Tipologia: Protocollo
Data firma: 1 settembre 1983
Parti: Federmeccanica, Assistal e Flm (Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)
Settori: Metalmeccanici
Fonte: CNEL


Protocollo sottoscritto il 1° settembre 1983 fra le parti stipulanti il CCNL 1° settembre Federmeccanica e ad esso allegato ad ogni effetto

Le parti, ritenuta la necessità di definire una completa sistemazione di tutta la materia riguardante l'orario e la flessibilità del lavoro che già non sia disciplinata dalle clausole specifiche contenute nei contratto di categoria e in particolare negli artt. 5, Disciplina generale, Sezione terza, 8, Disciplina speciale, Parte prima e 7, Disciplina speciale, Parte terza, che vengono qui riconfermate, concordano quanto segue:

1. Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, la riduzione annua di 40 ore, prevista al punto 11 del protocollo ministeriale 22 gennaio 1983, qui espressamente richiamato, sarà applicata nei confronti dei lavoratori addetti al settore metalmeccanico, a far data dal 1 ° gennaio 1985, secondo la disciplina indicata;
1.1. Ai lavoratori che prestano attività durante il turno centrale con intervallo non retribuito per il pasto vengono riconosciuti cinque gruppi di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o frazione di esso, da fruire mediante permessi individuali o collettivi compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
1.2. Per i "lavoratori che prestano attività a turno" con l'intervallo retribuito per il pasto (lavoratori turnisti) la riduzione di 40 ore prevista in ragione di anno di servizio o frazione di esso o in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno viene fruita, per il 50 per cento, mediante permessi individuali compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Insieme alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia al lavoratore turnista verrà corrisposta una quota complementare, fino alla differenza fra le ore di riduzione effettivamente fruite e la quantità complessiva spettante al lavoratore a turno, al valore retributivo sul quale è computata la stessa tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione non fruite compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
1.3. Per i lavoratori dipendenti da imprese siderurgiche, la riduzione dell'orario di lavoro in attuazione del punto 11 del Protocollo del 22 gennaio 1983 è pari a 20 ore a partire dal 1° giugno 1985 in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
1.4. Disciplina transitoria
La riduzione di orario che, ai sensi del citato protocollo ministeriale 22 gennaio 1983, verrà applicata nel corso del secondo semestre 1984, "20 ore in ragione di anno", sarà fruita dai lavoratori di cui ai precedenti punti 1.1. e 1.2. mediante un permesso individuale di 8 ore retribuite e una quota complementare di 2 ore da corrispondere secondo la disciplina prevista dai punti precedenti.
1.5. Le parti, ferme restando le decorrenze previste di cui ai punti precedenti, procederanno ad un esame a livello aziendale, entro il mese che precede l'applicazione della prima quota di riduzione di orario, per la definizione delle modalità applicative dell'assorbimento fino a concorrenza dei trattamenti in materia di ferie aggiuntive, o di permessi individuali o collettivi concessi a titolo di riduzione di orario.
La situazione inerente eventuali pause che non siano state motivate da ragioni fisiologiche, tecnologiche, di nocività o di refezione, sarà esaminata in sede aziendale tra Direzione e Rappresentanze Sindacali Aziendali, nell'ambito di quanto previsto al punto 11 del protocollo ministeriale 22 gennaio 1983.

2. Le "Modifiche apportate all'art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, del CCNL 1° maggio 1976, dall'accordo 16 luglio 1979", non verranno riportate nel testo del nuovo contratto collettivo di categoria 1 ° settembre 1983 salvo il punto 3 (Festività abolite) che viene inserito come ultimo comma degli artt. 7, Disciplina speciale, Parte prima e 6, Disciplina speciale, Parte terza.
Le parti convengono che, a far data dal dicembre 1985, la riduzione di orario prevista dalle suddette "Modifiche" venga determinata per i lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella "Tabella allegata" alle suddette "Modifiche" (escluso il settore della siderurgia), nella misura di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o frazione di esso, da fruire dai predetti lavoratori mediante un permesso individuale.
Ferma restando l'armonizzazione della 39a ora che viene definita in una riduzione complessiva annua di 40 ore, la riduzione di orario di cui alla "nota a verbale" della "Tabella allegata" alle citate "Modifiche" viene determinata nella misura di 8 ore.
Non si modificano gli eventuali differenti regimi più favorevoli di armonizzazione definiti a livello aziendale.
Le parti stipulanti congiuntamente dichiarano che, con quanto qui definito, considerano pienamente adempiuti i reciproci obblighi di cui alle "Modifiche" citate.
In ogni caso il presente accordo costituisce transazione novativa delle precedenti intese.
La Federmeccanica e la FLM, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sulla applicazione delle clausole contenute nelle suddette "Modifiche".
La FLM si impegna, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale, territoriale o aziendale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.
Le riduzioni di orario di lavoro, attuate in applicazione del punto 5 delle "Modifiche apportate all'art. 5, Disciplina generale, Sezione terza del CCNL 1° maggio 1976, dall'accordo 16 luglio 1979", saranno assorbite fino a concorrenza dalle riduzioni di orario, stabilite dal presente protocollo, ferme restando le modalità di fruizione in atto.

