Cassazione Civile, Sez. 6, 13 dicembre 2021, n. 39754 - Riconoscimento del diritto alla ricostituzione della rendita. Divieto di revisione oltre il periodo decennale


 


Presidente: DORONZO ADRIANA

 

Rilevato che
1. Con sentenza n. 4503 del 2019 la Corte d'appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, e respingendo i ricorsi (principale ed incidentale) proposti dalle parti, ha accolto – parzialmente - la domanda proposta contro l'INAIL da S.C. intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla ricostituzione della rendita per inabilità permanente pari al 16% con riguardo all’infortunio del 11.5.2000 (in relazione al quale era stata costituita una rendita con decorrenza dal 13.1.2001) per il periodo successivo al 4.4.2011.
2. La Corte d'Appello – fatta ricognizione di un iter giudiziale pregresso (in base al quale, in forza delle sentenze del Tribunale di Frosinone 916/2006 e della Corte di appello Roma 7905/2012 non impugnata, l’INAIL era stato condannato al pagamento di una rendita pari al 12% fino al 4.4.2011, data di conclusione degli accertamenti di revisione promossi dall’Istituto previdenziale) e rilevato che l’INAIL, nell’ottobre 2013, aveva comunicato che la rendita veniva liquidate in capitale e cessava nel dicembre 2013 – rilevava che il divieto di revisione (oltre il decennio) previsto dall’art. 83 T.U. n. 1124 del 1965 non poteva operare nel caso di specie in quanto la percentuale dei postumi conseguiti all’infortunio si erano consolidati solamente con la sentenza n. 7905/2012 (provvedimento con cui la Corte di appello aveva modificato la percentuale, pari al 34%, riconosciuta precedentemente all’assicurato).
3. Avverso tale decisione l’INAIL ha proposto ricorso affidato a due motivi e il S.C. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.
 

