato la deposizione del teste escusso, l’estratto conto previdenziale, la certificazione medica, il libretto di lavoro e le lettere datoriali che dimostrano inequivocabilmente lo svolgimento della mansione di saldatore.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’allegato 4 del T.U. n. 1124 del 1965, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, trascurato che l’inclusione della patologia tra le malattie tabellate risultava dalla copiosa e probante documentazione, svolgendo – il M.D. – quelle mansioni tipiche (“martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici”) del saldatore.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia nullità della CTU espletata per violazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 194-196 e 201 cod.proc.civ. in considerazione dei seguenti fatti: il CTU inviava in Cancelleria la propria relazione il giorno 3.7.2019 nonostante il termine assegnato alle parti per trasmettere eventuali osservazioni scadesse il giorno successivo, il 4.7.2019 (ciò è stato fatto rilevare, dal difensore del lavoratore, con osservazioni depositate il 4.7.2019, sulle quali il CTU ha ritenuto “di dover rispondere nel merito…”); il giorno della visita presso lo studio del CTU, il consulente di parte dell’INAIL era già presente in studio, si è accomodato nella stanza della visita 20 minuti prima del lavoratore, del suo consulente di parte e del difensore (e la CTU ha addotto “pretesti inconsistenti e francamente penosi sulla vicenda” quale la visita e la valutazione di altra consulenza d’ufficio); il consulente di parte dell’INAIL si muoveva con “disinvoltura” nello studio del CTU; l’esame audiometrico effettuato al M.D. non è stato accluso alla relazione depositata dal CTU; la CTU non ha valutato correttamente la cartella sanitaria e di rischio disposta dal datore di lavoro TK s.r.l. nell’ottobre 2006.
4. Con il quarto motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 184 bis cod.proc.civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, il CTU, replicato alle osservazioni presentate dal difensore del lavoratore il 4.7.2019 nonostante ordinanza della Corte territoriale di rinvio dell’esame di dette osservazioni alla successiva udienza, alla quale la Corte territoriale ha assunto un immotivato diniego alla presentazione di ulteriori osservazioni, da parte della difesa del lavoratore, al supplemento di perizia depositato dal CTU.
5. Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi.
6. Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cass. n. 1652 del 2012).
7. In ordine ai criteri di riparto dell’onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018).
8. La Corte territoriale, esclusa la ricorrenza di una patologia tabellata (in assenza di sufficienti elementi relativi alle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa di saldatore nonché di “Valutazione a rischio di esposizione al rumore per i lavoratori” da parte dei datori di lavoro del M.D., premesso che, nelle Tabelle INAIL, è previsto che è “fondamentale, per l’ipoacusia da trauma cronico, la ripetuta esposizione a rumori e/o vibrazioni per una adeguata durata giornaliera e per un periodo temporale in ambienti in cui si riscontra una rumorosità globale media tale da provocare un danno acustico” ), ha evidenziato che non vi erano elementi sufficienti per ritenere comunque sussistente un nesso di causalità tra patologia sofferta e attività lavorativa così come svolta dal lavoratore in quanto mancava la prova sull’entità e sulla durata dell’esposizione ad agenti patogeni e, inoltre, gli esami audiometrici svolti presentavano un deficit “pantonale” non compatibile con una eziologia “da rumore”.
9. Inoltre, le censure sono prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della perizia, del supplemento di perizia, delle osservazioni presentate il 4.7.2019, delle deduzioni trascritte a verbale di udienza, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.
10. Va, ulteriormente, osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti (in specie, delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa), censure a monte non consentite dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa l’assenza di nocività della lavorazione svolta.
11. Al riguardo va, altresì, ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718); come rilevato il ricorrente si limita a riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
12. In ordine ai vizi processuali dedotti, questa Corte ha già affermato che l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (paradigma legale che, peraltro, il ricorrente non ha richiamato) nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa (Cass. 19 marzo 2014, n. 6330); il ricorrente non ha dedotto alcun pregiudizio sofferto, rilevando, anzi, di aver prodotto le proprie osservazioni alla perizia depositata dal CTU e di aver ricevuto risposta con un supplemento di perizia.
13. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza non essendo stata resa l'autodichiarazione ex art. 152 disp.att. cod.proc.civ. dal ricorrente nemmeno per la presente fase di legittimità.
14. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002;




P. Q. M.
 




La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 novembre 2021.