3. Le riduzioni di orario, di cui al presente protocollo, non si applicano fino a concorrenza, ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.

4. La fruizione di permessi individuali retribuiti di cui al presente protocollo e di quelli previsti al terzultimo comma degli artt. 7 e 6, Disciplina speciale, rispettivamente, Parte prima e Parte terza, avverrà mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza, per i suddetti motivi, superiore ad un tetto compreso tra il 6 e il 9 per cento dei lavoratori normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse riduzioni di orario a regime.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi, non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.

5. Fermi restando i limiti massimi previsti dai citati artt. 8, Disciplina speciale, Parte prima e 7, Disciplina Speciale, Parte terza di 150, 200 e 210 ore annuali di lavoro straordinario, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di ventiquattro ore, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, di cui al comma sesto dell'art. 8, Disciplina Speciale, Parte prima e comma settimo dell'art. 7, Disciplina Speciale, Parte terza per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall'accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali previsto dal diciassettesimo comma dell'art. 8, Disciplina Speciale, Parte prima, e dal diciassettesimo comma dell'art. 7, Disciplina Speciale, Parte terza, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue: 32 ore per i lavoratori turnisti; 32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti; 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti. Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alle Rappresentanze Sindacali Aziendali le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni del contratto collettivo di lavoro in materia di lavoro straordinario.

Nota a verbale al punti 1.1. e 1.2.
Le suddette specifiche esigenze aziendali si sostanziano - nei confronti dei lavoratori che facciano richiesta di usufruire di permessi individuali ai sensi di questi punti 1.1. e 1.2. - consentendo un rinvio della effettiva fruizione nell'ambito dell'anno, nei seguenti termini:
a) nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate al successivo punto 4;
b) quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere improrogabile, impongono il rinvio nel modo indicato della fruizione medesima.

Tabella allegata di cui al punto 2)
La riduzione di cui al punto 5) del presente protocollo si applica ai seguenti settori e lavoratori:
A) limitatamente ai lavoratori addetti agli stabilimenti od aree di produzione e di manutenzione:
- fonderie di seconda fusione;
- metallurgia non ferrosa;
- lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione;
- auto nelle aree di carrozzeria lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del Sud anche a tutti i lavoratori turnisti (1);
- macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.);
- siderurgia (2).
B) per tutti i lavoratori:
- elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica);
- elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distribuzione dell'energia elettrica, motori elettrici con altezza d'asse superiore ad un metro);
- aeronautica;
- telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali);
- informatica.

La riduzione di orario si applica ai lavoratori interessati addetti a stabilimenti appartenenti ai settori sopra indicati tra quelli di cui al punto D) dell'art.1, Disciplina generale Sezione I e individuati secondo il criterio della prevalenza stabilito dalla norma comune a tutti i settori del "campo di applicazione" del presente contratto collettivo.

Nota a verbale (1)
In relazione all'obiettivo di perseguire il riequilibrio occupazionale nelle aree del Nord e lo sviluppo dell'occupazione del Mezzogiorno, l'assetto della riduzione sopraindicata potrà essere riesaminato e, previo accordo ridefinito - limitatamente alle aziende del settore auto che hanno stabilimenti distribuiti al Nord e al Sud in occasione di una verifica da tenersi nel mese di maggio del 1981.

Nota a verbale (2)
La riduzione di cui sopra sarà pari a 20 (venti) ore annue con la armonizzazione del regime della 39a ora, che verrà applicato secondo i criteri previsti dal punto 5) primo comma.
L'armonizzazione del vecchio regime con il nuovo sarà definitiva a livello nazionale per quanto attiene agli aspetti tecnico - retributivi.