Considerato che
1. Con entrambi i motivi di ricorso, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. (violazione art. 83 T.U. n. 1124 e omessa decisione su un punto decisivo) l’Istituto ricorrente si duole che la Corte territoriale, ferma l’operatività del giudicato con riguardo al diritto alla rendita fino al 4.4.2011 (come da sentenza della Corte di appello Roma n. 7905/2012), non abbia scrutinato attentamente il divieto di revisione della rendita oltre il periodo decennale, atteso che la rendita ha avuto decorrenza dal gennaio 2001 (e che, quindi, le eventuali variazioni in melius o in peius del grado di rendita avrebbero potuto avere rilevanza giuridica solamente se verificatisi entro il decennio, ossia sino a gennaio 2011, collocandosi, pertanto, l’accertamento della Corte territoriale in un periodo – dal 4.4.2011 - che palesemente si pone oltre il decennio).
2. I motivi sono manifestamente fondati.
In punto di diritto, è ben noto e condiviso che il termine decennale previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, rilevante nella presente fattispecie di rendita da infortunio sul lavoro (come pure quello quindicennale di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 137, T.U. per le malattie professionali), nel quale è possibile la revisione della rendita non è di prescrizione, e neppure di decadenza, ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione (giurisprudenza assolutamente consolidata a partire da Corte cost. 21/26 aprile 1971 n. 80; cfr. Cass. 25 novembre 2000 n. 15223; Cass. 24 luglio 2001 n. 10030; 20 gennaio 2003 n. 776; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1098; Cass. sez. un. 10 luglio 2003 n. 10839; Cass. 7 aprile 2004 n. 6831; Cass. 13 dicembre 2005 n. 27425; Cass. 5 giugno 2008, n.14922). La loro osservanza, attenendo alla fattispecie costitutiva legittimante la revisione, deve essere accertata dal giudice di merito indipendentemente da qualsiasi eccezione di parte (Cass. 12 novembre 1994 n. 9515; Cass. 5 giugno 2008, n.14922). Anche le scansioni temporali interne, di cui ai commi 6 e 7 degli artt. 83 e 137, hanno identica funzione, sicchè solo allo scadere del termine complessivo di dieci o quindici anni può porsi un problema di prescrizione o di decadenza (Cass. 5 giugno 2008, n.14922).
Tali termini hanno dunque natura dilatoria, perchè la revisione deve potere essere disposta o richiesta dopo che sia interamente compiuto il periodo di osservazione, il che è una conseguenza necessaria della natura di tale periodo, che deve essere usufruito per intero.
Ne consegue che è ammessa la proposizione della domanda di revisione anche oltre il decennio, o la visita medica disposta dall'Istituto, semprechè però che l'aggravamento, o il miglioramento, non si sia verificato oltre il decennio dalla costituzione della rendita (Cass. 27 aprile 2004 n. 8066). Entro lo stesso termine il lavoratore dichiarato guarito con postumi non indennizzabili può chiedere l'aggravamento di tali postumi (Cass. 11 febbraio 2004 n. 2653).
L'onere di provare che il miglioramento o il peggioramento, rilevato successivamente al termine di consolidamento, si sia in realtà verificato entro tale termine, grava sulla parte che vi ha interesse (Cass. 5 ottobre 2007 n. 20897).
3. Quel che è rilevante nel caso di specie è che il termine decennale (nonchè quello quindicennale), decorre dalla data di costituzione della rendita, come espressamente stabilito dall'art. 83, commi 6 e 7, per gli infortuni sul lavoro, e dall'art. 137, comma 6, per le malattie professionali. Tale momento coincide con quello in cui la inabilità permanente di origine professionale raggiunge la misura minima indennizzabile, che costituisce la data di maturazione del diritto alla prestazione, dalla quale decorre la prestazione, anche se il provvedimento, amministrativo o giudiziario che la riconosce, sia successivo (Cass. 18 marzo 2000 n. 10858; Cass. 12 maggio 2000 n. 6133; Cass. 7 aprile 2004 n. 6831; Cass. 6 maggio 2004 n. 16056; Cass. 13 dicembre 2005 n. 27425; Cass. 16 settembre 2013 n. 21082). Infatti:
a) il consolidamento dei postumi è principio che attiene concettualmente alla inabilità, e quindi il decennio di osservazione del consolidamento della inabilità deve iniziare da un momento ad essa coerente, e cioè dal momento in cui essa diventa rilevante ai fini della rendita, o dal momento da cui questa decorre; b) il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, allorquando si realizzano le condizioni ivi previste; gli atti dell'Istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano un tale diritto hanno natura di atti di certazione, ricognizione e adempimento, e non già natura di concessione della prestazione (giurisprudenza assolutamente consolidata: Cass. sez. un. 29 novembre 1988 n. 6479; Cass. 15 giugno 1991 n. 6785; Cass. 26 maggio 1994 n. 5138; Cass. 1^ luglio 1994 n. 6231; Cass. 29 agosto 1997 n. 8202; Cass. 21 ottobre 1997 n. 10338; Cass. 18 agosto 1999 n. 8713; Cass. 19 giugno 1999 n. 6166; Cass. 23 luglio 2002 n. 10767, e da ultimo n. 252 e 254 del 2003).
4. Ne consegue che ogni qual volta una norma identifichi nella "costituzione della rendita" l'evento che rappresenta il dies a quo di decorrenza di un termine alla cui maturazione vengano ricollegati specifici effetti, è alla data individuata in sede amministrativa o eventualmente accertata in giudizio - in cui viene in essere il diritto alla prestazione - che occorre avere riguardo per stabilire se il detto termine sia o meno trascorso (Cass. 10858/2000 cit.).
5. Nel caso di specie, ricollegandosi l'ambito temporale di rilevanza delle diminuzioni o degli aumenti dell'attitudine al lavoro e, in genere, delle modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita, alla data della costituzione della rendita, che si ricollega alla nascita del diritto stesso, ossia al gennaio 2001, ogni evento suscettibile di comportare una revisione deve attenere al periodo decennale, ossia farsi risalire entro il termine del gennaio 2011; la Corte territoriale ha, pertanto, errato nel tenere in considerazione la modifica dei postumi intervenuta nell’aprile 2011, ricadendo tale evento in un momento ultradecennale, dovendo, semmai, verificare se tale modifica fosse ricollegabile a peggioramenti determinatisi all’interno del decennio.
6. Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinchè verifichi, - ferma l’operatività del giudicato con riguardo al diritto alla rendita nella misura già stabilita fino al 4.4.2011, come da sentenza della Corte di appello Roma n. 7905/2012 -, se il peggioramento delle condizioni dell’assicurato sia intervenuto nell’arco del decennio come sopra delimitato, e solo in tale ipotesi riconoscendo rilevanza all’aggravamento. Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
 

P. Q. M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 novembre 2021.